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Visite fiscali
E' possibile per il datore di lavoro pubblico chiedere la visita fiscale per assenze di malattia di un bambino < o > 3 anni nel caso la madre, dipendente, si assenti per assistenza al figlio?
Non ho trovato nulla di chiaro in proposito e a intuito mi parrebbe di no, visto che la visita fiscale dovrebbe riguardare il dipendente malato e non il figlio del dipendente, tuttavia vi sono dei casi in cui le malattie del figlio/a iniziano sempre di lunedì, smettono sempre di venerdì e poi riprendono ancora il lunedì successivo..(voglio dire mai malati di sabato e domenica..). Come fare in questi casi?
Non ho trovato nulla di chiaro in proposito e a intuito mi parrebbe di no, visto che la visita fiscale dovrebbe riguardare il dipendente malato e non il figlio del dipendente, tuttavia vi sono dei casi in cui le malattie del figlio/a iniziano sempre di lunedì, smettono sempre di venerdì e poi riprendono ancora il lunedì successivo..(voglio dire mai malati di sabato e domenica..). Come fare in questi casi?
Viola- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 03.06.11
Visiste
L’INPDAP, con circolare n. 24 del 29 maggio 2000, aveva già chiarito che il genitore che si assenta per assistere il figlio malato non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie (10-12 e 17-19), che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del lavoratore.
Tale interpretazione è stata successivamente avvallata in via ufficiale dal Dipartimento della
Funzione Pubblica che, con circolare 14 del 16 marzo 2000, ha confermato pienamente il citato indirizzo.
Il successivo D.L.vo 151/2001-T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e paternità a norma dell’art. 15 della L. 53/2000”, all’art. 47, comma 5, ha espressamente previsto che “ Ai congedi di cui al presente articolo (malattia del bambino) non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore”. Pertanto è vietato dalla norma procedere a visita fiscale nei confronti del bambino qualora il genitore si assenti per malattia dello stesso
Tale interpretazione è stata successivamente avvallata in via ufficiale dal Dipartimento della
Funzione Pubblica che, con circolare 14 del 16 marzo 2000, ha confermato pienamente il citato indirizzo.
Il successivo D.L.vo 151/2001-T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e paternità a norma dell’art. 15 della L. 53/2000”, all’art. 47, comma 5, ha espressamente previsto che “ Ai congedi di cui al presente articolo (malattia del bambino) non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore”. Pertanto è vietato dalla norma procedere a visita fiscale nei confronti del bambino qualora il genitore si assenti per malattia dello stesso
Re: Visite fiscali
Nulla da obiettare su quanto riportato da Paolo.
Unicamente, se la situazione da te esposta
"...smettono sempre di venerdì e poi riprendono ancora il lunedì successivo..(voglio dire mai malati di sabato e domenica..) "
è quella in cui la malattia dura fino al venerdì compreso e riprende il lunedì, i festivi e/o non lavorativi (sabato+domenica) vanno ricompresi anch'essi nel conteggio del congedo fruito.
Se non è così, cioè se il venerdì riprende servizio, allora la vs. collega ha capito tutto...
Ovviamente il discorso ha un senso se parliamo di congedo per malattia di bambino con meno di 3 anni oppure di congedo parentale, in questo caso anche fino agli 8 anni. (In caso di cong. par., tuttavia, può essere fatto valere il preavviso, previsto per legge, di 15 gg. o 48 ore).
Unicamente, se la situazione da te esposta
"...smettono sempre di venerdì e poi riprendono ancora il lunedì successivo..(voglio dire mai malati di sabato e domenica..) "
è quella in cui la malattia dura fino al venerdì compreso e riprende il lunedì, i festivi e/o non lavorativi (sabato+domenica) vanno ricompresi anch'essi nel conteggio del congedo fruito.
Se non è così, cioè se il venerdì riprende servizio, allora la vs. collega ha capito tutto...
Ovviamente il discorso ha un senso se parliamo di congedo per malattia di bambino con meno di 3 anni oppure di congedo parentale, in questo caso anche fino agli 8 anni. (In caso di cong. par., tuttavia, può essere fatto valere il preavviso, previsto per legge, di 15 gg. o 48 ore).
tyla- Messaggi : 313
Data d'iscrizione : 14.04.11
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