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Vigilanza e disagio cumulabili- Il Tribunale di Verona

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Vigilanza e disagio cumulabili- Il Tribunale di Verona Empty Vigilanza e disagio cumulabili- Il Tribunale di Verona

Messaggio  Paolo Gros Ven 2 Mar 2012 - 4:27

L'indennità di vigilanza e di disagio possono esse-re cumulate. Lo ha sta-bilito il tribunale di Verona in sede di giudice del lavo-ro, con sentenza 23 febbraio 2012 di condanna della pro-vincia di Verona, che a se-guito delle risultanze dei servizi ispettivi della ragio-neria generale dello stato, aveva sospeso ai dipendenti destinatari dell'indennità di vigilanza il pagamento dell'ulteriore indennità di disagio. La decisione del giudice del lavoro veronese è particolarmente rilevante, perché priva di fondamento i pareri che da sempre, sul tema, esprime l'Aran. L'A-genzia nazionale per la con-trattazione ha infatti ritenu-to, con il parere espresso in sede di orientamenti appli-cativi Ral145, che «il per-sonale dell'area di vigilanza è correttamente tutelato per la specificità delle presta-zioni richieste e per l'impe-gno, la gravosità e le re-sponsabilità ad esse correla-te, con la particolare inden-nità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del Ccnl del 6/7/1995. Ci sembra eviden-te che la stessa indennità e il relativo importo è stato in-dividuato tenendo conto an-che degli specifici rischi o disagi che caratterizzano le prestazioni di tutti gli addet-ti. Consideriamo, quindi, irragionevole l'attribuzione di una ulteriore indennità per la medesima prestazione di lavoro». Gli effetti di questo parere dell'Aran sono stati dirompenti. Esso, infat-ti, è stato preso come base dai servizi ispettivi per stigmatizzare l'illegittimità dei contratti collettivi de-centrati che avessero previ-sto il cumulo tra indennità di vigilanza e disagio e delle spese derivanti. Ed è noto che i referti dei servizi i-spettivi sono inviati alle procure regionali della Cor-te dei conti, allo scopo di attivare eventuali azioni per responsabilità amministrati-va. C'è da osservare che di recente i servizi ispettivi sembrano aver mutato at-teggiamento rispetto al te-ma. Nel volume «le risul-tanze delle indagini svolte dai Sifip in materia di spese di personale del comparto regioni ed enti locali» rela-tive al 2011 si legge: «Non si può, invero, escludere a priori che taluni degli ap-partenenti al corpo della po-lizia municipale possano percepire, accanto alle in-dennità di vigilanza, anche quella di rischio o di disa-gio_ Deve, a ogni buon con-to, trattarsi di prestazioni che non rientrano tra quelle che possono e devono esse-re richieste ad appartenenti a un corpo di polizia, essen-do esse, altrimenti, già re-tribuite attraverso l'indenni-tà di vigilanza. Più in gene-rale, l'indennità di rischio e di disagio non dovrebbero essere corrisposte a titolo di remunerazione aggiuntiva di quelle situazioni o condi-zioni che caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo pro-fessionale, dato che queste sono già state valutate e re-munerate con il trattamento economico stipendiale pre-visto per lo stesso profilo». Il giudice del lavoro di Ve-rona è ancora più netto. La sentenza rileva che il diritto al pagamento dell'indennità di vigilanza e dell'indennità di disagio trova «a propria fonte in autonome previsio-ni dei contratti collettivi na-zionali e integrativi». Tali indennità, osserva il giudice del lavoro, «sono dirette a compensare particolari mo-dalità di svolgimento della prestazione lavorativa, le quali non sono necessaria-mente coincidenti». La sen-tenza, dunque, smonta to-talmente l'impalcatura in-terpretativa costruita negli anni dall'Aran rilevando che mentre l'indennità di disagio compensa particolari situa-zioni di lavoro concreta-mente connesse al modo con cui si svolge la presta-zione, l'indennità di vigilan-za è un riconoscimento eco-nomico discendente dal conseguimento di una parti-colare funzione. Quanto de-ciso dal giudice del lavoro veronese acuisce per l'enne-sima volta un grave corto-circuito, che caratterizza da troppo tempo il lavoro pub-blico e la contrattazione. Infatti, vengono assunti co-me regole tassative di con-dotta o come interpretazioni autentiche i pareri dell'Aran, mentre l'interpretazione del-la legge è funzione rimessa esclusivamente al legislato-re o al giudice. Che, spesso, contraddice radicalmente gli orientamenti «di prassi» dell'Aran, come di recente avvenuto in merito all'ille-gittimità del finanziamento delle retribuzioni dei diri-genti a contratto a valere sul fondo contrattuale della di-rigenza. Sarebbe necessario chiarire una volta per tutte quali legittimi spazi inter-pretativi siano riservabili all'Aran. Ma, più importan-te, una volta limitate le rela-zioni sindacali alla sola de-stinazione delle risorse con-trattuale e alla gestione del rapporto di lavoro, risulte-rebbe escludere di conside-rare come dannosa una ge-stione del fondo contrattuale che decida come destinarne le risorse, senza però violare il limite di spesa e, dunque, utilizzare illegittimamente risorse aggiuntive dei bilan-ci.
ITALIA OGGI – pag.38
Paolo Gros
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Messaggio  benna65 Mar 6 Mar 2012 - 13:53

