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FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

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FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU Empty FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

Messaggio  tanino Mer 1 Feb 2012 - 9:57

LA GIUNTA COMUNALE IN PRESENZA DI UN RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA CON LA CATEG. "D" PUO' NOMINARE "FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU" UN DIPENDENTE DELL'AREA CON LA CATEG. "C"?

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Messaggio  Paolo Gros Mer 1 Feb 2012 - 23:23

Se all'interno dell'area sono ricompresi i tributi ed a capo dell'area vi e' una po di categoria D a tale soggetto deve essere data la responsabilita' dell'imposta municipale .
La responsabilita' in esterno deve essere obbligatoriamente affidata a personale della categoria D , se presente, in assenza di figre dirigenziali.
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FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU Empty Funzionario Responsabile del Tributo

Messaggio  Laurar Sab 4 Feb 2012 - 1:04

Paolo Gros ha scritto:Se all'interno dell'area sono ricompresi i tributi ed a capo dell'area vi e' una po di categoria D a tale soggetto deve essere data la responsabilita' dell'imposta municipale .
La responsabilita' in esterno deve essere obbligatoriamente affidata a personale della categoria D , se presente, in assenza di figre dirigenziali.

Vedi anche CIRCOLARE N. 3 del 21 giugno 1993 che riporto di seguito:


Oggetto Art. 11, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Designazione del funzionario responsabile della gestione dell'imposta comunale sugli immobili.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Ai prefetti della Repubblica
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
e per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica
Al Ministero delle finanze
Direzione generale della finanza locale
Al Ministero del tesoro
Ragioneria generale dello Stato IGOP
All'assessore regionale enti locali della regione Sicilia
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'UNCEM
Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti in ordine alla designazione del funzionario cui la giunta comunale deve conferire i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'ICI: i suddetti quesiti riguardano principalmente la qualifica del funzionario da incaricare.
A tal proposito si precisa che, ad avviso di questo Ministero, il termine "Funzionario" è da intendersi come responsabile della funzione e non come chi è inquadrato nell'ottava qualifica funzionale.
Pertanto, di norma, il funzionario di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 504/1992, va identificato con la figura massima apicale dell'area economico-finanziaria presente nel comune anche se di qualifica funzionale inferiore all'ottava.
In ogni caso qualora il funzionario individuato appartenga alla VI qualifica funzionale dovrà essere in possesso del diploma di ragioneria.
Infine, nel caso in cui non si verifichino le condizioni precedenti, ovvero la figura massima apicale presente nella pianta organica del comune sia inferiore alla VI qualifica funzionale, si ritiene, che le funzioni relative all'imposta debbano essere affidate al segretario comunale, ferme restando le competenze di cui all'art. 52 della legge n. 142/1990.
Si pregano le SS.LL. di voler dare le conseguenti direttive ai comuni, trasmettendo agli stessi la presente circolare, e di fornire un cortese cenno di assicurazione.
p.il ministro: DELL'OSSO

Laurar

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FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU Empty Re: FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

Messaggio  tanino Sab 4 Feb 2012 - 5:02

Laurar ha scritto:
Paolo Gros ha scritto:Se all'interno dell'area sono ricompresi i tributi ed a capo dell'area vi e' una po di categoria D a tale soggetto deve essere data la responsabilita' dell'imposta municipale .
La responsabilita' in esterno deve essere obbligatoriamente affidata a personale della categoria D , se presente, in assenza di figre dirigenziali.

