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La Corte Lombardia su studi e consulenze
La Corte Lombardia con suo /68/2011/PAR chiarisce il concetto della limitazione della spesa per studi e consulenze .
l’esegesi dell’art. 6 comma 7 del d.l. n. 78/2010 (convertito nella l. n. 122/2010) :
"Come emerge dal tenore letterale della norma, la portata della disposizione limitativa concerne gli incarichi per studi e consulenze, senza ricomprendere né quelli di ricerca né le altre collaborazioni autonome.
Al fine di cogliere nel concreto i confini di tale summa divisio tra attività ricomprese ed escluse dall’alveo dell’art. 6 comma 7 d.l. n. 78/2010, il Collegio rammenta che la giurisprudenza contabile (sin dalla deliberazione SS.RR. in sede di controllo n. 6 del 15 febbraio 2005) ha fornito un’articolata definizione degli istituti oggetto del limite di spesa: per gli incarichi di studio il riferimento è all’articolo 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta espositiva della soluzione proposta al fine di orientare la successiva attività dell’ente, mentre le consulenze si sostanziano nella richiesta di parere ad un esperto esterno. Queste ultime possono assumere un vario contenuto (ad es. soluzione di questioni e problemi controversi, consulenze legali stragiudiziali, tecniche, tributarie e contabili), sfociando anche in valutazioni, espressioni di giudizi e supporti specialistici.
Premesse tali generali coordinate ermeneutiche, laddove l’incarico conferito dalla Pubblica Amministrazione al soggetto terzo si configuri stricto sensu quale consulenza o studio, la Sezione non ritiene possibile individuare in via interpretativa tipologie di esclusione dal tetto di spesa ex art. 6 comma 7 d.l. 78/2010, valorizzando ad esempio “l’autofinanziamento” dell’attività, atteso il chiaro tenore precettivo della disposizione e la puntuale individuazione legale dei casi di esclusione.
Invece, nel caso in cui l’incarico – rientrante nell’ampio genus delle collaborazioni autonome - non sia sussumibile in queste due specifiche prestazioni (studio o consulenza), esso non rientra nel limite di spesa in oggetto: a questo proposito, infatti, è preferibile valorizzare un’interpretazione letterale delle attività rientranti nel “tetto di spesa” in stretto raccordo con l’espresso presidio sanzionatorio"
l’esegesi dell’art. 6 comma 7 del d.l. n. 78/2010 (convertito nella l. n. 122/2010) :
"Come emerge dal tenore letterale della norma, la portata della disposizione limitativa concerne gli incarichi per studi e consulenze, senza ricomprendere né quelli di ricerca né le altre collaborazioni autonome.
Al fine di cogliere nel concreto i confini di tale summa divisio tra attività ricomprese ed escluse dall’alveo dell’art. 6 comma 7 d.l. n. 78/2010, il Collegio rammenta che la giurisprudenza contabile (sin dalla deliberazione SS.RR. in sede di controllo n. 6 del 15 febbraio 2005) ha fornito un’articolata definizione degli istituti oggetto del limite di spesa: per gli incarichi di studio il riferimento è all’articolo 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta espositiva della soluzione proposta al fine di orientare la successiva attività dell’ente, mentre le consulenze si sostanziano nella richiesta di parere ad un esperto esterno. Queste ultime possono assumere un vario contenuto (ad es. soluzione di questioni e problemi controversi, consulenze legali stragiudiziali, tecniche, tributarie e contabili), sfociando anche in valutazioni, espressioni di giudizi e supporti specialistici.
Premesse tali generali coordinate ermeneutiche, laddove l’incarico conferito dalla Pubblica Amministrazione al soggetto terzo si configuri stricto sensu quale consulenza o studio, la Sezione non ritiene possibile individuare in via interpretativa tipologie di esclusione dal tetto di spesa ex art. 6 comma 7 d.l. 78/2010, valorizzando ad esempio “l’autofinanziamento” dell’attività, atteso il chiaro tenore precettivo della disposizione e la puntuale individuazione legale dei casi di esclusione.
Invece, nel caso in cui l’incarico – rientrante nell’ampio genus delle collaborazioni autonome - non sia sussumibile in queste due specifiche prestazioni (studio o consulenza), esso non rientra nel limite di spesa in oggetto: a questo proposito, infatti, è preferibile valorizzare un’interpretazione letterale delle attività rientranti nel “tetto di spesa” in stretto raccordo con l’espresso presidio sanzionatorio"
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