Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
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Mobilità estrerna

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Messaggio  mauro.loi Gio 1 Mar 2012 - 7:41

Buogiorno, innanzitutto complimenti per il sito utilissimo!!!
Vorrei sapere, alla luce delle nuove disposizioni statali se:
1) come un ente locale sottoposto a patto di stabilità può sistituire un dipendente andato via in mobilità esterna presso altro ente locale.
2) come un ente locale non sottoposto a patto di stabilità può sistituire un dipendente andato via in mobilità esterna presso altro ente locale.
Ovviamente mi occorrerebbero i riferimenti normativi del caso.
Grazie anticipatamente
Mauro Loi

mauro.loi

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Messaggio  Paolo Gros Gio 1 Mar 2012 - 23:29

Nei due casi ( sotto e sopra patto ) la sostituzione puo' avvenire con processo di mobilita' essendo tale processo cessione del contratto ed atto neutro che non comporta cessazione e nuova assunzione macessione del contratto.
La procedura di richiesta di mobilità volontaria oggetto del quesito è, ex novo, regolata
dall’articolo 49, del dec.leg.vo 150/2009 che modifica l’art. 30, del dec.leg.vo. 165/2001
Il nuovo testo (scritto per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera a), numero 3), della legge 15 del 4 marzo 2009, che riconosce in capo al dirigente la competenza all’utilizzo dell’istituto della mobilità individuale di cui all’articolo 30, del dec.leg.vo 165/2001 e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate)
Dalla lettura del nuovo testo emerge chiaramente come la procedura di mobilità volontaria diventi obbligatoria per tutti gli enti che intendano coprire posti vacanti in dotazione organica. Le novità principali, rispetto alla normativa vigente, ante dec.leg.vo 150/2009, riguardano la competenza a dare il consenso alla mobilità dall’Ente in uscita. Prima il testo stabiliva: “Il trasferimento è disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza” oggi recita: “Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”.
La disposizione stabilisce quindi chiaramente che la competenza a dare il nulla osta al
trasferimento del dipendente non è più della Giunta Comunale, ma del dirigente (in caso di Comuni non dotati di dirigenza, dal Responsabile del servizio al quale sono assegnati le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art 109, comma 2, del dec.leg.vo 267/2000).
Spetta quindi alla dirigenza dare il nulla osta al dipendente che intenda trasferirsi presso altro Ente per mobilità ,nel rispetto dei regolamenti vigenti nell’ente, trattandosi di procedimento di micro organizzazione, la cui competenza per legge è assegnata ai dirigenti.
Il testo stabilisce l’obbligatorietà del parere del dirigente ma non chiarisce se lo stesso parere sia vincolante per l’Amministrazione (in attesa di chiarimenti ministeriali e/o giurisprudenziali in merito, si ritiene che il parere del dirigente sia obbligatorio e non vincolante, in quanto la mobilità, pur rientrando fra i procedimenti di micro organizzazione, incidendo, tuttavia, sulla spesa del personale, rigidamente determinata per i Comuni non soggetti al Patto di stabilità, potrebbe avere ripercussioni negative sul piano triennale delle assunzioni deliberato dalla Giunta Comunale, alla quale, pertanto, spetterebbe il parere finale motivato esclusivamente da argomentazioni programmatiche e di spesa ) Le nuove regole sulla mobilità riportate all’art. 30 del dec.leg.vo 165/2001 novellato dall’art. 49 del dec.leg.vo.150/2009 esplicano, ad avviso di chi scrive, immediata efficacia per gli Enti Locali, previo eventuale adattamento, reso necessario in rapporto all’organizzazione specifica dell’Ente (in particolare per i Comuni con meno di 5000 abitanti che possono organizzare i servizi ai sensi dell’ art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dall’art 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ). La piena efficacia della normativa relativa alla dirigenza è confermata dall’ art. 27, del dec.leg.vo 165/2001 che stabilisce criteri di adeguamento per gli Enti Locali alla normativa di cui al capo II dello stesso decreto legislativo e non il recepimento.
I Comuni, pertanto, sono obbligati ad adattare le loro regole al dec.leg.vo 165/2001, per renderle conformi La tesi dell’immediata efficacia, anche delle altre norme del dec.leg.vo. 165/2001 è confermata, altresì, dagli articoli 88 e 111 del dec.leg.vo 267/2000, ai quali per brevità di esposizione rimandiamo.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si risponde che:
a) non esiste alcun obbligo per l’ente locale di autorizzare la mobilità in uscita del
dipendente,dato che la concessione della mobilità è facoltativa;
b) l’eventuale richiesta di mobilità in uscita da parte del dipendente dovrà essere valutata dal Responsabile del servizio il quale, nell’esprimere parere favorevole o contrario al trasferimento,dovrà tenere conto sia dell’incidenza della mobilità sull’attività dell’Ente, sia degli obblighi contrattuali siglati dal dipendente, ivi compreso l’obbligo di cui all’art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 230 della Legge finanziaria 2006,qualora riportato nel contratto (il parere del Responsabile del servizio risulta obbligatorio ma non vincolante );
c) spetterà, infine, alla Giunta Comunale accogliere o respingere la richiesta, tenendo conto:
1) delle ripercussioni che la mobilità potrà produrre sulla spesa complessiva del personale,
fortemente limitata dalla normativa di cui all’art 1, comma 562 ,della legge 296/2006 ;
2) dei costi diretti ed indiretti, sia in termini economici che di tempo, che l’eventuale mobilità
creerebbe per il Comune, quali:
- adeguamento del piano occupazionale;
- attivazione, a sua volta, della procedura di mobilità volontaria, prevista dall’art 49, del dec. Leg.vo 27 ottobre 2009, n. 150, che modifica l’art 30, del dec.leg.vo n.165/2001, resa obbligatoria ma non, comunque, vincolante ai fini dell’assunzione;
- esperimento dell’ulteriore procedura della mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art .34 bis, del dec. Leg.vo 165/2001.
Paolo Gros
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Messaggio  mauro.loi Ven 2 Mar 2012 - 0:16

