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Aggiudicazione provvisoria
A seguito dell'aggiudicazione provvisoria di un appalto di lavori (procedura aperta) di (circa 700.000 euro) importo superiore a 150.000 euro (soa) ma inferiore alla soglia comunitaria, mi trovo a dover richiedere al primo e secondo aggiudicatario la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti autocertificati in sede di partecipazione. Quale documentazione va richiesta? Alla luce anche delle novità della legge 183, mi sembra di capire che il durc e il certificato del casellario vanno acquisiti d'ufficio. Dunque l'unico documento da richiedere sarebbe il certificato di iscrizione alla camera di commercio con dicitura antimafia che può essere richiesto solo dal legale rappresentante. Antimafia al prefetto? Cosa manca? Grazie mille
raggiodiluna- Messaggi : 27
Data d'iscrizione : 19.09.11
Aggiudicazione provvisoria
Hai detto bene:
Durc, casellario d'ufficio
iscrizione alla camera di commercio
inoltre
«l’articolo 4, comma 13 del Decreto Sviluppo (decreto legge n. 70/2011 convertito con la legge n. 106 del 12 luglio 2011) stabilisce che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscano d’ufficio, anche in modalità telematica, a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 43 comma 5 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa la prescritta documentazione antimafia (per gli importi e nei casi previsti )
Durc, casellario d'ufficio
iscrizione alla camera di commercio
inoltre
«l’articolo 4, comma 13 del Decreto Sviluppo (decreto legge n. 70/2011 convertito con la legge n. 106 del 12 luglio 2011) stabilisce che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscano d’ufficio, anche in modalità telematica, a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 43 comma 5 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa la prescritta documentazione antimafia (per gli importi e nei casi previsti )
Re: Aggiudicazione provvisoria
Innanzitutto grazie x il tempismo con il quale riesci a dissipare i miei dubbi attraverso le risposte che dai agli altri e ora direttamente anche a me!!!
Ulteriore chiarimento.
A norma dell'art. 48 del codice dei contratti la stazione appaltante entro 10 giorni dalla chiusura delle operazioni deve richiedere al primo e secondo agg. provvisorio di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 autocertificati all'atto della partecipazione. Se il durc e il certificato del casellario sono acquisiti d'ufficio, a lle ditte cosa si chiede di dimostrare? Va bene se ci si limita a comunicare l'avvenuta agg. provvisoria chiedendo di trasmettere il solo certificato di iscrizione alla camera di commercio con dicitura antimafia, con la precisazione che la restante documentazione sará acquisita d'ufficio? A seguito del nuovo codice antimafia bisognerà acquisire anche dalla prefettura la certificazione necessaria?
Grazie!!!
Ulteriore chiarimento.
A norma dell'art. 48 del codice dei contratti la stazione appaltante entro 10 giorni dalla chiusura delle operazioni deve richiedere al primo e secondo agg. provvisorio di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 autocertificati all'atto della partecipazione. Se il durc e il certificato del casellario sono acquisiti d'ufficio, a lle ditte cosa si chiede di dimostrare? Va bene se ci si limita a comunicare l'avvenuta agg. provvisoria chiedendo di trasmettere il solo certificato di iscrizione alla camera di commercio con dicitura antimafia, con la precisazione che la restante documentazione sará acquisita d'ufficio? A seguito del nuovo codice antimafia bisognerà acquisire anche dalla prefettura la certificazione necessaria?
Grazie!!!
raggiodiluna- Messaggi : 27
Data d'iscrizione : 19.09.11
Appalto
Tutta la documantazione deve essere acquisita d'ufficio ( Telemaco , ufficio unico previdenziale ) e l'aggiudicazione provvisoria e' possibile in pendenza della documentazione richiesta.
Interesserai la prefettura solo se la CCCIIAA non certificgera' antimafia negativo.
Interesserai la prefettura solo se la CCCIIAA non certificgera' antimafia negativo.
Re: Aggiudicazione provvisoria
Chiedo un parere
La commissione valutativa di una gara d'appalto ha terminato i suoi lavori ed è addivenuta all'aggiudicazione provvisoria. Su doglianze espresse dal 2° classificato si è verificato che la commissione è incorsa in errore ed avrebbe dovuto escludere l'aggiudicataria per mancanza di un requisito.
