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http://www.irpef.info/Servizio di Brokeraggio assicurativo.
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Servizio di Brokeraggio assicurativo.
A vostro parere, il servizio di brokeraggio assicurativo affidato ad apposità Società si configura come attività di collaborazione e consulenza (e quindi soggetto alla normativa sugli incarichi) oppure come mero appalto di servizi? (io propendo per la seconda ipotesi).
Grazie.
Grazie.
claudio- Messaggi : 146
Data d'iscrizione : 01.09.10
Servizio
Il tema è da tempo materia di contrasti in quanto l'attività del broker è remunerata senza apparenti costi a carico del soggetto pubblico, costi che potrebbero incidere sulla scelta del broker e sulla stessa procedura di selezione con gara.
La tesi accolta dal Tar è che il contratto per la gestione dei servizi assicurativi può essere ritenuto "senza oneri per le amministrazioni, in quanto provvigioni e rimborsi spese sono a carico delle compagnie, che stipuleranno i contratti di assicurazione.
Precedenti tesi consideravano invece l'incarico comunque oneroso, attraverso il ricarico delle provvigioni sui premi delle Polizze di assicurazione. Se il rapporto è gratuito, si superano le procedure di gara previste dal Dlgs 157/95 per le Pubbliche amministrazioni e si può procedere a trattativa privata: appunto questo era accaduto a Chieti, nella procedura ritenuta legittima dal Tar.
Chi propone prodotti assicurativi, assiste e consiglia collaborando alla gestione dei contratti svolge, come intermediatore, un'attività a titolo oneroso (Digs 209/2005, articolo 107) vigilata dall'Isvap e previa iscrizione in un registro unico.
Il broker è quindi un professionista che assicura al cliente le migliori condizioni possibili, assistendolo nello svolgimento del rapporto, con attività intellettuale, esperienza e un patrimonio culturale tecnico specializzato. Egli opera con un contratto d'opera professionale, inerente un servizio assicurativo in senso ampio, diverso dall'attività di "agenzia", che è tipicamente commerciale e a servizio dell'assicurazione.
Questo tipo di servizio può essere chiesto anche dalla pubblica amministrazione (Cassazione, 7 febbraio 2005, n. 2416) perché il broker svolge un'attività preliminare finalizzata alla stipula di contratti di assicurazione tramite gara. Il broker va retribuito, ma se l'onere non è a carico dell'assicurato (ente pubblico) si può ricorrere a una trattativa privata.
La gara sarà successiva, tra compagnie assicuratrici messe in competizione con la collaborazione del broker.
La gratuità della presenza dell'intermediatore assicurativo deve quindi risultare espressamente dagli atti dell'amministrazione, per evitare che la compagnia assicuratrice ricarichi sull'assicurato i costi del broker. Questo rischio aveva in precedenza (Consiglio di Stato, sentenza 1019/2000) reso diffidenti le amministrazioni verso l'attività professionale dei mediatore, ma nel caso esaminato dal Tar di Pescara l'Asl aveva ottenuto una specifica clausola di gratuità del rapporto. L'azienda, infatti, aveva sottolineato che la provvigione (15% dei premi) era stabilita a carico della compagnia assicuratrice che fosse risultata vincitrice, traslando la provvigione dagli agenti assicurativi al broker.
Del resto con identico ragionamento il giudice contabile (Corte dei conti, Lombardia, n. 1536/2004) ha ammesso il ricorso al brokeraggio, evidenziando come la provvigione riconosciuta dalla compagnie di assicurazione ai broker può essere compensata dal mancato versamento "pro quota" della provvigione all'agente assicurativo, senza che vi sia un riversamento sui premi.
Nella sentenza si legge: "il punto non è la natura gratuita dell’attività svolta, bensì su chi farà carico la corresponsione della provvigione, notoriamente spettante all’agente di assicurazione; ... "
Più realistica è, pertanto, la tesi della “non onerosità per l’amministrazione”, perché il “broker”, eliminando la necessità dell’azione dell’agente, subentra automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, viene remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi.
al link
http://www.studiolosassobroker.com/studio_losasso_broker_srl/news/insert/pescara.pdf
La tesi accolta dal Tar è che il contratto per la gestione dei servizi assicurativi può essere ritenuto "senza oneri per le amministrazioni, in quanto provvigioni e rimborsi spese sono a carico delle compagnie, che stipuleranno i contratti di assicurazione.