Vedi anche CIRCOLARE N. 3 del 21 giugno 1993 che riporto di seguito:


Oggetto Art. 11, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Designazione del funzionario responsabile della gestione dell'imposta comunale sugli immobili.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Ai prefetti della Repubblica
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
e per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica
Al Ministero delle finanze
Direzione generale della finanza locale
Al Ministero del tesoro
Ragioneria generale dello Stato IGOP
All'assessore regionale enti locali della regione Sicilia
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'UNCEM
Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti in ordine alla designazione del funzionario cui la giunta comunale deve conferire i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'ICI: i suddetti quesiti riguardano principalmente la qualifica del funzionario da incaricare.
A tal proposito si precisa che, ad avviso di questo Ministero, il termine "Funzionario" è da intendersi come responsabile della funzione e non come chi è inquadrato nell'ottava qualifica funzionale.
Pertanto, di norma, il funzionario di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 504/1992, va identificato con la figura massima apicale dell'area economico-finanziaria presente nel comune anche se di qualifica funzionale inferiore all'ottava.
In ogni caso qualora il funzionario individuato appartenga alla VI qualifica funzionale dovrà essere in possesso del diploma di ragioneria.
Infine, nel caso in cui non si verifichino le condizioni precedenti, ovvero la figura massima apicale presente nella pianta organica del comune sia inferiore alla VI qualifica funzionale, si ritiene, che le funzioni relative all'imposta debbano essere affidate al segretario comunale, ferme restando le competenze di cui all'art. 52 della legge n. 142/1990.
Si pregano le SS.LL. di voler dare le conseguenti direttive ai comuni, trasmettendo agli stessi la presente circolare, e di fornire un cortese cenno di assicurazione.
p.il ministro: DELL'OSSO
Invece la Sentenza Cassazione Civile - Sezione Tributaria 15 Aprile 2005, nr.7905, decide diversamente, che anche un dipendente della categ."C" im presenza di figura apicale può essere nominato Funzionario Responsabile dell'Imposta.

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FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU Empty Sentenza

Messaggio  Paolo Gros Sab 4 Feb 2012 - 8:49

Onestamente non mi pare che la sentenza di cassazione si occupi delle categorie C e degli apicali negli enti locali ma molto piu' genericamente della separazione delle funzioni politiche e di gestione ed alla sola possibilita' ex art.107 Tuel di affidare le funzioni gestionali ad apicali ( e non dice nulla piu' ) in mancanza di fifure dirigenziali.
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FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU Empty Re: FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

Messaggio  Daredevil Dom 5 Feb 2012 - 9:28

Ritengo che per la delicatezza della questione debba essere necessariamente un cat. D o funzionario cat. C con funzioni apicali e titolare di posizione organizzativa, qualora l'ente non abbia dipendenti cat. D.
Questo perchè il responsabile dell'IMU sarà sottoposto ad una serie di adempimenti non semplici.
Innanzitutto dovrà in linea di massima ( cfr. altri post sulle difficoltà per il primo della quantificazione del gettito) comunicare alla Giunta ed al Consiglio la quantificazione del gettito ad aliquota base e formulare le ipotesi di aumento e/o riduzioni o agevolazioni, che sarà deciso dagli organi competenti.
E non parliamo di cifre di valore indifferenti.
Qualora la parte politica non decida di aumentare le aliquote o di adottare agevolazioni ulteriori che compromettano il gettito rispetto all'anno precedente, senza adeguate coperture in bilancio la situazione dei conti peggiorerà di brutto.
Ipotizzo che addirittura, nell'ottica di un lassismo istituzionale, nella materia il Ministero dell'Interno valutate le riottisità delle amministrazioni possa affidare tale responsabilità al Segretario Comunale con atti unilaterali.
E' e sarà una materia molto delicata.

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FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU Empty Re: FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