Sulla stessa strada anche a Rimini (errori grammaticali per copia incolla da pdf)

RIMINI sent. n.2012/122 del 01.03.2012
MOTIVAZIONE

La presente causa verte sulla questione relativa al diritto dei ricorrenti, tutti dipendenti della Polizia Municipale di Rimini ascritti nel periodo di riferimento nelle categorie C) e D) del sistema di classificazione del personale adottato dall'Ente Pubblico convenuto , a percepire in aggiunta alla indennità di vigilanza prevista dalla contrattazione collettiva azionale , la specifica indennità di disagio contemplata dalla contrattazione decentrata.
In particolare il ccNL del personale del comparto "Regioni - Autonomie locali" del I aprile 1999 aveva demandato alla contrattazione di secondo livello il compito di regolare "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità di compensare I'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie a, b e c, [combinato disposto degli artt. 4, comma l, lett. c) e 17, comma 2,lett. e) CCNL del 1 aprile 1999).
In base a tale previsione normativa l'art. 3.1 del ccDI per il personale dell'Ente comune di Rimini del 1\06\2000 avevariconosciuto il diritto a percepire un'indennità di disagio in caso di esercizio di attività in condizioni particolarmente gravose e, quindi, disagiate rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro". L'art.3.1.3 della contrattazione decentrata attuativa del CCNL confermava espressamente "la disciplina specifica per il personale della polizia municipale che svolge le funzioni particolarmente disagiate previste nell'apposito accordo " .
L'accordo sottoscritto in data 8 marzo 1999 stabiliva poi che l'erogazione dell'indennità di disagio fosse riconducibile alle seguenti ipotesi: svolgimento di servizi durante le festività, settimanali ed infrasettimanali, nonché le ore serali e notturne; - assolvimento di servizi obiettivamente disagevoli per le modalità di espletamento, ovvero per particolari situazioni ambientali o sociali; - sottoposizione ad agenti atmosferici avversi od oggettivamente disagevoli per effetto di agenti climatici". L'accordo, inoltre, dopo aver dettagliatamente individuato le ipotesi di erogazione dell'indennità di disagio in caso di servizi esterni , servizi festivi, interni ed esterni, servizi serali, interni ed esterni (ore 19,00- 01'00) e servizi notturni, interni ed esterni (ore 01,00-07,00);, stabiliva poi che l'indennità dovesse essere erogata "in relazione alla fascia di disagio correlata alle attività della posizione di lavoro ricoperta, calcolata attraverso una valutazione media ponderata, secondo il criterio della prevalenza, nonché in relazione all'attività disagiata effettivamente svolta" .
E' peraltro accaduto che gli organi ispettivi della Ragioneria dello stato abbiano o contestato al Comune l'indistinta corresponsione dell'indennità di disagio a tutto il personale dell'area della vigilanza, che avrebbe dovuto formare oggetto, invece, di specifica "corresponsione solo a coloro che svolgevano quelle funzioni che, in sede di contrattazione decentrata, andavano individuate come particolarmente gravose (cfr. combinato disposto art. 17 comma 2 lett. e) et art. 4 commi 2 ccNL sottoscritto 11.4.99- doc.2).
In sede di prima applicazione delle richiamate norme contrattuali nazionali, con il ccDI sottoscritto in data 1\06\2000 e parti procedevano all'art. 3.1.2, a individuare tre tipologie di funzioni particolarmente disagiate senonchè poi, con l'art. 3.1.3 del medesimo accordo veniva, previsto che "rimane confermata, in via transitoria, la disciplina specifica per il personale della polizia municipale della categoria C, che svol§e le funzioni particolarmente disagiate previste nell'apposito accordo, fiio al perdurare del servizio specificatamente previsto e/o all'emanazione di nuova disciplina di legge o contrattuale.
Osservavano gli Ispettori che tale specifica disciplina (contenuta in accordo aziendale del 26\5\1998, rivisitato con l'accordo sottoscritto l'8.3.1999), non recava l'individuazione di funzioni ..particolarmente disagiate", per cui l'indennità di disagio finiva pér compensare gli stessi servizi (festivi, serali, estemi) che, a ragione dell'ordinario disagio che comportano, sono già compensati dall'indennità di vigilanza.
In particolare si faceva rilevare come il personale della vigilanza percepisse già una specifica indennità di vigilanza (prevista indistintamente in capo a tutta l'area della vigilanza, diietta a compensare gli specifici disagi (lavoro serale, estivo, esterno) e gli ordinari rischi (con riferimento alle funzioni di ps) che caratteizzano l'attività dei vìgili urbani per cui risulta preclusa l'erogazione di ulteriori compensi correlati alla stessa condizione di lavoro.