Intanto grazie per la risposta velocissima!
quindi riassumendo, la sostituzione del dipendente uscito per mobilità piò avvenire soltanto con una mobilità in ingresso sia per i comuni sottoposti a patto che per quelli non sottoposti?
Tutto questo non equivale a svuotare la mobilità?



Paolo Gros ha scritto:Nei due casi ( sotto e sopra patto ) la sostituzione puo' avvenire con processo di mobilita' essendo tale processo cessione del contratto ed atto neutro che non comporta cessazione e nuova assunzione macessione del contratto.
La procedura di richiesta di mobilità volontaria oggetto del quesito è, ex novo, regolata
dall’articolo 49, del dec.leg.vo 150/2009 che modifica l’art. 30, del dec.leg.vo. 165/2001
Il nuovo testo (scritto per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera a), numero 3), della legge 15 del 4 marzo 2009, che riconosce in capo al dirigente la competenza all’utilizzo dell’istituto della mobilità individuale di cui all’articolo 30, del dec.leg.vo 165/2001 e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate)
Dalla lettura del nuovo testo emerge chiaramente come la procedura di mobilità volontaria diventi obbligatoria per tutti gli enti che intendano coprire posti vacanti in dotazione organica. Le novità principali, rispetto alla normativa vigente, ante dec.leg.vo 150/2009, riguardano la competenza a dare il consenso alla mobilità dall’Ente in uscita. Prima il testo stabiliva: “Il trasferimento è disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza” oggi recita: “Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”.
La disposizione stabilisce quindi chiaramente che la competenza a dare il nulla osta al
trasferimento del dipendente non è più della Giunta Comunale, ma del dirigente (in caso di Comuni non dotati di dirigenza, dal Responsabile del servizio al quale sono assegnati le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art 109, comma 2, del dec.leg.vo 267/2000).
Spetta quindi alla dirigenza dare il nulla osta al dipendente che intenda trasferirsi presso altro Ente per mobilità ,nel rispetto dei regolamenti vigenti nell’ente, trattandosi di procedimento di micro organizzazione, la cui competenza per legge è assegnata ai dirigenti.
Il testo stabilisce l’obbligatorietà del parere del dirigente ma non chiarisce se lo stesso parere sia vincolante per l’Amministrazione (in attesa di chiarimenti ministeriali e/o giurisprudenziali in merito, si ritiene che il parere del dirigente sia obbligatorio e non vincolante, in quanto la mobilità, pur rientrando fra i procedimenti di micro organizzazione, incidendo, tuttavia, sulla spesa del personale, rigidamente determinata per i Comuni non soggetti al Patto di stabilità, potrebbe avere ripercussioni negative sul piano triennale delle assunzioni deliberato dalla Giunta Comunale, alla quale, pertanto, spetterebbe il parere finale motivato esclusivamente da argomentazioni programmatiche e di spesa ) Le nuove regole sulla mobilità riportate all’art. 30 del dec.leg.vo 165/2001 novellato dall’art. 49 del dec.leg.vo.150/2009 esplicano, ad avviso di chi scrive, immediata efficacia per gli Enti Locali, previo eventuale adattamento, reso necessario in rapporto all’organizzazione specifica dell’Ente (in particolare per i Comuni con meno di 5000 abitanti che possono organizzare i servizi ai sensi dell’ art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dall’art 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ). La piena efficacia della normativa relativa alla dirigenza è confermata dall’ art. 27, del dec.leg.vo 165/2001 che stabilisce criteri di adeguamento per gli Enti Locali alla normativa di cui al capo II dello stesso decreto legislativo e non il recepimento.
I Comuni, pertanto, sono obbligati ad adattare le loro regole al dec.leg.vo 165/2001, per renderle conformi La tesi dell’immediata efficacia, anche delle altre norme del dec.leg.vo. 165/2001 è confermata, altresì, dagli articoli 88 e 111 del dec.leg.vo 267/2000, ai quali per brevità di esposizione rimandiamo.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si risponde che:
a) non esiste alcun obbligo per l’ente locale di autorizzare la mobilità in uscita del
dipendente,dato che la concessione della mobilità è facoltativa;
b) l’eventuale richiesta di mobilità in uscita da parte del dipendente dovrà essere valutata dal Responsabile del servizio il quale, nell’esprimere parere favorevole o contrario al trasferimento,dovrà tenere conto sia dell’incidenza della mobilità sull’attività dell’Ente, sia degli obblighi contrattuali siglati dal dipendente, ivi compreso l’obbligo di cui all’art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 230 della Legge finanziaria 2006,qualora riportato nel contratto (il parere del Responsabile del servizio risulta obbligatorio ma non vincolante );
c) spetterà, infine, alla Giunta Comunale accogliere o respingere la richiesta, tenendo conto:
1) delle ripercussioni che la mobilità potrà produrre sulla spesa complessiva del personale,
fortemente limitata dalla normativa di cui all’art 1, comma 562 ,della legge 296/2006 ;
2) dei costi diretti ed indiretti, sia in termini economici che di tempo, che l’eventuale mobilità
creerebbe per il Comune, quali:
- adeguamento del piano occupazionale;
- attivazione, a sua volta, della procedura di mobilità volontaria, prevista dall’art 49, del dec. Leg.vo 27 ottobre 2009, n. 150, che modifica l’art 30, del dec.leg.vo n.165/2001, resa obbligatoria ma non, comunque, vincolante ai fini dell’assunzione;
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Messaggio  Paolo Gros Ven 2 Mar 2012 - 0:40

