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Ingiunzione per crediti bollette acquedotto
Buongiorno, volevo chiedere un aiuto per la riscossione di bollette arretrate dell’acquedotto.
A seguito della liquidazione di una società di proprietà del Comune i relativi crediti per le bollette non pagate dell’acqua comprensive anche dei canoni della depurazione e fognatura sono stati trasferiti in capo al Comune (con comunicazione della società agli utenti).
Successivi solleciti, inviati dal Comune, non sono andati a buon fine. Al fine di procedere alla riscossione coattiva, vorrei una Vs. opinione circa i seguenti dubbi:
- i canoni per le somministrazioni dell’acqua che superano i 5 anni sono prescritti?
- posso procedere con l’ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, e successiva iscrizione a ruolo con Equitalia, visto che ho rinnovato la convenzione fino al 31/12/2012?
Grazie fin da ora per l’aiuto.
Marina
A seguito della liquidazione di una società di proprietà del Comune i relativi crediti per le bollette non pagate dell’acqua comprensive anche dei canoni della depurazione e fognatura sono stati trasferiti in capo al Comune (con comunicazione della società agli utenti).
Successivi solleciti, inviati dal Comune, non sono andati a buon fine. Al fine di procedere alla riscossione coattiva, vorrei una Vs. opinione circa i seguenti dubbi:
- i canoni per le somministrazioni dell’acqua che superano i 5 anni sono prescritti?
- posso procedere con l’ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, e successiva iscrizione a ruolo con Equitalia, visto che ho rinnovato la convenzione fino al 31/12/2012?
Grazie fin da ora per l’aiuto.
Marina
MARINA1- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 10.06.11
Canone idrico
E' pacifica la natura privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente. In caso di mancato pagamento, dunque, l'ente come un normale creditore non ha altra strada che rivolgersi al giudice ordinario per ottenere il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) che consente poi la riscossione coattiva.
Secondo la Cassazione, con le modifiche apportate all'articolo 156 del decreto legislativo 152/2006, «il legislatore ha effettuato solo una precisazione in merito ai soggetti ai quali è possibile affidare la riscossione della tariffa, ma non ha previsto la possibilità di riscossione mediante ruolo con sistema autonomo e scollegato rispetto a quello normale, adottato anche per le stesse entrate di diritto privato degli enti pubblici».
In base a questa norma, infatti, la riscossione volontaria della tariffa può essere fatta con le modalità previste dal Dlgs 241/1997, previa convenzione con l'agenzia delle Entrate. La riscossione, volontaria e coattiva, può essere affidata anche ai concessionari iscritti all'albo ministeriale che riscuotono le entrate locali tramite ingiunzione. L'articolo 17 del decreto legislativo 46/1999 dispone che può essere effettuata mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate di regioni, province, comuni e altri enti locali, compresa la tariffa del servizio idrico. Ma queste disposizioni, ricordano i giudici, non contengono alcuna espressa deroga ai presupposti per la riscossione tramite cartella di pagamento: le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
In effetti, la riforma della riscossione del 1999 ha inteso tutelare le posizioni soggettive dei cittadini, consentendo l'utilizzo del ruolo solo se sussistono particolari interessi pubblici. L'articolo 21 del decreto legislativo 46/1999 stabilisce che, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, le entrate degli enti locali che hanno causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo solo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. È evidente che questo principio vale anche per la riscossione a mezzo ingiunzione.
Il soggetto creditore può avvalersi della situazione di privilegio solo per le entrate di natura pubblicistica. Sono dunque esclusi i casi in cui il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione ha alla base rapporti di tipo contrattuale. Per esempio, rientrano nei rapporti negoziali i canoni di affitto e, in generale, le tariffe per i servizi a domanda individuale (rette scolastiche, asili nido e cosi via). Per i crediti di diritto privato aventi natura negoziale non si può fare ricorso alla riscossione a mezzo ruolo, la quale deve essere preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo (un decreto ingiuntivo non opposto, una sentenza).
