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http://www.irpef.info/Nuovi importi per i diritti di copia degli atti del processo tributario
Nuovi importi per i diritti di copia degli atti del processo tributario
Nuovi importi per i diritti di copia degli atti de [...].Nuovi importi per i diritti di copia degli atti del processo tributario
Pubblicato il 02/03/2012
Li stabilisce il decreto del ministero dell´Economia e delle Finanze del 27 dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entrano in vigore dal 1° marzo
Le spese per il rilascio di copie di atti o documenti da parte degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali, regionali e centrale, e delle Commissioni di primo e secondo grado delle province di Trento e Bolzano, sono a carico del richiedente e vengono assolte con l´applicazione di marche da bollo sulla domanda.
___________________________________________
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 dicembre 2011
Determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e
documenti relativi al processo tributario. (12A02009)
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
norme sull'ordinamento degli organi speciali della giurisdizione
tributaria;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, con il
quale sono state insediate le commissioni tributarie di cui all'art.
1 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 1°ottobre 1996 di
determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e
documenti relativi al processo tributario;
Visto l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 546 del
1992 che prevede, per le parti, nel processo dinanzi alle commissioni
tributarie provinciali e regionali e alle commissioni tributarie di
primo e di secondo grado delle Province di Trento e di Bolzano, la
facolta' di richiedere copia autentica degli atti e dei documenti
contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio;
Visto l'art. 38 del menzionato decreto legislativo n. 546 del 1992
che, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie di cui sopra,
prevede, per il rilascio di copia autentica della sentenza, la
corresponsione delle relative spese;
Visto l'art. 69 del menzionato decreto legislativo n. 546 del 1992
che, nel processo dinanzi alle commissioni tributarie di cui sopra,
prevede per il rilascio di copia della sentenza spedita in forma
esecutiva, ai sensi dell'art. 475 c.p.c., la corresponsione delle
relative spese;
Visto il comma 1-bis dell'art. 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 4, comma 4,
del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, in base al quale
il pagamento del diritto di copia su supporto cartaceo deve essere
corrisposto in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di
quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico;
Visto l'art. 250 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 che esclude l'applicazione della disciplina relativa
al diritto di certificato al processo amministrativo, contabile e
tributario;
Visto l'art. 262 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 in base al quale, sino all'emanazione del
regolamento previsto dall'art. 40, nel processo tributario la misura
del diritto di copia e' stabilita con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio;
Visto l'art. 263 del citato testo unico in base al quale nel
processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia
non e' dovuto se la copia e' richiesta dall'ufficio tributario;
Visto l'art. 264 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115
del 2002 in base al quale, sino all'emanazione del regolamento
previsto dall'art. 196, il pagamento del diritto di copia, nel
processo tributario, si effettua mediante l'applicazione di marche da
bollo sull'originale;
Ritenuto che, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui
all'art. 40 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
115 del 2002, occorre procedere alla revisione e all'aggiornamento -
in base al costo presunto del servizio - della misura del diritto di
copia fissata dal citato decreto 1° ottobre 1996;
Decreta:
Art. 1
1. Le spese per il rilascio, da parte degli uffici di segreteria
della commissione tributaria centrale, delle commissioni tributarie
provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di
secondo grado delle Province di Trento e di Bolzano, di copie di atti
e documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio di cui
all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e di copia della sentenza di cui all'art. 38, comma 1, ed
all'art. 69 dello stesso decreto legislativo, sono fissate, per i
richiedenti diversi dall'ufficio impositore, nella misura stabilita
dalle tabelle contenute negli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' e'
stabilito nella misura indicata nella tabella contenuta nell'allegato
1 del presente decreto.
2. Per il rilascio di copie autentiche di documenti e' dovuto un
diritto aggiuntivo, rispetto al diritto di copia di cui al comma 1,
pari a 9 euro per ogni singolo documento come indicato nella tabella
contenuta nell'allegato 2 del presente decreto.
3. Per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni singolo
atto e documento informatico prodotto dalle parti nel predetto
formato e' dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella
contenuta nell'allegato 3 del presente decreto.
4. Per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni singolo
atto e documento informatico trasferito dall'archivio informatico
degli uffici di segreteria di cui all'art. 1, e' dovuto il diritto
nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 4 del
presente decreto.
5. Per il rilascio delle copie di cui ai commi 3 e 4, su supporto
fornito dal richiedente, la copia sara' rilasciata a condizione che
il supporto medesimo sia utilizzabile nell'ufficio al quale viene
richiesta.
Art. 3
1. Le spese per il rilascio delle copie di cui all'art. 2 sono a
carico del richiedente e vengono riscosse, all'atto della
presentazione della domanda, mediante l'applicazione di marche da
bollo ordinarie sulla medesima domanda a cura dell'ufficio di
segreteria di cui all'articolo l cui va inoltrata la richiesta.