...Tutto questo non equivale a svuotare la mobilità...

cosa vorrebbe significare ?
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Mobilità estrerna Empty Re: Mobilità estrerna

Messaggio  mauro.loi Ven 2 Mar 2012 - 3:36

Effettivamente non mi sono espresso bene... e che a volte per ragioni familiari si vorrebbe cambiare sede utilizzando la mobilità e questo purtroppo non è più praticamente possibile a meno di esuberi o interscambi.
E' corretto questo?
Grazie ancora

mauro.loi ha scritto:Intanto grazie per la risposta velocissima!
quindi riassumendo, la sostituzione del dipendente uscito per mobilità piò avvenire soltanto con una mobilità in ingresso sia per i comuni sottoposti a patto che per quelli non sottoposti?
Tutto questo non equivale a svuotare la mobilità?



Paolo Gros ha scritto:Nei due casi ( sotto e sopra patto ) la sostituzione puo' avvenire con processo di mobilita' essendo tale processo cessione del contratto ed atto neutro che non comporta cessazione e nuova assunzione macessione del contratto.
La procedura di richiesta di mobilità volontaria oggetto del quesito è, ex novo, regolata
dall’articolo 49, del dec.leg.vo 150/2009 che modifica l’art. 30, del dec.leg.vo. 165/2001
Il nuovo testo (scritto per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera a), numero 3), della legge 15 del 4 marzo 2009, che riconosce in capo al dirigente la competenza all’utilizzo dell’istituto della mobilità individuale di cui all’articolo 30, del dec.leg.vo 165/2001 e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate)
Dalla lettura del nuovo testo emerge chiaramente come la procedura di mobilità volontaria diventi obbligatoria per tutti gli enti che intendano coprire posti vacanti in dotazione organica. Le novità principali, rispetto alla normativa vigente, ante dec.leg.vo 150/2009, riguardano la competenza a dare il consenso alla mobilità dall’Ente in uscita. Prima il testo stabiliva: “Il trasferimento è disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza” oggi recita: “Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”.
La disposizione stabilisce quindi chiaramente che la competenza a dare il nulla osta al
trasferimento del dipendente non è più della Giunta Comunale, ma del dirigente (in caso di Comuni non dotati di dirigenza, dal Responsabile del servizio al quale sono assegnati le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art 109, comma 2, del dec.leg.vo 267/2000).
Spetta quindi alla dirigenza dare il nulla osta al dipendente che intenda trasferirsi presso altro Ente per mobilità ,nel rispetto dei regolamenti vigenti nell’ente, trattandosi di procedimento di micro organizzazione, la cui competenza per legge è assegnata ai dirigenti.
Il testo stabilisce l’obbligatorietà del parere del dirigente ma non chiarisce se lo stesso parere sia vincolante per l’Amministrazione (in attesa di chiarimenti ministeriali e/o giurisprudenziali in merito, si ritiene che il parere del dirigente sia obbligatorio e non vincolante, in quanto la mobilità, pur rientrando fra i procedimenti di micro organizzazione, incidendo, tuttavia, sulla spesa del personale, rigidamente determinata per i Comuni non soggetti al Patto di stabilità, potrebbe avere ripercussioni negative sul piano triennale delle assunzioni deliberato dalla Giunta Comunale, alla quale, pertanto, spetterebbe il parere finale motivato esclusivamente da argomentazioni programmatiche e di spesa ) Le nuove regole sulla mobilità riportate all’art. 30 del dec.leg.vo 165/2001 novellato dall’art. 49 del dec.leg.vo.150/2009 esplicano, ad avviso di chi scrive, immediata efficacia per gli Enti Locali, previo eventuale adattamento, reso necessario in rapporto all’organizzazione specifica dell’Ente (in particolare per i Comuni con meno di 5000 abitanti che possono organizzare i servizi ai sensi dell’ art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dall’art 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ). La piena efficacia della normativa relativa alla dirigenza è confermata dall’ art. 27, del dec.leg.vo 165/2001 che stabilisce criteri di adeguamento per gli Enti Locali alla normativa di cui al capo II dello stesso decreto legislativo e non il recepimento.
