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http://www.irpef.info/Riallineamento PEO in caso di cessazione .Quesito alla Corte Piemonte
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Riallineamento PEO in caso di cessazione .Quesito alla Corte Piemonte
Il mio ente ha posto un quesito alla Corte Piemonte in riferimento alla conservazione degli importi per "riallinemaneto progressioni economiche orizzanti in caso di cessazione di un dipendente " .
Inserisco il testo e provvedero' alla pubblicazione della risposta quando avverra':
"Si vorrebbe sapere quale sia la modalità corretta di imputare gli importi del
cosiddetto "riallineamento" delle Progressioni economiche orizzontali, da attuarsi in
base alle dichiarazioni congiunte ai Contratti collettivi nazionali di lavoro per il
comparto Enti locali del 22.1.2004 (dichiarazione n. 14), 9.5.2006 (dichiarazione n.
4) e 31.7.2009 (dichiarazione n. 1), nel momento in cui venga a cessare dal servizio
il personale che ha beneficiato di questi aumenti degli importi della progressione. Se
cioè queste risorse, prelevate in un primo tempo dai bilanci degli enti, restino poi
acquisite ai fondi per la contrattazione decentrata aziendale.
Queste dichiarazioni contrattuali recitano rispettivamente:
Dichiarazione congiunta n. 14
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere
che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato
nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più
elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle
posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3), è finanziata con
le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei bilanci degli
enti.
Questo incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza
tra l’incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3,
rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo,
(C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è
pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di
tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente
rideterminazione dell’importo già in godimento a titolo di progressione economica;
come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto
corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui
all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999.
Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono
rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza
che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che
saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere
calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la
tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate
stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile.
Dichiarazione congiunta n. 4 del 2006 e n. 1 del 2009 (sono identiche)
Con riferimento alla disciplina dell’art. 2, comma 1, le parti concordano nel ritenere
che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato
nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più
elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni
iniziali (A1, B1, C1,D,1) o di accesso dall’esterno (B3,D3) è finanziato con le risorse
nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.
Soluzione prospettata dall’ente
A noi sembra che le dichiarazioni congiunte: n. 14 allegata al CCNL del 2004, n. 4
allegata al CCNL del 2006, n. 1 allegata al CCNL del 2009 affermino lo stesso
principio; si potrebbe aggiungere che la dichiarazione n. 14 è più articolata e
consente di tener presente tutte le regole relative all'accollo delle risorse in seguito
ai rinnovi contrattuali.
I predetti criteri possono essere così riepilogati:
A) gli incrementi economici stipendiali previsti dai rinnovi contrattuali, per la
parte relativa alla quota concernente il differenziale tra il trattamento iniziale
e quello della posizione economica formalmente acquisita dai singoli
lavoratori alla data di stipula dei singoli CCNL, viene finanziata con oneri a
carico delle risorse nazionali a disposizione del singolo rinnovo contrattuale e,
di conseguenza, sono a carico del bilancio dell'ente (in analogia a quanto
avviene per l'incremento del tabellare iniziale);
B) queste specifiche quote di incremento devono essere contabilizzate
separatamente e, per essere parte della componente spesa per progressione
orizzontale, vanno a confluire nel fondo speciale di cui all'art. 17 del CCNL del
1.4.1999;
C) in caso di cessazione dal servizio del lavoratore interessato, l'intero importo
della progressione orizzontale, sia la quota prelevata dalle risorse decentrate
stabili, sia la quota aggiuntiva a carico del bilancio conseguente ai rinnovi del
CCNL, vengono riacquisiti nella parte stabile delle risorse decentrate per
essere riutilizzate secondo le decisioni definite in sede di contrattazione
decentrata.
