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2 partecipanti
tributo speciale deposito in discarica rifiuti solidi
L'articolo 3, comma 26 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, individua il soggetto passivo del tributo nel "gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo" con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.
il gestore della discarica conferisca è la Società d'Ambito territoriale ottimale, che esercita per legge il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nei territori dei comuni soci.
La società d'ambito è soggetto passivo ed è tenuta al versamento del tributo alla Regione.
La società d'ambito fattura il servizio ai singoli comuni, con applicazione di IVA anche sul tributo speciale
Siccome la società d'ambito svolge il servizio in regime di privativa, può considerarsi allo stesso tempo soggetto conferente i rifiuti? E, in tal caso non chiedere l'IVA sul tributo speciale ai comuni?
il gestore della discarica conferisca è la Società d'Ambito territoriale ottimale, che esercita per legge il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nei territori dei comuni soci.
La società d'ambito è soggetto passivo ed è tenuta al versamento del tributo alla Regione.
La società d'ambito fattura il servizio ai singoli comuni, con applicazione di IVA anche sul tributo speciale
Siccome la società d'ambito svolge il servizio in regime di privativa, può considerarsi allo stesso tempo soggetto conferente i rifiuti? E, in tal caso non chiedere l'IVA sul tributo speciale ai comuni?
ingrando rosario- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 02.01.12
Iva
Il tributo è dovuto dai gestori delle imprese di stoccaggio definitivo e dai gestori di impianti di incenerimento (senza recupero energia), oltre che da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.
Nel caso si ritiene che l'ATo non rivesta tale fattispecie e l'imposta sul valore aggiunto sia comunque dovuta da parte dell'ente destinatario della fatturazione.
Nel caso si ritiene che l'ATo non rivesta tale fattispecie e l'imposta sul valore aggiunto sia comunque dovuta da parte dell'ente destinatario della fatturazione.
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