I Comuni, pertanto, sono obbligati ad adattare le loro regole al dec.leg.vo 165/2001, per renderle conformi La tesi dell’immediata efficacia, anche delle altre norme del dec.leg.vo. 165/2001 è confermata, altresì, dagli articoli 88 e 111 del dec.leg.vo 267/2000, ai quali per brevità di esposizione rimandiamo.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si risponde che:
a) non esiste alcun obbligo per l’ente locale di autorizzare la mobilità in uscita del
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b) l’eventuale richiesta di mobilità in uscita da parte del dipendente dovrà essere valutata dal Responsabile del servizio il quale, nell’esprimere parere favorevole o contrario al trasferimento,dovrà tenere conto sia dell’incidenza della mobilità sull’attività dell’Ente, sia degli obblighi contrattuali siglati dal dipendente, ivi compreso l’obbligo di cui all’art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 230 della Legge finanziaria 2006,qualora riportato nel contratto (il parere del Responsabile del servizio risulta obbligatorio ma non vincolante );
c) spetterà, infine, alla Giunta Comunale accogliere o respingere la richiesta, tenendo conto:
1) delle ripercussioni che la mobilità potrà produrre sulla spesa complessiva del personale,
fortemente limitata dalla normativa di cui all’art 1, comma 562 ,della legge 296/2006 ;
2) dei costi diretti ed indiretti, sia in termini economici che di tempo, che l’eventuale mobilità
creerebbe per il Comune, quali:
- adeguamento del piano occupazionale;
- attivazione, a sua volta, della procedura di mobilità volontaria, prevista dall’art 49, del dec. Leg.vo 27 ottobre 2009, n. 150, che modifica l’art 30, del dec.leg.vo n.165/2001, resa obbligatoria ma non, comunque, vincolante ai fini dell’assunzione;
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Mobilità estrerna Empty Mobilita'

Messaggio  Paolo Gros Ven 2 Mar 2012 - 3:56

E' come dici , concordo
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Mobilità estrerna Empty mobilità andata a vuoto?

Messaggio  mauro.loi Mer 7 Mar 2012 - 23:20

Mi occorrerebbe un ulteriore chiarimento.
se un comune, sia esso sottoposto a patto che non sottoposto, dopo aver concesso la mobilità in esterna verso un altro comune ha bandito la mobilità in ingresso che però è andata a vuoto può procedere a concorso pubblico?
Se la risposta è si quale normativa lo prevede?
Grazie

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Mobilità estrerna Empty Concorso

Messaggio  Paolo Gros Mer 7 Mar 2012 - 23:24

Puo' procedere in tal caso al pubblico concorso ma solamente l'anno successivo in cui la mobilita' in uscita potra' esseree considerata cessazione e nel limite delle cessazioni 1a 1 se ente sotto i 5.000 ovvero nel limite del 20% della spesa dei cessati anno precedente se ente sopra i 5.000.
Al riguardo nel forum trovi i mille pareri delle varie Corti dei conti al riguardo dei quali ti ho riassunto le conclusioni.
Paolo Gros
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Mobilità estrerna Empty richiesta link

Messaggio  mauro.loi Mer 7 Mar 2012 - 23:54

Grazie per la risposta, veloce e precisa come sempre!!!
Mi posteresti gentilmente il link di quei pareri, lo ho cercati ma senza successo... troppe discussioni sulla materia mobilità, di modo che posas vederli?
Grazie in anticipo.

mauro.loi

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