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http://www.irpef.info/IMU ABITAZIONE PRINCIPALE IMMOBILI UNITI DI FATTO.
5 partecipanti
IMU ABITAZIONE PRINCIPALE IMMOBILI UNITI DI FATTO.
Mi è capitato di sovente trovarmi di fronte a dei fabbricati, iscritti distintamente in catasto ma per i quali, nelle annotazioni, risulta la dicitura "PORZIONE DI U.I.U. UNITA DI FATTO CON QUELLA DEL FG...........-RENDITA ATTRIBUITA ALLA PORZIONE DI U.I.U. AI SOLI FINI FISCALI".
Per questa tipologia di immobili, come bisogna regolarsi ai fini del riconoscimento del beneficio dell'abitazione principale?
Secondo me bisognerebbe prevedere questa tipologia espressamente nel Regolamento che andremo ad approvare
Per questa tipologia di immobili, come bisogna regolarsi ai fini del riconoscimento del beneficio dell'abitazione principale?
Secondo me bisognerebbe prevedere questa tipologia espressamente nel Regolamento che andremo ad approvare
michelecusano- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 06.03.12
Imu
Non e' materia regolaentabile e se le unita' sono catstalemente divisi una pare sont l'Imu ordinaria ( come chiarito dalla norma stessa)
Re: IMU ABITAZIONE PRINCIPALE IMMOBILI UNITI DI FATTO.
è una delle principali differenze significative tra ici e imu....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: IMU ABITAZIONE PRINCIPALE IMMOBILI UNITI DI FATTO.
Scusatemi se insisto, ma considerato che stiamo parlando di accatastamenti recentissimi e che a volte anche per uno stesso vano si hanno due particelle, come si fa a dire che una è abitazione principale e l'altra no? Secondo me è un controsenso
michelecusano- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 06.03.12
Abitazione
E' sicuramente un controsenso pero' occorrerebbe inserirlo in tutti gli altri controsensi della norma IMU partorita dai viceministri all'economia .
sic est
sic est
Re: IMU ABITAZIONE PRINCIPALE IMMOBILI UNITI DI FATTO.
In alcuni casi (es. titolarità distinte), la fusione catastale dei due sub. non è possibile. L'annotazione di Porzione di UIU in visura (anche secondo alcuni tributaristi) che consegue da una vera e propria pratica di variazione presentata a Catasto, attraverso un tecnico, che porta al riconoscimento delle due unità come porzione di UIU, è da considerarsi valida per l'applicazione delle agevolazioni per abitazione principale (noi l'abbiamo anche indicato nel regolamento IMU, per maggiore chiarezza).
Tra l'altro il MEF, con circolare 3/DF del 2012, ha chiarito proprio questo aspetto.
Tra l'altro il MEF, con circolare 3/DF del 2012, ha chiarito proprio questo aspetto.
olivello- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 12.04.13
Re: IMU ABITAZIONE PRINCIPALE IMMOBILI UNITI DI FATTO.
Si ritiene che il riferimento della circolare MEF n. 3/DF del 18.05.2012 "Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario" possa essere considerato non alle "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali" ma ad unità immobiliari utilizzate come unico fabbricato di residenza ma di fatto accatastate in 2 unità immobiliari, ma che potrebbero essere oggetto di "fusione" catastale in quanto aventi quote di proprietà e diritti reali omogenei, e pertanto senza il preventivo ricorso ad un atto di cessione di diritti o di godimento
Nelle "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali" gravano diritti reali non omogenei (le quote di proprietà non sono coincidenti). In questo caso nelle planimetrie di ciascuna "porzione" deve essere rappresentata l’intera unità immobiliare, utilizzando il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuita la categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso ( cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.
Pertanto si ritiene :
- chi si trova nella possibilità di accatastare come unica unità immobiliare in quanto quote omogenee, e non provvede a farlo, è tenuto a versare per 2 unità immobiliari
- chi non si trova nella possibilità di "fondere" per quote non omogenee, trattandosi di atto di aggiornamento catastale non ammesso, può versare come unità unite di fatto
La norma dispone “le unità immobiliari iscritte o iscrivibili come unica unità immobiliare”, e nel caso di quote non omogenee le unità immobiliari non sono iscrivibili come unica unità immobiliare.
Perchè si possa applicare tale interpretazione gli immobili debbono riportare chiaramente in visura catastale l'annotazione "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali"
Trattasi infatti di specifica e particolare modalità di accatastamento dove nelle planimetrie di ciascuna "porzione" deve essere rappresentata l’intera unità immobiliare, utilizzando il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente.
Questo è, secondo la mia opinione, l'unico caso, da ritenersi "eccezionale" in cui possono essere "accettate" come unica unità immobiliare unità immobiliari accatastate separatamente.
La motivazione è quella già riportata :
- possono essere considerate "unite di fatto" nella esclusiva situazione in cui, per quote di proprietà non omogenee, i proprietari sono di fatto nella impossibilità di "fondere" 2 unità immobiliari diverse, salvo provvedere preventivamente ed obbligatoriamente a spese notarili aggiuntive alla pratica catastale ed all'imu
Nelle "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali" gravano diritti reali non omogenei (le quote di proprietà non sono coincidenti). In questo caso nelle planimetrie di ciascuna "porzione" deve essere rappresentata l’intera unità immobiliare, utilizzando il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuita la categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso ( cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.
Pertanto si ritiene :
- chi si trova nella possibilità di accatastare come unica unità immobiliare in quanto quote omogenee, e non provvede a farlo, è tenuto a versare per 2 unità immobiliari
- chi non si trova nella possibilità di "fondere" per quote non omogenee, trattandosi di atto di aggiornamento catastale non ammesso, può versare come unità unite di fatto
La norma dispone “le unità immobiliari iscritte o iscrivibili come unica unità immobiliare”, e nel caso di quote non omogenee le unità immobiliari non sono iscrivibili come unica unità immobiliare.
Perchè si possa applicare tale interpretazione gli immobili debbono riportare chiaramente in visura catastale l'annotazione "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali"
Trattasi infatti di specifica e particolare modalità di accatastamento dove nelle planimetrie di ciascuna "porzione" deve essere rappresentata l’intera unità immobiliare, utilizzando il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente.
Questo è, secondo la mia opinione, l'unico caso, da ritenersi "eccezionale" in cui possono essere "accettate" come unica unità immobiliare unità immobiliari accatastate separatamente.
La motivazione è quella già riportata :
- possono essere considerate "unite di fatto" nella esclusiva situazione in cui, per quote di proprietà non omogenee, i proprietari sono di fatto nella impossibilità di "fondere" 2 unità immobiliari diverse, salvo provvedere preventivamente ed obbligatoriamente a spese notarili aggiuntive alla pratica catastale ed all'imu
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