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posizione dell'unione segretari su varie problematiche
dal sito dell'unione segretari
DISCIPLINA CONTRATTUALE E ORDINAMENTALE
DEI SEGRETARI
LA POSIZIONE DELL’UNIONE
In questo mesi si è assistito ad una serie di prese di posizione, in via di interpretazione ed anche di natura normativa, relative alla disciplina contrattuale e talora ordinamentale dei Segretari Comunali e Provinciali che L’Unione ritiene ingiuste, inappropriate e penalizzanti.
La Segreteria Nazionale ha definito le seguenti posizioni con riferimento ai temi rispettivamente indicati.
OBBLIGATORIETA’ DELLA FIGURA DEL SEGRETARIO IN TUTTI I COMUNI E VINCOLI DI SPESA
Un recente parere della Corte dei Conti della Lombardia, investita dei riflessi degli obblighi di contenimento della spesa di personale nei comuni inferiori a 5.000 abitanti sulla obbligatorietà della figura del Segretario, ha ribadito che la disciplina normativa, contenuta nel Testo Unico degli Enti Locali, che prevede la piena obbligatorietà della figura del Segretario in tutti gli enti, senza eccezioni, è pienamente in vigore. La disciplina, altrettanto obbligatoria, relativa agli obblighi di contenimento della spesa sul personale, non si pone quindi in alcun modo in contrasto con tale previsione. E’ onere del Comune, rammenta la Corte, individuare i moduli organizzativi idonei a garantire che l’ente soddisfi entrambi gli obblighi di legge, muovendosi entro i margini delle scelte discrezionali consentite dalla legge. Dal parere si evince con chiarezza che la reggenza di una sede scoperta è un modulo organizzativo rispettoso della legge solo se e quando contenuto entro i termini massimi che la legge stessa prevede per tale modalità. Poiché quando siano superati tali termini l’ente diviene inadempiemente alle norme di legge, e deve obbligatoriamente nominare un Segretario titolare, esso dovrà adottare i necessari correttivi ai propri moduli organizzativi che consentano di procedere a tale nomina continuando a rispettare i vincoli di spesa, come ad esempio la nomina nell’ambito di una convenzione con altri Comuni.
QUOTA A E QUOTA B DELLA PENSIONE E DEL TFR
Persistono interpretazioni erronee da parte dell’Inpdap sia sull’inserimento in quota A dell’intera retribuzione di posizione sia, dopo l’ultimo CCNL, addirittura sulla quota A dell’intero Tabellare. Anche ai fini del TFR l’Inpdap sostiene posizioni ingiustificate e non congrue con la ratio e la disciplina contrattuale dei Segretari. Nel ribadire che l’unica interpretazioni giuridicamente corretta e fondata (oltre che ragionevole) è quella per cui l’intera retribuzione costituita da tabellare e posizione (invi inclusa la sua parte variabile) è in quota A a tutti i fini, l’Unione sta predisponendo una memoria sulla cui base adottare ogni opportuno atto, ivi inclusa l’impugnazione diretta delle
circolari in questione, per chiudere definitivamente la vicenda. Resta fermo che la giurisprudenza ad
oggi maturata ha in larga misura già confermato le tesi dell’Unione e non quelle dell’Inpdap.
DIRITTI DI SEGRETERIA
In relazione a recenti pareri dell’Aran, l’Unione ribadisce che la base di calcolo per i diritti di
segreteria comprende anche la tredicesima mensilità. Era infatti chiara volontà di tutte le parti che il
CCNL determinasse lo stipendio tabellare nella misura eguale a quella in godimento ai dirigenti,
come previsto nelle norme contrattuali programmatiche del CCNL 2002-2005. Le stesse tabelle
allegate all’ultimo Contratto inseriscono la tredicesima nell’ambito dei valori dello stipendio
tabellare, di cui essa è chiaramente una voce. Pertanto non occorre una interpretazione estensiva
(che pure sarebbe ragionevolmente invocabile nell’ambito della chiara volontà delle parti), ma la
stessa interpretazione formale, se operata con i corretti richiami a tutte le norme che concorrono a
determinare lo stipendio tabellare e la sua composizione, conduce a confermare la corretta
inclusione dell’intera misura dello stipendio medesimo, comprensivo della tredicesima mensilità,
come base di calcolo per il monte salari sui cui quantificare il limite massimo dei diritti di
segreteria.
Con riferimento agli effetti degli arretrati contrattuali, l’Unione conferma che essi vanno
assolutamente computati, poiché i benefici contrattuali economici, salvo espressa previsione
contraria, hanno sempre piena valenza retroattiva; il che peraltro è logico, poiché in caso contrario
si determinerebbe l’inammissibile effetto che i ritardi nella contrattazione costituiscano un danno
diretto per i lavoratori, che viceversa avrebbero potuto avere già la base di calcolo aggiornata se il
CCNL fosse stato firmato alla sua data naturale.