***
Sperando con quanto sopra di aver descritto il quadro di riferimento in modo
abbastanza chiaro, si formula quindi il seguente quesito:
“Gli importi prelevati dal bilancio dell’ente per il riallineamento delle progressioni
economiche orizzontali, a seguito dei CCNL 22.1.2004, 9.5.2006 e 31.7.2009,
restano poi comunque acquisiti nella parte stabile delle risorse decentrate al
momento della cessazione dal servizio del personale che le aveva in godimento?”
Inserisco il testo e provvedero' alla pubblicazione della risposta quando avverra':
"Si vorrebbe sapere quale sia la modalità corretta di imputare gli importi del
cosiddetto "riallineamento" delle Progressioni economiche orizzontali, da attuarsi in
base alle dichiarazioni congiunte ai Contratti collettivi nazionali di lavoro per il
comparto Enti locali del 22.1.2004 (dichiarazione n. 14), 9.5.2006 (dichiarazione n.
4) e 31.7.2009 (dichiarazione n. 1), nel momento in cui venga a cessare dal servizio
il personale che ha beneficiato di questi aumenti degli importi della progressione. Se
cioè queste risorse, prelevate in un primo tempo dai bilanci degli enti, restino poi
acquisite ai fondi per la contrattazione decentrata aziendale.
Queste dichiarazioni contrattuali recitano rispettivamente:
Dichiarazione congiunta n. 14
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere
che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato
nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più
elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle
posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3), è finanziata con
le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei bilanci degli
enti.
Questo incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza
tra l’incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3,
rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo,
(C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è
pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di
tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente
rideterminazione dell’importo già in godimento a titolo di progressione economica;
come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto
corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui
all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999.
Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono
rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza
che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che
saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere
calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la
tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate
stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile.
Dichiarazione congiunta n. 4 del 2006 e n. 1 del 2009 (sono identiche)
Con riferimento alla disciplina dell’art. 2, comma 1, le parti concordano nel ritenere
che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato
nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più
elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni
iniziali (A1, B1, C1,D,1) o di accesso dall’esterno (B3,D3) è finanziato con le risorse
nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.
Soluzione prospettata dall’ente
A noi sembra che le dichiarazioni congiunte: n. 14 allegata al CCNL del 2004, n. 4
allegata al CCNL del 2006, n. 1 allegata al CCNL del 2009 affermino lo stesso
principio; si potrebbe aggiungere che la dichiarazione n. 14 è più articolata e
consente di tener presente tutte le regole relative all'accollo delle risorse in seguito
ai rinnovi contrattuali.
I predetti criteri possono essere così riepilogati:
A) gli incrementi economici stipendiali previsti dai rinnovi contrattuali, per la
parte relativa alla quota concernente il differenziale tra il trattamento iniziale
e quello della posizione economica formalmente acquisita dai singoli
lavoratori alla data di stipula dei singoli CCNL, viene finanziata con oneri a
carico delle risorse nazionali a disposizione del singolo rinnovo contrattuale e,
di conseguenza, sono a carico del bilancio dell'ente (in analogia a quanto
avviene per l'incremento del tabellare iniziale);
B) queste specifiche quote di incremento devono essere contabilizzate
separatamente e, per essere parte della componente spesa per progressione
orizzontale, vanno a confluire nel fondo speciale di cui all'art. 17 del CCNL del
1.4.1999;
C) in caso di cessazione dal servizio del lavoratore interessato, l'intero importo
della progressione orizzontale, sia la quota prelevata dalle risorse decentrate
stabili, sia la quota aggiuntiva a carico del bilancio conseguente ai rinnovi del
CCNL, vengono riacquisiti nella parte stabile delle risorse decentrate per
essere riutilizzate secondo le decisioni definite in sede di contrattazione
decentrata.
***
Sperando con quanto sopra di aver descritto il quadro di riferimento in modo
abbastanza chiaro, si formula quindi il seguente quesito:
“Gli importi prelevati dal bilancio dell’ente per il riallineamento delle progressioni
economiche orizzontali, a seguito dei CCNL 22.1.2004, 9.5.2006 e 31.7.2009,
restano poi comunque acquisiti nella parte stabile delle risorse decentrate al
momento della cessazione dal servizio del personale che le aveva in godimento?”