Messaggio  francodan Lun 6 Feb 2012 - 1:10

per il funzionario imue varranno le stese considerazione fatte per quello ici

da guida enti locali
Per conseguire la nomina di responsabile del tributo Ici,
quali requisiti sono previsti?
Con la circolare 3/1993, il ministero dell’Interno ha
precisato che il funzionario va identificato con la figura
massima apicale dell’area economico-finanziaria presente
nel Comune, anche se di qualifica funzionale inferiore
alla categoria D3. Nell’ipotesi in cui il funzionario individuato
è di categoria C1, deve essere in possesso di
almeno del diploma di ragioneria. Nel caso in cui, invece,
la figura massima apicale presente nella pianta organica
è di qualifica inferiore alla categoria C1, le funzioni
riguardo all’imposta debbono essere affidate al Segretario
comunale. La sezione V del Consiglio di Stato, infine,
con la decisione n. 3677 del 2002 ha ritenuto che in linea
di massima l’incarico dell’ufficio Ici debba essere attribuito
al Dirigente comunale, spettando a essi l’adozione
degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
(C.C.)
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Messaggio  Daredevil Lun 6 Feb 2012 - 1:27

francodan ha scritto:per il funzionario imue varranno le stese considerazione fatte per quello ici

da guida enti locali
Per conseguire la nomina di responsabile del tributo Ici,
quali requisiti sono previsti?
Con la circolare 3/1993, il ministero dell’Interno ha
precisato che il funzionario va identificato con la figura
massima apicale dell’area economico-finanziaria presente
nel Comune, anche se di qualifica funzionale inferiore
alla categoria D3. Nell’ipotesi in cui il funzionario individuato
è di categoria C1, deve essere in possesso di
almeno del diploma di ragioneria. Nel caso in cui, invece,
la figura massima apicale presente nella pianta organica
è di qualifica inferiore alla categoria C1, le funzioni
riguardo all’imposta debbono essere affidate al Segretario
comunale. La sezione V del Consiglio di Stato, infine,
con la decisione n. 3677 del 2002 ha ritenuto che in linea
di massima l’incarico dell’ufficio Ici debba essere attribuito
al Dirigente comunale, spettando a essi l’adozione
degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
(C.C.)

Quoto e non poteva essere diverso.
Ribadisco che rispetto all'ICI le responsabilità sia del funzionario che dell'Amministrazione sono diverse, perchè di fatto con il 50% il tributo non è più solo " locale".
In virtù di ciò non bisogna escludere ulteriori aggravi procedimentali soprattutto nella fase di recupero dell'imposta non versata.

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Messaggio  pietro lorè Lun 6 Feb 2012 - 3:35

Riporto dal sito gianlucabertagna.it del 22.11.2009

Cassazione Sezione Tributaria 6/11/2009 n. 23582

E’ legittimo l’atto impositivo sottoscritto da un funzionario non avente qualifica dirigenziale. Lo ha stabilito la Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 23582 del 6/11/2009.

Per i supremi giudici l’art. 74 del D.Lgs. 5097/93 (relativo al funzionario responsabile della Tarsu) ha natura di norma speciale rispetto alle disposizioni che regolano in generale il conferimento delle funzioni amministrative provvedimentali ai dipendenti del Comune, tra le quali rientrano gli artt. 107 e 109 del TUEL. Il carattere di specialità della disposizione in discorso, in particolare, è ravvisabile nella specificità del settore tributario in cui essa si trova inserita. La natura speciale della previsione di cui all’art. 74 citato porta a ritenere che essa non sia stata né abolita né modificata dal testo unico del 2000, nonostante quest’ultimo sia posteriore, atteso che, per i principi generali, la legge successiva di carattere generale non incide sulla normativa precedente di carattere speciale.

Sconfessata, pertanto, la tesi di coloro i quali ritengono prevalente la disciplina del TUEL ed in particolare che sia il sindaco a nominare il funzionario responsabile d’imposta (Barusso), ovvero di chi sostiene che il funzionario responsabile non titolare di posizione organizzativa non può firmare gli atti (Tamassia).


pietro lorè

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FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU Empty Funzionario

Messaggio  Paolo Gros Lun 6 Feb 2012 - 3:45

Le sentenze si rispettano ma non e' detto siano sensate come nel caso.
....ovvero di chi sostiene che il funzionario responsabile non titolare di posizione organizzativa non può firmare gli atti ...e mi pare normale atteso che uun soggetto non titolare di po non puo' impegnare l'amministrazione verso l'esterno .