2. Gli uffici di segreteria di cui al comma 1 provvedono ad
annotare sull'originale l'avvenuto rilascio di copia di sentenze o di
altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria in forma esecutiva ai
sensi dell'art. 475 del codice di procedura civile.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2011
Il Ministro: Monti
Pubblicato il 02/03/2012
Li stabilisce il decreto del ministero dell´Economia e delle Finanze del 27 dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entrano in vigore dal 1° marzo
Le spese per il rilascio di copie di atti o documenti da parte degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali, regionali e centrale, e delle Commissioni di primo e secondo grado delle province di Trento e Bolzano, sono a carico del richiedente e vengono assolte con l´applicazione di marche da bollo sulla domanda.
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 dicembre 2011
Determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e
documenti relativi al processo tributario. (12A02009)
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
norme sull'ordinamento degli organi speciali della giurisdizione
tributaria;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, con il
quale sono state insediate le commissioni tributarie di cui all'art.
1 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 1°ottobre 1996 di
determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e
documenti relativi al processo tributario;
Visto l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 546 del
1992 che prevede, per le parti, nel processo dinanzi alle commissioni
tributarie provinciali e regionali e alle commissioni tributarie di
primo e di secondo grado delle Province di Trento e di Bolzano, la
facolta' di richiedere copia autentica degli atti e dei documenti
contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio;
Visto l'art. 38 del menzionato decreto legislativo n. 546 del 1992
che, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie di cui sopra,
prevede, per il rilascio di copia autentica della sentenza, la
corresponsione delle relative spese;
Visto l'art. 69 del menzionato decreto legislativo n. 546 del 1992
che, nel processo dinanzi alle commissioni tributarie di cui sopra,
prevede per il rilascio di copia della sentenza spedita in forma
esecutiva, ai sensi dell'art. 475 c.p.c., la corresponsione delle
relative spese;
Visto il comma 1-bis dell'art. 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 4, comma 4,
del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, in base al quale
il pagamento del diritto di copia su supporto cartaceo deve essere
corrisposto in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di
quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico;
Visto l'art. 250 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 che esclude l'applicazione della disciplina relativa
al diritto di certificato al processo amministrativo, contabile e
tributario;
Visto l'art. 262 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 in base al quale, sino all'emanazione del
regolamento previsto dall'art. 40, nel processo tributario la misura
del diritto di copia e' stabilita con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio;
Visto l'art. 263 del citato testo unico in base al quale nel
processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia
non e' dovuto se la copia e' richiesta dall'ufficio tributario;
Visto l'art. 264 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115
del 2002 in base al quale, sino all'emanazione del regolamento
previsto dall'art. 196, il pagamento del diritto di copia, nel
processo tributario, si effettua mediante l'applicazione di marche da
bollo sull'originale;
Ritenuto che, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui
all'art. 40 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
115 del 2002, occorre procedere alla revisione e all'aggiornamento -
in base al costo presunto del servizio - della misura del diritto di
copia fissata dal citato decreto 1° ottobre 1996;
Decreta:
Art. 1
1. Le spese per il rilascio, da parte degli uffici di segreteria
della commissione tributaria centrale, delle commissioni tributarie
provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di
secondo grado delle Province di Trento e di Bolzano, di copie di atti
e documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio di cui
all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e di copia della sentenza di cui all'art. 38, comma 1, ed
all'art. 69 dello stesso decreto legislativo, sono fissate, per i
richiedenti diversi dall'ufficio impositore, nella misura stabilita
dalle tabelle contenute negli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' e'
stabilito nella misura indicata nella tabella contenuta nell'allegato
1 del presente decreto.
2. Per il rilascio di copie autentiche di documenti e' dovuto un
diritto aggiuntivo, rispetto al diritto di copia di cui al comma 1,
pari a 9 euro per ogni singolo documento come indicato nella tabella
contenuta nell'allegato 2 del presente decreto.
3. Per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni singolo
atto e documento informatico prodotto dalle parti nel predetto
formato e' dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella
contenuta nell'allegato 3 del presente decreto.
4. Per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni singolo
atto e documento informatico trasferito dall'archivio informatico
degli uffici di segreteria di cui all'art. 1, e' dovuto il diritto
nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 4 del
presente decreto.
5. Per il rilascio delle copie di cui ai commi 3 e 4, su supporto
fornito dal richiedente, la copia sara' rilasciata a condizione che
il supporto medesimo sia utilizzabile nell'ufficio al quale viene
richiesta.
Art. 3
1. Le spese per il rilascio delle copie di cui all'art. 2 sono a
carico del richiedente e vengono riscosse, all'atto della
presentazione della domanda, mediante l'applicazione di marche da
bollo ordinarie sulla medesima domanda a cura dell'ufficio di
segreteria di cui all'articolo l cui va inoltrata la richiesta.
2. Gli uffici di segreteria di cui al comma 1 provvedono ad
annotare sull'originale l'avvenuto rilascio di copia di sentenze o di
altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria in forma esecutiva ai
sensi dell'art. 475 del codice di procedura civile.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2011
Il Ministro: Monti
emilio_ra- Messaggi : 84
Data d'iscrizione : 16.12.11
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