Alla luce dei citati rilievi ispettivi il comune rilevava come l'art. 3.1.3 del ccD 1.6.2000 , nella parte che richiama e fa propria. ancorchè in via transitoria la disciplina del precedente accordo aziendale contrastante con le previsioni contenute nell'art. 17, comma 2, lett. e) et 4 comma 2 del successivo ccNL 1.4.1999, dovesse ritenersi per tale motivo affetto da nullità - o quantomeno deve ritenersi inefficace/inapplicabile - con la sola eccezjone delle previsioni concementi il lavoro notturrro, i cui compensi non formano oggetto della richiesta restituzione : dovendo la materià dei rapporti tra contratti collettivi di diverso livello nell,impiego alle dipendenze della p.a. svolgersi nel rispetto del contratto di primo-livello, da considerarsi alla stregua di norma imperativa (cfr. Cass. sez. lav. N. 10099/2007).
sulla base di quanto disposto dall'art. 40, comma 3, dlgs n. 165/2001 (,.1a contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali....') il comune riteneva come le parti non potessero sottoscrivere, in sede decentrata, un ccDI in contrasto con il limite, risultante espressamente dal contratto collettivo nazionale, dell'attribuzione dell'indennità di disagio solo a fronte dello svolgimento effettivo di funzioni lavorative previamente individuate come particolarmente gravose -tali non potendosi ritenere quelle individuate nei precedenti accordi aziendali perche riconducibili all'ordinario disagio già remunerato - se non violando anche l'art.7, corlma 5 Dlgs 165 cit. (con conseguente accordo contra legem).
sulla base di tali argomentazione il comune ha richiesto pertanto ai ricorrenti la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di disagio percepite fra il mese di novembre 20ò0 e il dicembre 2006.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale - e salvo il buon diritto del comune ad ottenere la restituzione dagli agenti (.....) tutti inquadrati nella categoria D del personale comunale della somme corrisposte dal gennaio del 2000 al mese di maggio 2004 a titolo indennità di disagio riservata al solo personale rientrante nelle categorie A, B , C - la domanda dei ricorrenti appare sostanzialmente fondata.
Va detto infatti che il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di disagio era fondata su uno specifico accordo in tale r"rrro intercorso tra le purti, vale a dire il sopra richiamato contratto integrativo al quale il CCNL aveva demandato lo specifico compito di individuare, le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi allefinalità di compensare I'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categoriea,"C".
La contrattazione decentrata ha agito dunque nel pieno rispetto dell'art. 40 del d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui, come noto, per il pubblico impiego "la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali".
Va ricordato allora come la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di lavoro pubblico privatizzato abbia chiarito come nell'interpretazione del contratto collettivo l'accertamento della comune intenzione dei contraenti debba essere effettuato in base a ciò che risulta obiettivamente voluto delle clausole dello accordo e che gli atti di gestione del rapporto di lavoro debbano essere adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro.
Non è chi non veda allora come la condotta tenuta dal comune di Rimini che , dopo che le parti avevano fatto pacifico affidamento sulla piena legittimità dell'accordo relativo alla corresponsione della indenniia ai disagio ai ricorrenti , ha cambiato unilateralmente la sua posizione eccependo la nullità dell'accordo negoziale intervenuto , equivalga alla condotta del contraente che non osseryi pretestuosamente-il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità.
Ed allora trattandosi di un comportamento con cui è stato fatto valere l'assenza genetica di un vincolo contrattuale e poiché nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato gli atti di gestione del rapporto di laroro sono sempre adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, risulta evidente come I'Amministrazione comunale nel caso in esame non potesse esercitare unilateralmente il proprio potere di autotutela - previsto in generale nel diverso ambito amministrativo - in danno dei predetti lavoratori dipendenti .