In relata' poi la sentenza parla espressamente di " E’ legittimo l’atto impositivo sottoscritto da un funzionario non avente qualifica dirigenziale" che non ha nulla ache vedere od ad interpretare con il titolare di PO non dirigente ed un'appartenente alla categoria C.
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FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU Empty Re: FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

Messaggio  francodan Lun 6 Feb 2012 - 4:14

la sentenza ,di fatto ,afferma che il dipendente ,anche se non dotato di posizione organizzativa ,per il solo fatto di essere stato designato come funzionario dell'imposta esercita tutti i poteri anche esterni inerenti la gestione del tributo e questo in quanto opera in base a normativa speciale che sopravvive alle successive disposizioni di cui al t.u. 267 2000....la sentenza per il resto nulla precisa sia sulla categoria del dipendente sia sulla posizione apicale o meno...



tratto dalla sentenza
Il mezzo è infondato.
Ritiene al riguardo il Collegio che il tema sollevato dalla ricorrente incidentale investa
direttamente il rapporto tra il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74, che prevede che il Comune designi un
funzionario per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti, compresa l'adozione dei provvedimenti relativi alla sua liquidazione e
riscossione, e il D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109, contenente il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, laddove essi prevedono l'attribuzione ai soli dirigenti del potere
di adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. Il tema va
quindi affrontato alla luce del criterio stabilito dall'art. 15 preleggi, secondo cui "le leggi non sono
abrogate che da leggi
posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni
e le precedenti o perchè la nuova legge regola la materia già regolata dalla legge anteriore".
Sulla base di tale precisazione, merita osservare che l'art. 74 citato non è stato oggetto di alcuna
abrogazione espressa da parte del D.Lgs. n. 267 del 2000. Al contrario, costituisce un dato
significativo la circostanza che l'art. 274 del predetto Testo Unico, che pure contiene un elenco
espresso delle norme di legge oggetto di abrogazione, in quanto incompatibili con le nuove
disposizioni, non menzioni affatto IL D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74. Tanto rende conto
dell'esigenza di ricercare se esista eventuale contraddizione tra le due norme di legge, che sono di
uguale rango, tale da renderne impossibile la loro contemporanea applicazione, sicchè
dall'applicazione della nuova legge derivi necessariamente la disapplicazione di quella precedente
(cfr. Cass. n. 2502/2001, e n. 14129/2002). In questa chiave, deve affermarsi che - analogamente a
quanto sostenuto da questa Corte con riferimento alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992,
art. 1, comma 4, in materia di ICI, del tutto identica a quella in esame (Cass. n. 7905 del 2005) - IL
D.Lgs. n. 507 del 1994, art. 74, detta disposizioni in materia tributaria aventi natura di norma
speciale rispetto alle disposizioni che regolano in generale il conferimento delle
funzioni amministrative provvedimentali ai dipendenti del Comune, tra le quali rientrano il citato
D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109. Il carattere di specialità della disposizione in discorso, in
particolare, è ravvisatale nella specificità del settore tributario in cui essa si trova inserita. La
natura speciale della previsione di cui all'art. 74 citato porta a ritenere che essa non sia stata né
abolita nè modificata dal testo unico del 2000, nonostante che quest'ultima sia ad essa posteriore,
atteso che, per i principi generali, la legge successiva di carattere generale non incide sulla
normativa precedente di carattere speciale.
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FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU Empty Re: FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

Messaggio  rag001 Lun 26 Mar 2012 - 10:16

Se all'interno dell'area finanziaria sono ricompresi i tributi ed a capo dell'area vi e' una P.O. di categoria D e, anche il responsabile dei tributi è categoria D chi deve essere nominato funzionario responsabile IMU?
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FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU Empty Funzionario

Messaggio  Paolo Gros Mar 27 Mar 2012 - 0:03

Sia la GC ad indicare quale soggetto sia destinatario della gestione dell'imposta a seconda del proprio ordinamento .
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FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU Empty Re: FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

