Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Ultimi argomenti attivi
» Cambio compensativo
PORTO DI PISTOLA EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Mobilità compensativa tra infermieri
PORTO DI PISTOLA EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Verifica Equitalia
PORTO DI PISTOLA EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin

» split payment
PORTO DI PISTOLA EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin

» codice univoco fatture - IPA
PORTO DI PISTOLA EmptyMer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin

» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
PORTO DI PISTOLA EmptyMer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin

» graduatoria a T.D.-riflessione
PORTO DI PISTOLA EmptyLun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin

» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
PORTO DI PISTOLA EmptyLun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin

» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
PORTO DI PISTOLA EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» congedo parentale
PORTO DI PISTOLA EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» conflitto di interesse???
PORTO DI PISTOLA EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
PORTO DI PISTOLA EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» campo da calcio comunale
PORTO DI PISTOLA EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
PORTO DI PISTOLA EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» Antenne. microcelle outdoor
PORTO DI PISTOLA EmptyGio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
Partner
creare un forum
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/

PORTO DI PISTOLA

2 partecipanti

Andare in basso

PORTO DI PISTOLA Empty PORTO DI PISTOLA

Messaggio  COMANDANTEPL Mer 22 Feb 2012 - 2:23

Sono munito di pistola di proprietà comunale e per raggiungere zone del territorio del mio Comune,devo necessariamente attraversare altri comuni.Qualcuno conosce l'iter burocratico per richiedere il porto di pistola?

Grazie

COMANDANTEPL

Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 23.01.12

Torna in alto Andare in basso

PORTO DI PISTOLA Empty porto di pistola

Messaggio  Paolo Gros Mer 22 Feb 2012 - 2:31

Il problema del porto dell’arma in dotazione da parte del personale di Polizia Locale potrebbe sembrare di facile inquadramento da un punto di vista giuridico se si prende in considerazione solamente l’art. 5 comma 5 della legge 65/86 (legge quadro sulla Polizia locale) che testualmente afferma che “ Gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti anche fuori dal servizio, purchè nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi di cui all’art. 4.” Da una lettura attenta e univoca dell’articolo precedente sembrerebbe che non vi possano essere deroghe al porto dell’arma, (tranne il caso del trasporto da e per la propria abitazione, se il luogo di residenza è esterno al territorio ove si presta servizio) al di fuori del territorio dell’ente di appartenenza. Tale visione, fin troppo semplicistica, va invece guardata in un quadro normativo molto più ampio e in concorso con varie altre disposizioni legislative. Le norme giuridiche da esaminare sono le seguenti:1) Qualifica Agente di P.S. ai Vigili Urbani Art. 18 R.D. 31.08.1907 n. 690 (vigente)….. sono pure Agenti di P.S. le Guardie di Finanza, campestri, daziarie, boschive, ed altre dei Comuni, costituite in forza ai regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge e riconosciute dal Prefetto. 2) Art. 38 T.U.L.P.S. ………sono esenti dall’obbligo di denuncia di armi e munizioni, le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero e alla specie delle armi loro consentite. 3) art. 73 R.D. 06.05.1940 n. 635 …… sono autorizzati a portare senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termine dei rispettivi regolamenti gli Agenti di P.S. contemplati dagli artt. 17 e 18 R.D. 690/1907. 4) Nota 559/C 237.1298 (10) del 26.03.1992 Ministero dell’Interno “ Da più parti est stato chiesto conoscere avviso questo Ministero circa applicabilità vigili urbani in possesso di qualifica agente P.S., art. 38 T.U.LL.P.S. che, come è noto, fa esenti obbligo denuncia, tra gli altri, anche persone che causa loro qualità permanente habent diritto andare armate limitatamente at numero et at specie armi loro consentite.
Al riguardo, va premesso, su base orientamento interpretativo prevalente, che qualifica agente P.S., una volta acquisita, ai sensi art. 5 co. 2 legge n. 65/1986, entra far parte status giuridico permanente, che qualifica persona in questione et può venir meno, come stabilito 3° comma stesso articolo, solo con perdita requisiti soggettivi che ne condizionano conferimento.
Ne consegue, pertanto, che ripetuto personale, in ipotesi di assegnazione continuativa arma in dotazione, ragione sua anzidetta qualità permanente, non soggiace obbligo giuridico denuncia armi stesse previsto citato art. 38”.
IL PREFETTO
(Improta) 5) art. 5 comma 5 legge 07.03.1986 n. 65…… portano senza licenza le armi di cui sono dotati….. 6) art. 6 D.M. n. 45/87 (regolamento di esecuzione legge 65/86) C. 1 Il regolamento di cui all’art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale le modalità di assegnazione dell’arma agli addetti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza determinando altresì:a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale specificatamente destinato, per i quali può essere disposta l’assegnazione dell’arma in via continuativa;b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale destinato in maniera non continuativa, per i quali l’assegnazione dell’arma è effettuata di volta in volta.2) Per le armi assegnate ai sensi del 1°comma lettera a, il porto dell’arma senza licenza è consentito anche fuori del servizio nel territorio dell’ente di appartenenza e nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. La cornice legislativa della norme citate in precedenza e che consentono ad avviso del sottoscritto, il porto dell’arma anche fuori territorio, è confermata da due pronunce giurisprudenziali di tribunali italiani, e in particolar modo da quella del Tribunale di Torre Annunziata del 31.03.1995 che fa riferimento all’art. 18 del R.D. 31.08.1907 n. 690 in combinato disposto con l’art. 73 R.D. 06.05.1940 n. 640 così come rafforzato dalla nota ministeriale del 26.03.1992 che afferma che la qualifica di P.S. per gli agenti di Polizia locale, una volta acquisita, ai sensi art. 5 comma 2 legge n. 65/86 entra a far parte dello status giuridico permanente e può venir meno solo con la perdita dei requisiti soggettivi che ne condizionano il conferimento, consentendo il porto dell’arma in qualsiasi circostanza e senza limitazioni di sorta senza nessun obbligo di denuncia della stessa come previsto dall’art. 38 del T.U.L.P.S.. La sentenza del Tribunale di Arezzo del 2005 muove invece da un presupposto giuridico diverso e in particolar modo prende le mosse dall’art. 6 del Decreto del Ministro degli Interni n. 145 del 04.03.1987, precisando che il porto dell’arma da parte del personale di P.M. è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell’ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti. L’ultima frase, pronunciata dai giudici aretini ci permette di collegare le due sentenze in unicum giuridico nel senso di creare un indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia dovuto al fatto che il collegio toscano sembra richiamare le normative, anche se non lo fa esplicitamente, che vengono invece menzionate minuziosamente dal Tribunale napoletano nella prima sentenza. Un ulteriore conferma della tesi che si sta sostenendo può trovare humus giuridico se si va a guardare il tesserino di riconoscimento di qualsiasi operatore di Polizia Municipale dotato di qualifica di P.S. che dopo il numero personale del decreto prefettizio cita l’ormai “famoso” art. 18 R.D. 31.08.1907 n. 690. Si riportano di seguito in maniera integrale le due sentenze suddette: N. 698/94 . . . . . . . .R.G. NOTIZIE DI REATO
N. 378/94 . . . . . . . .R.G. TRIBUNALE


TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
S E Z I O N E P E N A L E
-------------------------------

S E N T E N Z A
(Artt. 544 e segg. c.p.p. )

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------------



Innanzi al Tribunale di Torre Annunziata
Sez. Penale composto da :

dott. TRINGALI CLAUDIO Presidente

dott. DENTE FABIO Giudice

dott. ARLOMEDE GRAZIELLA Giudice est.

alla pubblica udienza del 31.03.1995. . . . ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di :

……….OMISSISS………

- libero presente -


IMPUTATO :

del delitto di cui agli articoli 12 e 14 legge 497/74, 61 numero 9 Codice Penale, perché essendo Vigile Urbano del Comune di Napoli, con violazione dei doveri inerenti la funzione svolta, illegalmente portava fuori dal circondario del Comune di Napoli una pistola Beretta 7,65.
In Trecase il 13 luglio 1991.



IL PUBBLICO MINISTERO CONCLUDE E CHIEDE :

Assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

L’AVVOCATO DIFENSORE CONCLUDE E CHIEDE :

Assoluzione perché il fatto non sussiste e produce sentenza della decima sezione penale del Tribunale di Napoli e missiva del Prefetto Improta del 1992.

MOTIVAZIONI

Con decreto del 20.03.1992 il GIP presso il Tribunale di Napoli disponeva il rinvio a giudizio di…..
perché rispondesse del reato a lui ascritto in rubrica.
Con nota del 29/1/94 il procedimento a carico del…………..veniva trasmesso a questo ufficio per sopravvenuta incompetenza territoriale.
All’udienza del 21/9/94, verificata la regolare composizione delle parti, dopo la relazione introduttiva del P.M. e la richiesta di prove, il procedimento veniva rinviato all’udienza del 31/3/95 a causa dell’assenza di tutti i testi.
All’odierna udienza, attesa la diversa composizione del collegio veniva disposta la rinnovazione del dibattimento, P.M. e difesa si riportavano alle richieste già formulate, inoltre, il difensore dell’imputato chiedeva di produrre decreto del Prefetto della Provincia di Napoli del 06.11.1982 con il quale viene attribuita al …………….. la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, con annotata la data del giuramento, nonché il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di Napoli al vigile urbano ……………. dal quale risulta il tipo di arma e la matricola dell’arma data in dotazione all’imputato.
Sottoposto, con il mio consenso ad escutere, l’imputato ammetteva il fatto storico addebitatogli e cioè di essere stato controllato in data 3/7/91, in Trecase, dai CC di Torre Annunziata che gli contestavano il porto illegittimo fuori dal Comune di residenza e nel quale prestava l’attività di V.U. della sua pistola di ordinanza una Beretta cal. 7.65 matr. Q39L04W, e precisava che in qualità di vigile urbano con qualifica di Agente di pubblica sicurezza ex art. 18 T.U. leggi sugli Ufficiale ed Agenti di P.S. n. 690 del 31.10.1907, riconosciutagli con decreto prefettizio del 6/11/82, era abilitato per legge al porto della suddetta arma senza limitazioni.
Il P.M., ritenuto il processo sufficientemente istruito, rinunciava all’escussione dei testi citati.
Dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale le parti concludevano come da verbale.
Dalla documentazione acquisita risulta chiaramente provata la tesi difensiva, letto il combinato disposto delle norme in essa richiamate.
Il ……………, vigile urbano del Comune di Napoli è stato riconosciuto con decreto del Prefetto di Napoli Agente di P.S., lo stesso in data 3/7/91, veniva trovato in possesso, fuori dal circondario del Comune di Napoli, di una pistola marca Beretta cal 7.65 e che come risulta dal tesserino di riconoscimento è la sua arma di ordinanza.