E' possibile una riapertura dei lavori della commissione o deve operare il solo rup?
Grazie
La commissione valutativa di una gara d'appalto ha terminato i suoi lavori ed è addivenuta all'aggiudicazione provvisoria. Su doglianze espresse dal 2° classificato si è verificato che la commissione è incorsa in errore ed avrebbe dovuto escludere l'aggiudicataria per mancanza di un requisito.
E' possibile una riapertura dei lavori della commissione o deve operare il solo rup?
Grazie
michela di colandrea- Messaggi : 375
Data d'iscrizione : 30.03.11
Aggiudicazione provvisoria
L’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è soggetta ad approvazione della stazione appaltante ed il provvedimento di approvazione non costituisce un atto vincolato, poiché in esso si esprime un’ulteriore valutazione della stazione appaltante circa la regolarità nello svolgimento della procedura e la convenienza della stipulazione del contratto, dovendo quindi essa svolgere nuove ed autonome considerazioni rispetto all’aggiudicazione provvisoria, cosicchè l’impugnazione di questa, non consolidando la lesione in capo al concorrente non aggiudicatario, è da considerarsi una mera facoltà, mentre è sempre necessario che il concorrente non aggiudicatario impugni l’aggiudicazione definitiva, tanto che la mancata impugnazione dell’atto finale del procedimento di gara determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso rivolto contro l’aggiudicazione provvisoria, atteso che l’eventuale annullamento di quest’ultima non arrecherebbe alcun concreto vantaggio al ricorrente, il cui interesse sarebbe irrimediabilmente pregiudicato dal provvedimento sopraggiunto e non contestato (ex plurimis, da ultimo: Cons. Stato - Sez. IV – 21 aprile 2008 n. 1773).
.Se il provvedimento lesivo, da cui decorrono i termini per l’impugnazione, è quello di aggiudicazione definitiva, ne consegue che nelle ipotesi in cui la piena conoscenza dello stesso avvenga mediante la ricezione della comunicazione individuale di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006, è a tale comunicazione che deve farsi riferimento ai fini della proposizione dell’azione impugnatoria, posto che essa contiene gli elementi essenziali della decisione e del suo contenuto lesivo, potendo la conoscenza di ulteriori atti della procedura consentire la proposizione di eventuali motivi aggiunti.
La regola della unicità dell’offerta, vigente nelle gare pubbliche, oltre che discendere dal principio di parità tra i concorrenti, è connaturale al concetto stesso di gara, non potendosi quindi ammettere una duplice offerta da parte del medesimo concorrente (TAR Lazio – Roma – Sez. III – 7 luglio 2007 n. 6506; Cons. Stato – Sez. V – 7 febbraio 2002 n. 719), annoverandosi l’esigenza di chiarezza e di certezza degli elementi dell’offerta tra gli interessi di particolare rilevanza che il principio enunciato tende a tutelare.
.Se il provvedimento lesivo, da cui decorrono i termini per l’impugnazione, è quello di aggiudicazione definitiva, ne consegue che nelle ipotesi in cui la piena conoscenza dello stesso avvenga mediante la ricezione della comunicazione individuale di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006, è a tale comunicazione che deve farsi riferimento ai fini della proposizione dell’azione impugnatoria, posto che essa contiene gli elementi essenziali della decisione e del suo contenuto lesivo, potendo la conoscenza di ulteriori atti della procedura consentire la proposizione di eventuali motivi aggiunti.
La regola della unicità dell’offerta, vigente nelle gare pubbliche, oltre che discendere dal principio di parità tra i concorrenti, è connaturale al concetto stesso di gara, non potendosi quindi ammettere una duplice offerta da parte del medesimo concorrente (TAR Lazio – Roma – Sez. III – 7 luglio 2007 n. 6506; Cons. Stato – Sez. V – 7 febbraio 2002 n. 719), annoverandosi l’esigenza di chiarezza e di certezza degli elementi dell’offerta tra gli interessi di particolare rilevanza che il principio enunciato tende a tutelare.
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