Messaggio  francodan Mar 27 Mar 2012 - 1:18

anche il responsabile dei tributi è categoria D chi deve essere nominato funzionario responsabile IMU?

non vedo come la giunta possa nominare una persona diversa da chi contrattualmente è già responsabile dei tributi
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FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU Empty Re: FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

Messaggio  rag001 Mar 27 Mar 2012 - 1:29

e' RESPONSABILE DEI pROCEDIMENTI TRIBUTI MA NON è TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.
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FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU Empty Re: FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

Messaggio  francodan Mar 27 Mar 2012 - 1:48

il funzionario imu come quello ici ,deve essere investito di una posizione che gli permette l'adozione di atti con valenza esterna


si posta un parere recente e abbastanza esaustivo della regione friuli sull'argomento


SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI




Testo completo del parere

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di individuare un dipendente di categoria C quale responsabile della nuova imposta municipale propria (IMU). L'Ente precisa che detto dipendente opera all'interno del Servizio economico/finanziario, cui è preposto un titolare di posizione organizzativa appartenente alla categoria D.

Preliminarmente si osserva che, con l'art. 13 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. 214/2011, si dispone l'anticipazione sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011.

In particolare, l'art. 9, comma 7, del citato decreto legislativo richiama espressamente l'adempimento già previsto in materia di ICI all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, in ordine al nuovo tributo identificato nell'acronimo IMU.

Premesso un tanto, si ritiene utile riportare le considerazioni già espresse dallo scrivente in ordine al responsabile ICI, alla luce della normativa previgente.

Com'è noto, l'art. 11, comma 4, del d..lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 prevede che: 'con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i procedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi'.

A suo tempo con circolare 21 giugno 1993, n. 3, il Ministero dell'interno chiariva che il funzionario responsabile I.C.I., di norma, va identificato con la 'figura massima apicale dell'area economico-finanziaria' o individuato in soggetto appartenente a qualifica inferiore, ma - in questo secondo caso - in possesso del diploma di ragioneria. In via residuale, nell'ipotesi in cui non si verificassero le predette condizioni, si precisava che era, comunque, ammessa la possibilità di affidare tali funzioni anche al segretario comunale.

Considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall'emanazione della suddetta circolare, lo scrivente Ufficio già in precedenza aveva ritenuto opportuno, per le vie brevi, contattare lo stesso Ministero, al fine di acquisire eventuali considerazioni in merito.

Il Ministero dell'interno aveva, quindi, evidenziato, in primo luogo, che la norma invocata si inseriva in una precedente fase di evoluzione della competenza gestionale negli enti locali, in cui si veniva a delineare il concetto di 'direzione esercitata di fatto', prescindendo dal livello o dalla qualifica posseduta dal titolare della funzione stessa.

Conseguentemente, anche la portata delle prescrizioni contenute nella richiamata circolare esplicativa n. 3 del 1993 si è andata progressivamente stemperando, alla luce delle considerazioni che seguono.

Successivamente, infatti, sono state introdotte disposizioni legislative e contrattuali (a partire dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, trasfusa nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che consentono la massima flessibilità gestionale ed organizzativa, anche negli enti locali di minori dimensioni. In tali amministrazioni, pertanto, sprovviste di figure dirigenziali, lo strumento fondamentale cui riferirsi diviene il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, come approvato dal singolo ente.

Il predetto atto di organizzazione rappresenta, infatti, la soluzione equilibrata della gestione concreta delle risorse del personale, che comprende anche l'affidamento delle c. d. 'funzioni dirigenziali'. Ogni amministrazione è tenuta, quindi, ad individuare, nel proprio ordinamento, le procedure da porre in essere per attribuire correttamente i rispettivi compiti ai responsabili (ora titolari di posizioni organizzative[1]) dei vari uffici o servizi.