Del combinato disposto del 2° e 3° co. dell’art. 73 Reg. TULPS con gli artt. 17, 18, e 43 L. 31/8/1907 n. 690 risulta chiaramente che gli agenti di P.S. riconosciuti ai sensi dell’art. 18 cit. “portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti…….” e senza alcuna limitazioni temporali né territoriali, limitazioni, al contrario esplicitamente disposte per gli agenti di P.S. nominati ex art. 43
Rilevato che l’imputato ……………. È stato riconosciuto agente di P.S. ai sensi dell’art. 18 T.U. leggi sugli ufficiali ed agenti di P.S. così come risulta dal decreto prefettizio del 6/11/82 e dal tesserino di riconoscimento, lo stesso deve essere assolto perché il fatto non sussiste.
PQM
Il Tribunale, visto l’art. 530 cpp
Assolve ………………….dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Torre Annunziata 31/3/95
Il Giudice Il Presidente
Graziella Arlomede Claudio Trincali Tribunale di ArezzoUdienza n. 5/2005A seguito requisitoria dell’Avv. Gennaro Razzino del Foro di Napoli, il Tribunale di Arezzo, in pieno accoglimento della richiesta in sede dibattimentale, ha assolto l’agente di Polizia Municipale del Comune di Milano, E.F. dal reato di porto illegale in luogo pubblico ed al di fuori dell’ambito di appartenenza della pistola in dotazione, perché il fatto non sussiste. L’agente, era stato denunciato dai Carabinieri di Arezzo per i reati p.e p. degli artt. 10,12 e 14 della legge 497/74 in relazione all’art. 5 della legge 65/86 perché in possesso della pistola d’ordinanza, avuta in dotazione dal Comune di Milano e che era custodita nella propria auto.Il Tribunale di Arezzo, dopo avere analizzato l’intero contesto della vicenda e sottolineato che, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministro degli Interni n. 145 del 04.03.1987, il porto dell’arma da parte del personale di P.M. è consentito anche al di fuori del Servizio dell’ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dai Regolamenti, ha ritenuto che nei casi di specie trattasi di un mero trasferimento dell’arma in dotazione, per cui ha proceduto all’assoluzione dell’A.P.M. per insussistenza del fatto ed ha ordinato l’immediata restituzione dell’arma sequestrata se non ancora restituita. A questo punto, appare evidente che il reato “de quo”si concretizza per coloro che non chiedono di munirsi di licenza per il porto dell’arma, ma non per il personale della P.L. a cui viene data in dotazione una volta acquisita la qualifica di P.S. che, al contrario di quella di P.G., è permanente. Quindi per coloro a cui viene data in modo continuativo, incombe l’obbligo della custodia sancito dall’art. 20 della legge 110/75, (da qui alcune condanne di operatori di P.L. che avevano lasciato l’arma a casa per andare in vacanza e erano stati visitati dai ladri) ma non quello del porto limitato al territorio ove si presta servizio che nel caso di specie non sussiste. In conclusione, questo modesto lavoro si pone solamente l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti normativi di una fattispecie giuridica non sufficientemente chiara e carente che ha portato a lunghi e fastidiosi contenziosi giudiziari per molti operatori di Polizia locale e che vuol essere d’aiuto per altri, che malauguratamente, dovessero trovarsi coinvolti loro malgrado, in simil e assurde vicende giudiziarie; Tutto ciò, ovviamente non può e non deve sopperire a un mancato adeguamento della normativa da parte del legislatore, non più rinviabile, che deve intervenire prioritariamente nella materia riconoscendo le peculiarità della Polizia locale parificandola alle altre Forze di Polizia in materia di diritti e non solo di doveri, eliminando espressamente questo antiquato e inutile limite, retaggio di un epoca che ormai non ha più ragion d’essere, nella modernità del 3° millennio che ha pervaso tutti i campi compreso quello della sicurezza.

Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto


 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.