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Nuovi limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA con vecchio parametro

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  Nuovi limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA con vecchio parametro   Empty Nuovi limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA con vecchio parametro

Messaggio  emilio_ra Mer 15 Feb 2012 - 6:18

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 13 febbraio 2012, ha chiarito alcuni dubbi circa il corretto ambito di applicazione dell’articolo 14, comma 11, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che aveva allineato i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA con quelli fissati per il regime di contabilità semplificata, eliminando i disallineamenti esistenti tra le soglie di ricavi ai fini delle imposte dirette, per la tenuta della contabilità semplificata, e quelle del volume d’affari ai fini Iva, per la periodicità di liquidazione. Il parametro al quale collegare i nuovi limiti monetari è sempre il volume di affari e non l’importo dei ricavi previsti dagli articoli 57 e 85 del DPR 917/1986. Infine, il documento di prassi ha chiarito che l’innalzamento dei limiti monetari ha effetto anche con riferimento alla previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 del DPR n. 542 del 1999, nel senso che i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della percentuale dell’1% ed entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (in tal caso, però, oltre alla percentuale dell’1% deve essere corrisposta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo).
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