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indennità di P.S. in busta paga

4 partecipanti

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indennità di P.S. in busta paga Empty indennità di P.S. in busta paga

Messaggio  lukyc79 Gio 23 Feb 2012 - 1:33

salve a tutti.
Sulla mai busta paga mi viene retribuita l'indennità di vigilanza nella mmisura di 92.57 euro. Partlando con il resp. dell'ufficio personale, mi diceva che questa voce era comprensiva anche dell'indennità di P.S. Se ben ricordo,qaundo prestavo servizioa Napoli,l'indennità di P.S. mi veniva retribuita con voce a parte a circa 20 euro(non ricordo bene). Mi spiegate quindi come funziona? E'giusta come retribuzione?Grazie

lukyc79

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indennità di P.S. in busta paga Empty Ps

Messaggio  Paolo Gros Gio 23 Feb 2012 - 1:41

L'importo di € 92,57 al mese su dodici mesi e' corretto poiche' comprensivo di indennita' di vigilanza e PS sotto unica voce "Indennita' di vigilanza con PS "
( vigilanza mensile 65,02 e ps 27,55)
Paolo Gros
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indennità di P.S. in busta paga Empty Re: indennità di P.S. in busta paga

Messaggio  lukyc79 Lun 27 Feb 2012 - 9:44

ok grazie millle. Leggendo bene anche il CCNL ho le idee più chiare.
Adesso colleghi mi chiedevano anche di interessarmi per l'indennità di disagio, cosa che a noi neanche ci viene corrisposta. Credo, e spero, che in base a i ns turni(6-12 18-24 ect) e ai giorni in cui si presta servizio potremmo chiedere in contrattazione decentrata un riconoscimento per il disagio. Che ne pensi? Grazie ancora

lukyc79

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indennità di P.S. in busta paga Empty Re: indennità di P.S. in busta paga

Messaggio  an.bal Lun 27 Feb 2012 - 10:19

tutto è possibile.
a mio parere l'indennità di turno già remumera il disagio collegato alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.

... pur rimanendo che i turni non siano solo 6-12 e 18-24 ...

an.bal

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indennità di P.S. in busta paga Empty Re: indennità di P.S. in busta paga

Messaggio  lukyc79 Lun 27 Feb 2012 - 11:22

spero che non sia come mi dici.....l'indennità di turnazione non comprende sicuramente l'alternarsi di turni non previsti dall'ordinamento comunale del servizio di appartenenza. Nel mio caso prevede 7.30/13.30 o 8/14 e 14/20. Turnare in determinati giorni con orari 6/12 o di domenica con orari 13/19 o 18/24 credo debbano essere remunerati in modo differente....almeno lo spero!!! Rolling Eyes addirittura credo che il disagio possa esserci riconosciuto giacchè lavoriamo anche più di 7 gg consecutivi ( es: riposo Lunedì-lavori tutta la settimana domenica compresa e il prossimo riposo lo fai venerdì,sabato o domenica).....

lukyc79

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indennità di P.S. in busta paga Empty Re: indennità di P.S. in busta paga

Messaggio  an.bal Lun 27 Feb 2012 - 13:21

si tratta di problematica che deve essere presentata nelle sedi opportune, e ripeto, tutto è possibile:
dal mio personale punto di vista, l'indennità di turnazione è omnicomprensiva del disagio legato all'articolazione dell'orario di lavoro ...

an.bal

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indennità di P.S. in busta paga Empty Turno e disagio

Messaggio  Paolo Gros Lun 27 Feb 2012 - 23:12

Consiglio di stato decisione n. 5441 del 24 settembre 2003
Per i vigili urbani, proprio perché categoria di personale svolgente una prestazione lavorativa naturalmente articolata su turni e quindi impiegati normalmente per turno anche nei giorni festivi, è stata ritenuta spettante solo l’indennità di turnazione di cui all’art. 13 del DPR n. 268 e non anche, per cumulo, la maggiorazione stipendiale di cui all’art. 17 della stessa normativa contrattuale, ovvero il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, previsto, in alternativa al riposo compensativo, in caso di prestazione del servizio in giorno festivo infrasettimanale (nella recente giurisprudenza di primo grado: TAR Puglia, Bari, II, 17 marzo 2000, n. 995 e 6 maggio 2000, n. 1740; TAR Sicilia, Catania, 15 ottobre 2001, n. 1839). Il tutto ovviamente al fine di evitare l’indebita concessione di un doppio vantaggio economico, che le stesse disposizioni contrattuali si sono premurate di non configurare.