Non sussistono invece impedimenti alla riscossione per le cosiddette entrate patrimoniali che hanno natura pubblicistica, vale a dire quelle che trovano il loro fondamento in un rapporto di tipo concessorio. Pertanto, possono essere riscosse a mezzo ruolo il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (peraltro qualificato tributo dalla Corte costituzionale) o altre entrate che hanno la stessa natura.
È pacifica la natura privatistica del rapporto tra il gesto del servizio idirico integrato e l'utente. È altresì pacifico che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, che le tariffe corrisposte al gestore del s.i.i dall'utente costituiscono dei corrispettivi di diritto privato. Sulla base di questa normativa e della natura giuridica del canone, emerge con evidenza che la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali in materia e, pertanto, a norma del Dlgs n. 46 del 1999, articolo 21, al presupposto che il relativo credito da riscuotere attraverso l'iscrizione a ruolo risulti da titolo avente efficacia esecutiva. (Cassazione, ordinanza 14628/11)
Secondo la Cassazione, con le modifiche apportate all'articolo 156 del decreto legislativo 152/2006, «il legislatore ha effettuato solo una precisazione in merito ai soggetti ai quali è possibile affidare la riscossione della tariffa, ma non ha previsto la possibilità di riscossione mediante ruolo con sistema autonomo e scollegato rispetto a quello normale, adottato anche per le stesse entrate di diritto privato degli enti pubblici».
In base a questa norma, infatti, la riscossione volontaria della tariffa può essere fatta con le modalità previste dal Dlgs 241/1997, previa convenzione con l'agenzia delle Entrate. La riscossione, volontaria e coattiva, può essere affidata anche ai concessionari iscritti all'albo ministeriale che riscuotono le entrate locali tramite ingiunzione. L'articolo 17 del decreto legislativo 46/1999 dispone che può essere effettuata mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate di regioni, province, comuni e altri enti locali, compresa la tariffa del servizio idrico. Ma queste disposizioni, ricordano i giudici, non contengono alcuna espressa deroga ai presupposti per la riscossione tramite cartella di pagamento: le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
In effetti, la riforma della riscossione del 1999 ha inteso tutelare le posizioni soggettive dei cittadini, consentendo l'utilizzo del ruolo solo se sussistono particolari interessi pubblici. L'articolo 21 del decreto legislativo 46/1999 stabilisce che, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, le entrate degli enti locali che hanno causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo solo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. È evidente che questo principio vale anche per la riscossione a mezzo ingiunzione.
Il soggetto creditore può avvalersi della situazione di privilegio solo per le entrate di natura pubblicistica. Sono dunque esclusi i casi in cui il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione ha alla base rapporti di tipo contrattuale. Per esempio, rientrano nei rapporti negoziali i canoni di affitto e, in generale, le tariffe per i servizi a domanda individuale (rette scolastiche, asili nido e cosi via). Per i crediti di diritto privato aventi natura negoziale non si può fare ricorso alla riscossione a mezzo ruolo, la quale deve essere preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo (un decreto ingiuntivo non opposto, una sentenza).
Non sussistono invece impedimenti alla riscossione per le cosiddette entrate patrimoniali che hanno natura pubblicistica, vale a dire quelle che trovano il loro fondamento in un rapporto di tipo concessorio. Pertanto, possono essere riscosse a mezzo ruolo il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (peraltro qualificato tributo dalla Corte costituzionale) o altre entrate che hanno la stessa natura.
È pacifica la natura privatistica del rapporto tra il gesto del servizio idirico integrato e l'utente. È altresì pacifico che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, che le tariffe corrisposte al gestore del s.i.i dall'utente costituiscono dei corrispettivi di diritto privato. Sulla base di questa normativa e della natura giuridica del canone, emerge con evidenza che la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali in materia e, pertanto, a norma del Dlgs n. 46 del 1999, articolo 21, al presupposto che il relativo credito da riscuotere attraverso l'iscrizione a ruolo risulti da titolo avente efficacia esecutiva. (Cassazione, ordinanza 14628/11)
Re: Ingiunzione per crediti bollette acquedotto
Grazie per la esauriente e pronta risposta.
Marina
Marina
MARINA1- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 10.06.11
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