Dall'evoluzione normativa intervenuta risulta evidente che, per i comuni di piccole dimensioni, è stata introdotta una maggiore elasticità, che tende ad attenuare la distinzione rigida sull'affidamento delle responsabilità, tenendo conto che le stesse devono essere attribuite al personale appartenente alla categoria D, in possesso delle specifiche competenze professionali. Ciò presuppone, pertanto, valutazioni adeguate e sempre rapportate alle singole strutture dell'ente.

E' evidente, comunque, che, nella dotazione organica di ciascuna amministrazione, deve risultare equilibrata la ripartizione delle varie responsabilità, in relazione alle singole professionalità, in rapporto all'organizzazione complessiva ed alle diverse caratteristiche delle strutture operative.

Premesso un tanto, si osserva che il responsabile della gestione ICI si configura in sostanza come il referente specifico, individuato per l'espletamento di quella particolare attività. Appare, inoltre, doveroso precisare l'importanza della rilevanza esterna[2] che vengono ad assumere gli atti emessi dal funzionario responsabile dell'imposta in argomento (avvisi di liquidazione, di accertamento, sanzionatori, di rimborso, visto di esecutività sui ruoli, ecc.). Il giudice amministrativo ha, infatti, sottolineato che l'incarico di responsabile ICI deve essere attribuito ad un dirigente comunale, in quanto compete a detta figura l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Tuttavia, tale incarico può, in via eccezionale, (ricorrendone i presupposti) essere attribuito anche al responsabile del competente ufficio tributi.

Si osserva, a tal proposito, che, in materia di contenzioso tributario[3], sono stati ritenuti nulli e, come tali, improduttivi di effetti, provvedimenti sottoscritti da soggetti incompetenti, in quanto non investiti delle 'funzioni dirigenziali'.

L'ANCI[4] ha peraltro evidenziato come un dipendente ascritto alla categoria C possa essere nominato quale 'referente responsabile ICI', pur in presenza di dipendenti in servizio classificati in categoria D. Tale soggetto però potrà essere solo referente in qualità di responsabile del procedimento[5], potendo assumere atti con rilevanza esterna esclusivamente i responsabili apicali d'area, cioè i titolari di posizione organizzativa.

In conclusione, considerato che l'imposta municipale propria (IMU) sostituisce la precedente imposta comunale sugli immobili (ICI), e che l'applicazione della predetta, per quanto concerne la concreta gestione del tributo, è regolata anche dalle disposizioni contenute nel d.lgs.n. 504/1992, a cui il d.lgs. n. 23/2011 pone espresso rinvio, si ritiene che le osservazioni sopra esposte esplichino validità anche ai fini dell'individuazione del funzionario responsabile che dovrà gestire ed organizzare l'attività relativa al nuovo tributo.





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[1] Cfr. art. 40 e seguenti del CCRL del 7 dicembre 2006.

[2] Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 3677 del 4 luglio 2002.

[3] Cfr. Commissione Tributaria di Siracusa, n. 277 del 3 ottobre 2001.

[4] Cfr. parere del 3 gennaio 2008.

[5] E' da considerare che anche l'art. 30, comma 2, del CCRL del 26 novembre 2004 ha previsto un particolare compenso per il personale formalmente incaricato dello svolgimento di dette funzioni.







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Messaggio  desiderio Lun 13 Ago 2012 - 5:57

Alla luce delle diverse posizioni sull'argomento, gradirei un commento sulla mia posizione.Sono Dipendente Part-Time Cat. C(Laurea Economia) inserito nell'area Economico e finanziaria, nella quale area sono gestiti anche i tributi. La Giunta Comunale mi ha nominato sia responsabile dell' IMU e ,con deliberazione a parte, anche degli altri Tributi(Toap,Tarsu,Pubblicità).Preciso che sia il Capo Area(Ragioniere) che il suo vicario (Laurea in lettere classiche) sono Cat.D.
Grazie anticipatamente per il V/s contributo