Cassazione sez. lavoro n. 8458 del 9.4.2010
In materia di pubblico impiego, ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, si applica ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l'art. 22, comma 5 del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione alle prestazioni lavorative svolte secondo turni nell'ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale, aveva escluso la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi del citato art. 22, con il compenso di cui al successivo art. 24). (Rigetta, App. Lecce, 27/09/2005)
Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica – parere UPPA n. 4/08 del 15 gennaio 2008
L’art. 24 dello stesso contratto disciplina, invece, una situazione completamente diversa, quella del dipendente che per particolari esigenze di servizio eccezionalmente non usufruisce del giorno di riposo settimanale. In questo caso gli dovrà essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art. 52,comma 2, lett. b), maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Sempre l’art. 24 stabilisce che il dipendente, il quale presta eccezionalmente attività in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto, a richiesta, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Quest’ultima ipotesi non è quella del turnista che si trova nell’arco della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni a dover lavorare nel giorno festivo infrasettimanale. In tal caso, cioè nell’eventualità di effettuazione della prestazione lavorativa in turno coincidente con il giorno festivo infrasettimanale (e tale si considera anche la festività del santo patrono), al lavoratore spetta solo l’indennità per turno festivo prevista dall’art. 22, comma 5, come si desume dalla formula della clausola che dice “interamente”. Di conseguenza l’art. 24, a parere dello scrivente, ferma restando ogni autonoma valutazione dell’ente datore di lavoro, non si applica nel caso in cui, nell’ambito dell’ordinaria distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni, il lavoratore si trovaa prestare la propria attività durante un giorno festivo infrasettimanale, mentre risulterà applicabile nelcaso in cui il lavoratore si dovesse trovare a prestare eccezionalmente l’attività nel giorno festivo al di fuori dell’articolazione in turni.

ARAN (quesito w 36 del 7 settembre 2001 - pareri: 900-22A1; 900-22H2; 900-24D1 reperibili on line sul sito www.aranagenzia.it).
Quesito: W36. Alcuni chiarimenti circa la disciplina delle turnazioni, della relativa indennità e delle condizioni del lavoratore turnista
1. L’indennità di turno viene corrisposta solo in relazione alle ore di lavoro ordinario prestato nell’ambito del turno e vale a compensare, integralmente, il disagio connesso alla particolare articolazione dell’orario; per il medesimo personale le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate esclusivamente in base alla disciplina dell.art.38 del CCNL del 14.9.2000 e secondo le misure ivi espressamente previste, diverse da quelle previste per le prestazioni effettuate in turno;
2. nel caso di effettuazione di prestazione lavorativa in turno in occasione di festività infrasettimanale, al lavoratore deve essere corrisposto solo l’indennità per turno festivo prevista dall’art.22, comma 5, secondo alinea; l’art.24 concerne la diversa fattispecie del lavoratore che eccezionalmente ed occasionalmente viene chiamato a prestare la propria attività nel giorno del riposo settimanale o in altro giorno festivo o comunque non lavorativo e quindi non può trovare applicazione anche nell’ipotesi del lavoro organizzato in turni;
3. nel caso in cui il lavoratore turnista effettui prestazioni lavorative anche nel giorno assegnato per
il riposo settimanale (si tratta del cosiddetto settimo giorno e quindi al di là dell’orario d’obbligo delle 36 ore settimanali) ha diritto solo all’applicazione della disciplina dell.art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, in relazione al numero delle ore lavorative rese; invece nel caso in cui il lavoratore sia inserito in un turno che, nell’ambito delle 36 ore settimanali di lavoro dovute abbracci
anche la domenica, con conseguente fruizione del riposo settimanale in altro giorno della settimana successiva, allo stesso, nel caso di lavoro domenicale, dovrà essere corrisposto solo il compenso per turno festivo di cui all.art.22, comma 5, secondo alinea del CCNL del 14.9.2000;
4. l’indennità di turno, come detto, vale a compensare il disagio derivante al lavoratore dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro connessa al turno; pertanto, il lavoratore, ogniqualvolta presti attività lavorativa in turno e siano presenti i requisiti stabiliti a tal fine dall.art.22 del CCNL del 14.9.2000 (distribuzione equilibrata ed avvicendata nel corso del mese dei turni antimeridiani, pomeridiani ed eventualmente notturni), ha sempre diritto a percepire la relativa indennità; conseguentemente, se lo stesso lavoratore, nell’ambito della sua prestazione lavorativa in
turno partecipa anche a progetti obiettivo, ha sicuramente diritto a percepire anche i compensi ad essi relativi dato che si tratta, come generalmente avviene nella logica dei progetti di produttività, di
una prestazione qualitativamente o quantitativamente diversa e aggiuntiva rispetto a quella normalmente richiesta nell’ambito dello svolgimento del rapporto di lavoro.