EFFETTI DELLA NUOVA NORMA IN MATERIA DI “GALLEGGIAMENTO”
L’Unione ribadisce che la norma adottata in materia di allineamento stipendiale dall’art. 4, comma
26, della legge n. 183/2011 è ingiusta e penalizzante, e soprattutto inefficace e incostituzionale.
Contrariamente a quanto affermato da una recente nota della Ragioneria generale dello Stato, la
norma è chiaramente non interpretativa, ma modificativa e peggiorativa della disciplina
contrattuale, e quindi essa non può che disporre per l’avvenire. E’ quindi del tutto destituita di ogni
fondamento la posizione assunta dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine ad una presunta
possibilità di recupero di quanto erogato prima dell’entrata in vigore della norma. E’ in ogni modo
la stessa norma a fare chiarezza: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è
fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato contratto
collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a
periodi già trascorsi”. Quindi prima della norma non vi era alcun divieto, e quindi le somme
corrisposte prima della nuova norma sono ovviamente state corrisposte legittimamente e sono
assolutamente irripetibili dall’Amministrazione. E’ francamente sconcertante dover ribadire quanto
la legge già dice.
In ogni modo la norma è complessivamente o inefficace o incostituzionale.
Essa è infatti censurabile sotto i seguenti profili di massima:
- inapplicabilità e inefficacia in quanto interviene in materia sottratta alla competenza del
legislatore, essendo rimessa esclusivamente ai Contratti Collettivi la definizione dei
trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici (così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n.
165/2001, previsione pienamente confermata anche dopo la Riforma Brunetta);
-
ove pure la si volesse considerare norma interpretativa, essa a maggior ragione sarebbe inefficace in quanto, com’è ovvio, l’interpretazione autentica non può essere adottata da un organo diverso da quello che ha prodotto la norma originaria;
o
Violazione del principio di giusta ed equa retribuzione ex art. 36 della Costituzione, per evidenti motivi;
o
Violazione del principio di autonomia della contrattazione collettiva ex art. 39 della Costituzione, non limitandosi il legislatore ad un intervento di quadro, ma alterando i processi di relazione sindacale ha legiferato su di una materia riservata alle parti negoziali, ledendo in tal modo l’autonomia della contrattazione collettiva, unica abilitata nel nostro ordinamento a determinare i trattamenti economici;
o
Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, trattando in maniera uguale situazioni disuguali.
Sulla base di tali considerazioni, l’Unione invita tutti coloro che hanno in essere un contenzioso in merito al galleggiamento ha indirizzarsi per la seguente strategia processuale:
-
in prima istanza chiedere al giudice del lavoro che sia riconosciuta la disapplicazione o inefficacia della norma perché non contenuta in un CCNL che è l’unica fonte regolatrice dei trattamenti economici retributivi nel pubblico impego, ivi compresi naturalmente i Segretari Comunali e Provinciali;
-
in subordine, sollevare la questione di costituzionalità secondo i principi innanzi citati.
A tal fine l’Unione invita i colleghi a far coordinare fra loro i legali ai quali hanno affidato il proprio contenzioso su tale strategia: a tal fine svolgerà funzioni di coordinamento il Collega Filippo Ballatore, Segretario del Comune di Giussano.
APPLICAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 2 D.L. N. 78/2010
Appare invece corretta la posizione assunta dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine all’inclusione dei diritti di Segreteria o dei compensi per scavalchi o reggenze o della indennità di direzione generale nel monte salari sui cui si applicano, oltre le soglie previste dalla norma, le riduzioni ivi previste. La direzione generale non è viceversa soggetta al taglio del 10% di cui all’art. 6 comma 3 del citato D.L., in quanto tale norma non riguarda i trattamenti economici retributivi dei dipendenti pubblici, che sono appunto oggetto dell’art. 9.
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CONVENZIONI O SCAVALCHI O REGGENZE
L’Unione intende tornare sul tema della disciplina dei rimborsi spese, chiedendo all’ex Agenzia di rivedere le proprie posizioni per arrivare ad una disciplina che sia lineare, corretta, ragionevole e in linea con le disposizioni contrattuali e di legge esistenti. E’ evidente che la disciplina non può essere interpretata in modi che non solo vi sia una diminuzione dei rimborsi, ma addirittura una loro insufficienza rispetto ai costi effettivamente sostenuti, specie in convenzioni ove i comuni siano particolarmente distanti fra loro.
