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Spese di personale e consulenza societa' in house
La Corte dei conti Campania con Del/Par n. 98 /2011 del 08.02.2011 ricorda quali principi non derogabili riferibili alle societa' in house e partecipate intermanente da enti pubblici :
- l'applicabilita' della limitazione delle spese di personale
- l'applicabilita' della riduzione delle spese di consulenza
In particolare in riferimento alle spese di personale :
"L' incidenza delle spese della società partecipata sul bilancio dell’ente locale, va poi considerato che la giurisprudenza di questa Corte ha posto costantemente in evidenza la necessità che la base di calcolo relativa alla spesa per il personale sostenuta da ciascun ente locale deve tenere conto dei vari sistemi organizzativi nei quali si articola l’amministrazione pubblica, sicché “sono da considerarsi sostenute direttamente sostenute dall’ente locale le spese di personale iscritte nel bilancio della società pubblica in house, tanto nel caso di partecipazione unica totalitaria, quanto nel caso di compartecipazione plurisoggettiva” (ex plurimis, cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 8 maggio 2009, n° 193/2009/PAR), in quanto “lo strumento dell’affidamento di servizi ad enti partecipati non può comunque venire utilizzato per eludere le normative pubblicistiche in tema di finanza pubblica o attività contrattuale che disciplinano l’attività della pubblica amministrazione; in particolare, la disciplina vincolistica in materia di personale deve essere intesa come riferibile non soltanto all’ente stesso, ma anche a tutte le forme di cooperazione interlocale oltre che di esternalizzazione in senso stretto” (ibidem – cfr. anche Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 25 febbraio 2010, n° 8/2010).
in riferimento alle spese per consulenze :
"Non dissimile è il criterio che deve ispirare specificamente il “conferimento di incarichi” presso le società partecipate, in quanto, pur volendo prescindere dalla questione dell’applicabilità o meno nella specifica fattispecie all’esame di questa Sezione dell’art. 18, comma 2-bis del menzionato decreto legge n° 112 del 2008 (relativo alla corrispondenza fra le misure restrittive stabilite per gli enti locali e quelle da applicare nelle società partecipate con le specificazioni ivi descritte), al riguardo è comunque da ravvisare la sussistenza nell’ordinamento giuscontabile di un principio di contenimento della spesa, peraltro sempre più perseguito dal legislatore, senza differenziazione nella sostanza tra ente controllante e società partecipata (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, 11 giugno 2008, n° 15/PAR/2008).
concludendo :
....sempre più cogente adeguamento dei criteri applicabili al riguardo nelle società partecipate a quelli previsti per gli enti controllanti; adeguamento che a sua volta deve trovare comunque un preciso e definito assetto regolamentare –sia per quanto concerne il reclutamento del personale, sia per quanto riguarda il conferimento degli incarichi- con provvedimenti specificamente e previamente adottati e recepiti al riguardo (nella fattispecie, vedasi anche il già richiamato art. 18, comma 2, del decreto legge n° 112 del 2008, convertito nella legge n° 133 del 2008 "
- l'applicabilita' della limitazione delle spese di personale
- l'applicabilita' della riduzione delle spese di consulenza
In particolare in riferimento alle spese di personale :
"L' incidenza delle spese della società partecipata sul bilancio dell’ente locale, va poi considerato che la giurisprudenza di questa Corte ha posto costantemente in evidenza la necessità che la base di calcolo relativa alla spesa per il personale sostenuta da ciascun ente locale deve tenere conto dei vari sistemi organizzativi nei quali si articola l’amministrazione pubblica, sicché “sono da considerarsi sostenute direttamente sostenute dall’ente locale le spese di personale iscritte nel bilancio della società pubblica in house, tanto nel caso di partecipazione unica totalitaria, quanto nel caso di compartecipazione plurisoggettiva” (ex plurimis, cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 8 maggio 2009, n° 193/2009/PAR), in quanto “lo strumento dell’affidamento di servizi ad enti partecipati non può comunque venire utilizzato per eludere le normative pubblicistiche in tema di finanza pubblica o attività contrattuale che disciplinano l’attività della pubblica amministrazione; in particolare, la disciplina vincolistica in materia di personale deve essere intesa come riferibile non soltanto all’ente stesso, ma anche a tutte le forme di cooperazione interlocale oltre che di esternalizzazione in senso stretto” (ibidem – cfr. anche Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 25 febbraio 2010, n° 8/2010).
in riferimento alle spese per consulenze :
"Non dissimile è il criterio che deve ispirare specificamente il “conferimento di incarichi” presso le società partecipate, in quanto, pur volendo prescindere dalla questione dell’applicabilità o meno nella specifica fattispecie all’esame di questa Sezione dell’art. 18, comma 2-bis del menzionato decreto legge n° 112 del 2008 (relativo alla corrispondenza fra le misure restrittive stabilite per gli enti locali e quelle da applicare nelle società partecipate con le specificazioni ivi descritte), al riguardo è comunque da ravvisare la sussistenza nell’ordinamento giuscontabile di un principio di contenimento della spesa, peraltro sempre più perseguito dal legislatore, senza differenziazione nella sostanza tra ente controllante e società partecipata (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, 11 giugno 2008, n° 15/PAR/2008).
concludendo :
....sempre più cogente adeguamento dei criteri applicabili al riguardo nelle società partecipate a quelli previsti per gli enti controllanti; adeguamento che a sua volta deve trovare comunque un preciso e definito assetto regolamentare –sia per quanto concerne il reclutamento del personale, sia per quanto riguarda il conferimento degli incarichi- con provvedimenti specificamente e previamente adottati e recepiti al riguardo (nella fattispecie, vedasi anche il già richiamato art. 18, comma 2, del decreto legge n° 112 del 2008, convertito nella legge n° 133 del 2008 "
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