Sentenza Corte di Cassazione n. 9097/2007 - interpretazione degli artt. 22 e 24 del CCNL 14/09/00 Comparto Regioni – Autonomie Locali.

………..appare senz'altro corretta - in quanto conforme ai canoni ermeneutici sanciti dall'art. 12 preleggi, e la cui applicazione non è stata specificamente censurata dal ricorrente l'interpretazione della normativa (applicabile nella specie) nel senso che il trattamento retributivo di cui nel D.P.R. n. 268 del 1987, art. 13, possa essere cumulato, per i turnisti, a quello previsto dal successivo art. 17 (che disciplina le ipotesi in cui sussiste il diritto ad un "riposo compensativo") e, in aggiunta o in caso di mancata fruizione di quest'ultimo, la corresponsione di un emolumento economico; per cui, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all'art. 13 previsto per il lavoro in turni non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposto compensativo, venga erogato il compenso appositamente previsto per tale diverso titolo dall'art. 17, nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo (comma 2). Con la conclusione - alla quale esattamente perviene la Corte di Appello di Napoli al termine di un percorso argomentativo condotto in perfetta aderenza ai criteri valevoli nell'interpretazione della normativa nella specie applicabile - che una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni, altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell'ambito di tale prestazione, si determini altresì la mancata fruizione del riposo compensativo, atteso che la diversità delle funzioni svolte, rispettivamente, dagli istituti ex artt. 13 e 17 citt., conferma l'infondatezza del motivo di ricorso, con cui il Comune ricorrente erroneamente sostiene che l'applicazione della prima disposizione richiederebbe (per i turnisti) l'applicabilità della seconda in forza di un c.d. principio di specialità che è, invece, inesistente riguardo alle due disposizioni in quanto le stesse sono riferite a istituti con funzioni diverse.




Vista l’incertezza in materia, si ritienen che sia maggiormente cautelativo per L’Ente attenersi all’orientamento maggioritario, avallato dall’ARAN, considerato che per effetto dell’art. 1 c. 132 della L. n. 311 del 30 dicembre 2004 nel nostro ordinamento vige il principio del divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche (Comma così modificato dall'art. 14-septiesdecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la proroga dell'efficacia del presente comma vedi l'art. 25, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e il comma dell'art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207).
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Messaggio  jmmy Sab 5 Mag 2012 - 10:41

causa una idoneità parziale al servizio di agente di polizia locale non potendo più svolgere servizi esterni mi è stato detto che di fatto perdo l'indennità di PS .
Ma è propio così?

jmmy

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Messaggio  Paolo Gros Sab 5 Mag 2012 - 23:56

i servizi di ps presuppongono un servizio a tutela della sicurezza pubblica che evidentemente non e' esercitabile in assenza di servizi esterni.
Non essendo la funzione esercitabile ex se consegue l'impossibilita' di pagamento di funzioni non svolgibili
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