ROMA, 14.01.2012
LA SEGRETERIA NAZIONALE
DISCIPLINA CONTRATTUALE E ORDINAMENTALE
DEI SEGRETARI
LA POSIZIONE DELL’UNIONE
In questo mesi si è assistito ad una serie di prese di posizione, in via di interpretazione ed anche di natura normativa, relative alla disciplina contrattuale e talora ordinamentale dei Segretari Comunali e Provinciali che L’Unione ritiene ingiuste, inappropriate e penalizzanti.
La Segreteria Nazionale ha definito le seguenti posizioni con riferimento ai temi rispettivamente indicati.
OBBLIGATORIETA’ DELLA FIGURA DEL SEGRETARIO IN TUTTI I COMUNI E VINCOLI DI SPESA
Un recente parere della Corte dei Conti della Lombardia, investita dei riflessi degli obblighi di contenimento della spesa di personale nei comuni inferiori a 5.000 abitanti sulla obbligatorietà della figura del Segretario, ha ribadito che la disciplina normativa, contenuta nel Testo Unico degli Enti Locali, che prevede la piena obbligatorietà della figura del Segretario in tutti gli enti, senza eccezioni, è pienamente in vigore. La disciplina, altrettanto obbligatoria, relativa agli obblighi di contenimento della spesa sul personale, non si pone quindi in alcun modo in contrasto con tale previsione. E’ onere del Comune, rammenta la Corte, individuare i moduli organizzativi idonei a garantire che l’ente soddisfi entrambi gli obblighi di legge, muovendosi entro i margini delle scelte discrezionali consentite dalla legge. Dal parere si evince con chiarezza che la reggenza di una sede scoperta è un modulo organizzativo rispettoso della legge solo se e quando contenuto entro i termini massimi che la legge stessa prevede per tale modalità. Poiché quando siano superati tali termini l’ente diviene inadempiemente alle norme di legge, e deve obbligatoriamente nominare un Segretario titolare, esso dovrà adottare i necessari correttivi ai propri moduli organizzativi che consentano di procedere a tale nomina continuando a rispettare i vincoli di spesa, come ad esempio la nomina nell’ambito di una convenzione con altri Comuni.
QUOTA A E QUOTA B DELLA PENSIONE E DEL TFR
Persistono interpretazioni erronee da parte dell’Inpdap sia sull’inserimento in quota A dell’intera retribuzione di posizione sia, dopo l’ultimo CCNL, addirittura sulla quota A dell’intero Tabellare. Anche ai fini del TFR l’Inpdap sostiene posizioni ingiustificate e non congrue con la ratio e la disciplina contrattuale dei Segretari. Nel ribadire che l’unica interpretazioni giuridicamente corretta e fondata (oltre che ragionevole) è quella per cui l’intera retribuzione costituita da tabellare e posizione (invi inclusa la sua parte variabile) è in quota A a tutti i fini, l’Unione sta predisponendo una memoria sulla cui base adottare ogni opportuno atto, ivi inclusa l’impugnazione diretta delle
circolari in questione, per chiudere definitivamente la vicenda. Resta fermo che la giurisprudenza ad
oggi maturata ha in larga misura già confermato le tesi dell’Unione e non quelle dell’Inpdap.
DIRITTI DI SEGRETERIA
In relazione a recenti pareri dell’Aran, l’Unione ribadisce che la base di calcolo per i diritti di
segreteria comprende anche la tredicesima mensilità. Era infatti chiara volontà di tutte le parti che il
CCNL determinasse lo stipendio tabellare nella misura eguale a quella in godimento ai dirigenti,
come previsto nelle norme contrattuali programmatiche del CCNL 2002-2005. Le stesse tabelle
allegate all’ultimo Contratto inseriscono la tredicesima nell’ambito dei valori dello stipendio
tabellare, di cui essa è chiaramente una voce. Pertanto non occorre una interpretazione estensiva
(che pure sarebbe ragionevolmente invocabile nell’ambito della chiara volontà delle parti), ma la
stessa interpretazione formale, se operata con i corretti richiami a tutte le norme che concorrono a
determinare lo stipendio tabellare e la sua composizione, conduce a confermare la corretta
inclusione dell’intera misura dello stipendio medesimo, comprensivo della tredicesima mensilità,
come base di calcolo per il monte salari sui cui quantificare il limite massimo dei diritti di
segreteria.
Con riferimento agli effetti degli arretrati contrattuali, l’Unione conferma che essi vanno
assolutamente computati, poiché i benefici contrattuali economici, salvo espressa previsione
contraria, hanno sempre piena valenza retroattiva; il che peraltro è logico, poiché in caso contrario
si determinerebbe l’inammissibile effetto che i ritardi nella contrattazione costituiscano un danno
diretto per i lavoratori, che viceversa avrebbero potuto avere già la base di calcolo aggiornata se il
CCNL fosse stato firmato alla sua data naturale.