Risulta dunque accertato che i ricorrenti abbiano legittimamente percepito negli anni dal 2000 al 2006'indennità di disagio in applicaziòne dègfi accordi contrattuali intercorsi tra le parti Va dichiarata infine la manifesta infondatezzadellaquestione di legittimità costituzionale dell'art. 2948 cc sollevata con riferimento agli artt. 3 e 36 cost nella parte in cui la norna citata non prevede che la prescrizione quinquennale debba applicarsi , oltre che per i crediti del lavoratore , anche per la ripetizione di somme comunque corrisposte dal datore di lavoro in relazione al contratto di lavoro di cui si assume l'indebita erogazione stante Ia evidente diversità sostanziale delre situazioni contemplate .
La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti .

benna65

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Messaggio  francodan Ven 9 Mar 2012 - 2:34

i due casi riassunti dal sole 24ore

Decisione del Tribunale di Verona
Doppia indennità alla polizia locale
LA MOTIVAZIONE/Si devono compensare in modo specifico parti-colari situazioni di lavoro molto gravose


C
on due sentenze pronunciate il 23 febbraio e il 1° marzo 2012, i Tribunali di Verona e di Rimini hanno stabilito che è possibile corri-spondere al personale dell'a-rea della vigilanza l'indenni-tà di disagio. Negli enti lo-cali italiani accade spesso che alla Polizia locale venga riconosciuta, in aggiunta all'indennità di vigilanza, anche quella di disagio. Se-nonchè in occasione delle ispezioni inviate dalla Ra-gioneria dello Stato, fre-quentemente vengono sol-levati specifici rilievi su questo aspetto. Secondo la Ragioneria – che si rifà al-l'orientamento dell'Aran – il personale dell'area della vi-gilanza è adeguatamente tutelato per la specificità delle prestazioni richieste e per l'impegno, la gravosità dei compiti e le responsabi-lità connesse, attraverso l'indennità di vigilanza. Di conseguenza, il cumulo del-la predetta indennità con quella di disagio è possibile solo in casi molto limitati. Le due controversie decise dal Tribunale di Verona e da quello di Rimini origina-no proprio da ispezioni mi-nisteriali che avevano solle-vato questa censura. Nelle sentenze in commento, che sono le prime a occuparsi della questione, i giudici, accogliendo la tesi dei vigi-li, hanno giudicato legittima la corresponsione dell'in-dennità di disagio al perso-nale della Polizia locale e hanno ritenuto validi i rela-tivi accordi decentrati inte-grativi. Nella sentenza ve-ronese si legge, infatti, che le due indennità «sono di-rette a compensare partico-lari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, le quali non sono necessa-riamente coincidenti». Se-condo il Tribunale scalige-ro, «l'indennità di disagio ha la funzione di compensare particolari situazioni di la-voro più gravose (turni, ri-schi, reperibilità, esposizio-ne a intemperie e agenti at-mosferici), mentre l'indenni-tà di vigilanza ha la funzio-ne di attribuire un ricono-scimento economico per lo svolgimento di particolari funzioni (polizia giudizia-ria), che comportano parti-colari responsabilità». Ne consegue che i contratti col-lettivi che riconoscono l'in-dennità di disagio al perso-nale della vigilanza «non risultano affetti da nullità ai sensi dell'articolo 40 del Dlgs 165/2001, per contra-sto con norme imperative o con i vincoli dettati dalla contrattazione nazionale». Valutazione analoga è stata fatta dal Tribunale di Rimi-ni. Le conclusioni raggiunte dalle due sentenze sono condivisibili, anche se desta qualche perplessità l'affer-mazione secondo cui l'in-dennità di disagio dovrebbe compensare condizioni di lavoro più gravose quali turni, rischi, reperibilità. In-fatti, per tali caratteristiche della prestazione sono pre-viste dai contratti nazionali voci ad hoc dello stipendio. Peraltro, anche il Parlamen-to sembra intenzionato a recepire il punto di vista dei giudici. Si ricorda, infatti, che sono giacenti alle Ca-mere diversi disegni di leg-ge orientati in tal senso e che il Senato, con l'ordine del giorno 9/2479/12 del 15 dicembre 2010, ha impe-gnato il Governo ad adope-rarsi al fine di garantire al personale della Polizia loca-le, in aggiunta a quelle già previste, una indennità «di-retta a remunerare gli speci-fici rischi e i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65». © RIPRODUZIONE RI-SERVATA

Alessandro Bellini


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