AIUTO.
Vorrei capire il significato della dichiarazione congiunta n. 14 (e di quelle seguenti n. 4 e 1) perché ho una grande confusione:
queste dichiarazioni incidono sulla costituzione del fondo di cui all'art. 15 del CCNNLL 01.04.1999? in quali termini?
queste dichiarazioni incidono sulla costituzione del fondo di cui all'art. 15 del CCNNLL 01.04.1999? in quali termini?
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
Re: Riallineamento PEO in caso di cessazione .Quesito alla Corte Piemonte
Nessuna risposta?
Mi sto arrovellando per capire se tenere o meno le somme che sono state inserite gli anni scorsi.. il parere Aran 104-29A2 sembra andare in quella direzione ma rimango dubbioso.. ho consultato diverse determine e questa cosa non viene proposta da nessuno..
Persino in questa risposta si suggerisce la rimozione degli incrementi a carico del bilancio in godimento al personale cessato
http://www.paologros.net/t254-fondo-risorse-decentrate-e-tab15-conto-annuale
Mi sto arrovellando per capire se tenere o meno le somme che sono state inserite gli anni scorsi.. il parere Aran 104-29A2 sembra andare in quella direzione ma rimango dubbioso.. ho consultato diverse determine e questa cosa non viene proposta da nessuno..
Persino in questa risposta si suggerisce la rimozione degli incrementi a carico del bilancio in godimento al personale cessato
http://www.paologros.net/t254-fondo-risorse-decentrate-e-tab15-conto-annuale
Maurizio74- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 13.04.14
Re: Riallineamento PEO in caso di cessazione .Quesito alla Corte Piemonte
Ho scoperto l'esito da me:
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/36_2011_SRCPIE_PAR_Parere_Comune_Oulx.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MzZfMjAxMV9TUkNQSUVfUEFSX1BhcmVyZV9Db211bmVfT3VseC5kb2MmbnVtZXJvSW50PTIzNzcmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0xOC8wNC8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPVRPJnRpcG89b21pc3Npcw==
La Corte se ne lava le mani e rimanda alle parti che sottoscrivono i contratti.
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/36_2011_SRCPIE_PAR_Parere_Comune_Oulx.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MzZfMjAxMV9TUkNQSUVfUEFSX1BhcmVyZV9Db211bmVfT3VseC5kb2MmbnVtZXJvSW50PTIzNzcmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0xOC8wNC8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPVRPJnRpcG89b21pc3Npcw==
La Corte se ne lava le mani e rimanda alle parti che sottoscrivono i contratti.
Maurizio74- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 13.04.14
Re: Riallineamento PEO in caso di cessazione .Quesito alla Corte Piemonte
La questione è più semplice di quello che si immagini. Da un lato vi è la costituzione del fondo, nel quale rientrano le quote a bilancio relative alla variazione contrattuale avvenuta, pertanto, una volta inserita tale quota nel fondo di parte stabile finanziata dal bilancio è acquisita in modo definitivo, anche se il personale che ne ha usufruito cessa. L'altra questione riguarda l'utilizzazione (e non la costituzione del fondo) che in caso di cessazione del personale fa riacquisire la disponibilità per ulteriori incrementi di risorse fisse (es. altre PEO). Esempio rinnovo contrattuale 2010:
+ 10 nel fondo risorse fisse per il riallineamento
Nell'utilizzazione di un singolo vi è ad esempio +30
Cessazione del personale:
- 30 di utilizazione
Mentre resta acquisita +10 nella costituzione del fondo.
+ 10 nel fondo risorse fisse per il riallineamento
Nell'utilizzazione di un singolo vi è ad esempio +30
Cessazione del personale:
- 30 di utilizazione
Mentre resta acquisita +10 nella costituzione del fondo.
vgiannotti- Messaggi : 327
Data d'iscrizione : 20.09.12
Età : 65
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