EFFETTI DELLA NUOVA NORMA IN MATERIA DI “GALLEGGIAMENTO”
L’Unione ribadisce che la norma adottata in materia di allineamento stipendiale dall’art. 4, comma
26, della legge n. 183/2011 è ingiusta e penalizzante, e soprattutto inefficace e incostituzionale.
Contrariamente a quanto affermato da una recente nota della Ragioneria generale dello Stato, la
norma è chiaramente non interpretativa, ma modificativa e peggiorativa della disciplina
contrattuale, e quindi essa non può che disporre per l’avvenire. E’ quindi del tutto destituita di ogni
fondamento la posizione assunta dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine ad una presunta
possibilità di recupero di quanto erogato prima dell’entrata in vigore della norma. E’ in ogni modo
la stessa norma a fare chiarezza: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è
fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato contratto
collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a
periodi già trascorsi”. Quindi prima della norma non vi era alcun divieto, e quindi le somme
corrisposte prima della nuova norma sono ovviamente state corrisposte legittimamente e sono
assolutamente irripetibili dall’Amministrazione. E’ francamente sconcertante dover ribadire quanto
la legge già dice.
In ogni modo la norma è complessivamente o inefficace o incostituzionale.
Essa è infatti censurabile sotto i seguenti profili di massima:
- inapplicabilità e inefficacia in quanto interviene in materia sottratta alla competenza del
legislatore, essendo rimessa esclusivamente ai Contratti Collettivi la definizione dei
trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici (così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n.
165/2001, previsione pienamente confermata anche dopo la Riforma Brunetta);
-
ove pure la si volesse considerare norma interpretativa, essa a maggior ragione sarebbe inefficace in quanto, com’è ovvio, l’interpretazione autentica non può essere adottata da un organo diverso da quello che ha prodotto la norma originaria;
o
Violazione del principio di giusta ed equa retribuzione ex art. 36 della Costituzione, per evidenti motivi;
o
Violazione del principio di autonomia della contrattazione collettiva ex art. 39 della Costituzione, non limitandosi il legislatore ad un intervento di quadro, ma alterando i processi di relazione sindacale ha legiferato su di una materia riservata alle parti negoziali, ledendo in tal modo l’autonomia della contrattazione collettiva, unica abilitata nel nostro ordinamento a determinare i trattamenti economici;
o
Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, trattando in maniera uguale situazioni disuguali.
Sulla base di tali considerazioni, l’Unione invita tutti coloro che hanno in essere un contenzioso in merito al galleggiamento ha indirizzarsi per la seguente strategia processuale:
-
in prima istanza chiedere al giudice del lavoro che sia riconosciuta la disapplicazione o inefficacia della norma perché non contenuta in un CCNL che è l’unica fonte regolatrice dei trattamenti economici retributivi nel pubblico impego, ivi compresi naturalmente i Segretari Comunali e Provinciali;
-
in subordine, sollevare la questione di costituzionalità secondo i principi innanzi citati.
A tal fine l’Unione invita i colleghi a far coordinare fra loro i legali ai quali hanno affidato il proprio contenzioso su tale strategia: a tal fine svolgerà funzioni di coordinamento il Collega Filippo Ballatore, Segretario del Comune di Giussano.
APPLICAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 2 D.L. N. 78/2010
Appare invece corretta la posizione assunta dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine all’inclusione dei diritti di Segreteria o dei compensi per scavalchi o reggenze o della indennità di direzione generale nel monte salari sui cui si applicano, oltre le soglie previste dalla norma, le riduzioni ivi previste. La direzione generale non è viceversa soggetta al taglio del 10% di cui all’art. 6 comma 3 del citato D.L., in quanto tale norma non riguarda i trattamenti economici retributivi dei dipendenti pubblici, che sono appunto oggetto dell’art. 9.
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CONVENZIONI O SCAVALCHI O REGGENZE
L’Unione intende tornare sul tema della disciplina dei rimborsi spese, chiedendo all’ex Agenzia di rivedere le proprie posizioni per arrivare ad una disciplina che sia lineare, corretta, ragionevole e in linea con le disposizioni contrattuali e di legge esistenti. E’ evidente che la disciplina non può essere interpretata in modi che non solo vi sia una diminuzione dei rimborsi, ma addirittura una loro insufficienza rispetto ai costi effettivamente sostenuti, specie in convenzioni ove i comuni siano particolarmente distanti fra loro.
ROMA, 14.01.2012
LA SEGRETERIA NAZIONALE
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Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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