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Messaggio  Lucio Guerra Lun 13 Ago 2012 - 10:40

ritengo che in presenza di personale in categoria D non si possa affidare la responsabilità del tributo ad un dipendente di categoria C che potrà invece ricoprire il ruolo di responsabilità di singoli procedimenti
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Messaggio  ELSE Mar 14 Ago 2012 - 1:09

Sono stata nominato responsabile del settore contabile, nel quale sono ricompresi anche i tributi. Sono unico dipendente del settore cat D. Con la suddetta nomina sono automaticamente nominato anche responsabile IMU o è necessario qualche altro atto? se nessun altro atto viene fatto chi è da ritenersi responsabile imu e degli altri tributi?

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Messaggio  Paolo Gros Mar 14 Ago 2012 - 1:18

Occorrerebbe atto espresso ma come detto se nulla viene fatto è da ritenersi responsabile imu e degli altri tributi il responsabile dell'area in categoria D
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Messaggio  giovanni2 Mar 14 Ago 2012 - 2:46

Non convidio la tesi del funzionario responsabile necessariamente apicale, dovendosi piuttosto guardare la situazione organizzativa e le dimensioni dell'ente. D'altronde nel caso descritto da desiderio sarebbe paradossale non poter attribuire la responsabilità al soggetto che ha il titolo di studio più qualificato.

Inoltre, il provvedimento di nomina a funzionario responsabile IMU è sempre necessario, non c'è alcun automatismo tra responsabile del servizio e funzionario responsabile del tributo. Peraltro il provvedimento di nomina va indicato negli atti di accertamento, in mancanza del quale forniamo un assist al contribuente per un probabile contenzioso.

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Messaggio  Paolo Gros Mar 14 Ago 2012 - 3:12

Purtroppo in presenza di personale all'interno dell'area di categoria D ( anche giunto a tale categoria nel tempo e con un miserrimo diploma ma legittimamente) non e' possibile l'attribuzione della responsabilita' in esterno di qualsivoglia procedimento apersonale di categoria C ancorche' in possesso di laurea.
Nel caso rileva la categoria e non il titolo di studio poiche' si presuppone che il titolare di po in categoria D abbia tale inquadramento legittimo .
Puo' anche essere paradossale ma non sempre un titolo di studio superiore e' indice di professionalita' superiore .
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Messaggio  Lucio Guerra Mar 14 Ago 2012 - 4:15

vi pongo questa domanda

in un piccolo comune dove non è presente in organico un dipendente in categoria D, sarebbe possibile affidare la responsabilità di servizio ad un dipendente in categoria C, in maniera distinta per :

- servizio tecnico
- servizio finanziario
- servizio amministrativo

attualmente agnuno di questi servizi ha in dotazione un funzionario cat. C con contratto a tempo determinato 36/36 e responsabile di servizio esterno tramite incarico/convenzione con altri comuni

tale situazione comporta un eccessivo costo del personale, oltre i parametri di legge ed oltre alle effettive possibilità finanziarie del piccolo comune che si trova in uno stato di pre-dissesto e monitoraggio da parte della corte dei conti

pertanto occorre un risparmio immediato, garantendo cmq la funzionalità dei servizi, e non rinnovare gli incarichi esterni affidando la responsabilità di servizio ai funzionari in cat.C, considerata la dimensione comunale, porterebbe ad un cospiquo risparmio economico oltre a rientrare all'interno del tetto di spesa del personale
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Messaggio  Paolo Gros Mar 14 Ago 2012 - 4:21

a mio parere non e' possibile esistendo nell'ente almeno una categoria D ,,,,,
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Messaggio  Lucio Guerra Mar 14 Ago 2012 - 4:28

non è presente in dotazione organica nessun funzionario in categoria D, quelli in categoria D sono dipendenti di altri comuni nominati responsabili di servizio su incarico/convenzione con continui rinnovi di incarico
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