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Messaggio  carrufo Ven 11 Feb 2011 - 3:04

Il ritorno dell’elenco clienti e fornitori

Nella strategia di contrasto dell’evasione fiscale del governo, il nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva previsto dall’art. 21 del Dl 78/10 riveste l’importante ruolo di monitoraggio delle operazioni effettuate nei confronti dei privati, al fine di accertarne il reddito. Per questo motivo è stato denominato “spesometro” dalla stampa specializzata.
In realtà, tenuto conto delle sue concrete modalità di attuazione, l’adempimento si caratterizza come un vero e proprio elenco dei clienti e dei fornitori

Anche gli enti locali sono tenuti ai nuovi obblighi di comunicazione, ma soltanto per le attività commerciali svolte. In relazione agli acquisti afferenti l’attività istituzionale, dunque, non è richiesto alcun adempimento.

Uno «spesometro» a due vie, che per imprese e operatori economici rappresenterà la versione semplificata dell'elenco clienti-fornitori abolito nel 2008, ma per gli altri cittadini intende rappresentare una finestra aperta su tutti i consumi significativi. Il nuovo strumento, su cui l'amministrazione finanziaria sta lavorando per attuare le previsioni della manovra d'estate, vedrà le prime comunicazioni ufficiali solo dall'autunno 2011, ma già dalla metà del prossimo anno dovrebbe imbarcare tutti i contribuenti che effettuano acquisti superiori a 3.500 euro. Spese e prestazioni di cui il fisco chiederà conto a professionisti, artigiani e commercianti domandando loro di inviargli i dati, magari indicati negli scontrini fiscali, relativi a chi acquista.


Il censimento
Secondo il calendario ipotizzato dai tecnici dell'agenzia delle Entrate, il debutto ufficiale della nuova comunicazione unica avverrà entro la fine di ottobre 2011, quando imprese e intermediari dovranno mandare al fisco i dati sulle vendite di beni o le prestazioni di servizi che avvengono in ambito business; il primo monitoraggio sugli acquisti effettuati dai consumatori finali dovrebbe invece scattare a maggio 2012, e riguardare le operazioni effettuate nel 2011, escludendo quindi le puntate nei negozi in queste ultime settimane dell'anno. Il censimento, che nelle intenzioni dell'amministrazione finanziaria non può deragliare dai binari della semplificazione, sarà una comunicazione unica, in via telematica, su tutte le operazioni rilevanti avvenute nel corso dell'anno precedente. Per essere considerate «rilevanti», le operazioni 2010 (dunque solo quelle fra imprese) dovranno superare una soglia ancora da fissare, ma comunque molto superiore a quella minima da 3mila euro indicata dalla manovra correttiva, mentre nel 2011 per entrare nel censimento sarà sufficiente superare i 3.500 euro.

Gli obblighi
Le date lontane in cui è prevista la comunicazione telematica, però, non devono ingannare, perché la raccolta di informazioni deve cominciare molto prima: per le attività tra imprese l'avvio sarà praticamente immediato (il provvedimento del direttore dell'agenzia dovrebbe arrivare in settimana), mentre per quelle che riguardano i consumatori l'avvio sarà a metà 2011 (anche se è possibile un periodo-finestra di qualche mese). È questo l'aspetto che interessa più da vicino i contribuenti: quando si effettuerà un acquisto superiore a 3.500 euro, insieme all'importo bisognerà fornire al venditore il proprio codice fiscale, che il commerciante o l'impresa provvederanno poi a comunicare al fisco.


I nodi applicativi
Il meccanismo ricorda da vicino lo «scontrino parlante» che si usa per ottenere le detrazioni fiscali sui farmaci, con una differenza fondamentale: lo scontrino stampato in farmacia finisce nelle mani del contribuente, che lo allega alla dichiarazione per ottenere lo sconto Irpef. Con lo «spesometro», invece, il dato rimane nelle mani del venditore, e bisognerà vedere in che modo si supereranno gli importanti problemi di privacy che un sistema del genere comporta. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia dovrà anche risolvere la questione degli acquisti a rate, in cui al debutto si paga solo l'acconto. È probabile che il valore per considerare rilevante o meno l'operazione sia quello complessivo, ma sarà necessario introdurre una serie di strumenti per evitare frazionamenti che nascano solo per dribblare il censimento.

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Messaggio  Paolo Gros Ven 11 Feb 2011 - 4:16

E’ fissato a 3.600 euro, comprensivo di Iva, il tetto sopra il quale scatta l’obbligo di comunicazione telematica al fisco delle operazioni rilevanti ai fini Iva, il cosiddetto ‘spesometro’. Lo ha stabilito il 22 dicembre provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Quindi dal primo gennaio , parte l’obbligo di registrazione per le operazioni effettuate tra soggetti Iva (business to business), mentre la trasmissione telematica dei dati al fisco dovrà avvenire entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Per quanto riguarda le operazioni effettuate da soggetti con partita Iva verso i consumatori finali – stabilisce ancora il provvedimento delle Entrate, in attuazione delle novità introdotte con la manovra dell’estate 2010 – l’obbligo di registrazione scatta dal primo maggio 2011 e le operazioni commerciali vanno comunicate entro il 30 aprile del 2012.
Per il 2010 inoltre, saranno rilevanti per il Fisco le sole operazioni tra imprese (business to business) e il tetto è innalzato in questo caso a 25.000 euro. Ampliato anche il termine di obbligo di comunicazione: c’è tempo fino al 31 ottobre 2011.

Come detto da Carrufo inoltre " Anche gli enti locali sono tenuti ai nuovi obblighi di comunicazione, ma soltanto per le attività commerciali svolte. In relazione agli acquisti afferenti l’attività istituzionale, dunque, non è richiesto alcun adempimento"

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Messaggio  carrufo Lun 30 Mag 2011 - 9:30

Comunicazione sopra i 3.000 euro: chiarimenti

La circolare n. 24 del 30 maggio 2011 fornisce i primi chiarimenti sulla comunicazione telematica delle operazioni IVA sopra i 3.000 euro. Per l'anno 2010, il valore è fissato a 25.000 euro. Restano ancora molti dubbi e perplessità, soprattutto per la gestione dei pagamenti tra loro "collegati". La circolare chiarisce, comunque, che l'obbligo della comunicazione scatta anche per gli enti non commerciali (ivi compresi quelli pubblici), solamente, però, per le operazioni relative alle attività commerciali esercitate. Tra l'altro, sono obbligati anche i soggetti che si avvalgono della dispensa operazioni esenti (es. asilo, case di riposo...). Sorge quindi il problema di chiarire come assolvere al predetto obbligo relativamente ad operazioni che, per espressa disposizione di legge, non sono state fatturate o, auspicabilmente, se il legislatore ha voluto riferirsi solamente agli acquisti effettuati per dette attività di cui sussiste l'obbligo di registrazione.

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