Precedenti tesi consideravano invece l'incarico comunque oneroso, attraverso il ricarico delle provvigioni sui premi delle Polizze di assicurazione. Se il rapporto è gratuito, si superano le procedure di gara previste dal Dlgs 157/95 per le Pubbliche amministrazioni e si può procedere a trattativa privata: appunto questo era accaduto a Chieti, nella procedura ritenuta legittima dal Tar.
Chi propone prodotti assicurativi, assiste e consiglia collaborando alla gestione dei contratti svolge, come intermediatore, un'attività a titolo oneroso (Digs 209/2005, articolo 107) vigilata dall'Isvap e previa iscrizione in un registro unico.
Il broker è quindi un professionista che assicura al cliente le migliori condizioni possibili, assistendolo nello svolgimento del rapporto, con attività intellettuale, esperienza e un patrimonio culturale tecnico specializzato. Egli opera con un contratto d'opera professionale, inerente un servizio assicurativo in senso ampio, diverso dall'attività di "agenzia", che è tipicamente commerciale e a servizio dell'assicurazione.
Questo tipo di servizio può essere chiesto anche dalla pubblica amministrazione (Cassazione, 7 febbraio 2005, n. 2416) perché il broker svolge un'attività preliminare finalizzata alla stipula di contratti di assicurazione tramite gara. Il broker va retribuito, ma se l'onere non è a carico dell'assicurato (ente pubblico) si può ricorrere a una trattativa privata.
La gara sarà successiva, tra compagnie assicuratrici messe in competizione con la collaborazione del broker.
La gratuità della presenza dell'intermediatore assicurativo deve quindi risultare espressamente dagli atti dell'amministrazione, per evitare che la compagnia assicuratrice ricarichi sull'assicurato i costi del broker. Questo rischio aveva in precedenza (Consiglio di Stato, sentenza 1019/2000) reso diffidenti le amministrazioni verso l'attività professionale dei mediatore, ma nel caso esaminato dal Tar di Pescara l'Asl aveva ottenuto una specifica clausola di gratuità del rapporto. L'azienda, infatti, aveva sottolineato che la provvigione (15% dei premi) era stabilita a carico della compagnia assicuratrice che fosse risultata vincitrice, traslando la provvigione dagli agenti assicurativi al broker.
Del resto con identico ragionamento il giudice contabile (Corte dei conti, Lombardia, n. 1536/2004) ha ammesso il ricorso al brokeraggio, evidenziando come la provvigione riconosciuta dalla compagnie di assicurazione ai broker può essere compensata dal mancato versamento "pro quota" della provvigione all'agente assicurativo, senza che vi sia un riversamento sui premi.
Nella sentenza si legge: "il punto non è la natura gratuita dell’attività svolta, bensì su chi farà carico la corresponsione della provvigione, notoriamente spettante all’agente di assicurazione; ... "
Più realistica è, pertanto, la tesi della “non onerosità per l’amministrazione”, perché il “broker”, eliminando la necessità dell’azione dell’agente, subentra automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, viene remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi.
al link
http://www.studiolosassobroker.com/studio_losasso_broker_srl/news/insert/pescara.pdf
Re: Servizio di Brokeraggio assicurativo.
Paolo, ti ringazio per il chiarimento.
Rimane però il dubbio sulla qualificazione o meno di incarico professionale e/o consulenza, e rispetto dei relativi obblighi (inclusione nel programma degli incarichi, pubblicazione sul sito dell'Ente, ecc...).
Rimane però il dubbio sulla qualificazione o meno di incarico professionale e/o consulenza, e rispetto dei relativi obblighi (inclusione nel programma degli incarichi, pubblicazione sul sito dell'Ente, ecc...).
claudio- Messaggi : 146
Data d'iscrizione : 01.09.10
Servizio
a mio avviso e' indetificabile come appalto di servizi in riferimento al codice dei contratti.
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