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Livio
giacco1965
6 partecipanti
obbligatorietà buoni pasto
salve,
ma la corresponsione dei buoni pasto è obbligatoria oppure è possibile che un amministrazione comunale non si faccia carico di tale spesa per motivi di "restrittezze economiche"?
ma la corresponsione dei buoni pasto è obbligatoria oppure è possibile che un amministrazione comunale non si faccia carico di tale spesa per motivi di "restrittezze economiche"?
giacco1965- Messaggi : 65
Data d'iscrizione : 16.01.12
Località : campania
Re: obbligatorietà buoni pasto
La mensa, e i buoni pasto, sono facoltativi e legati alle disponibilità finanziarie dell'Ente. Così infatti l'art. 46 del CCNL 14.9.2000:
Art.45
Mensa
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Art.45
Mensa
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Livio- Messaggi : 129
Data d'iscrizione : 15.10.10
Località : Utopia
OBBLIGO DEI BUONI PASTO SE C'E' RIENTRO
L'articolo citato stabilisce che se ci sono i rientri (assetto organizzativo) scatterebbe l'obbligo del buono pasto, altrimenti se non ci sono risorse disponibili allora si organizza l'orario giornaliero non superiore a sei ore.
Livio ha scritto:La mensa, e i buoni pasto, sono facoltativi e legati alle disponibilità finanziarie dell'Ente. Così infatti l'art. 46 del CCNL 14.9.2000:
Art.45
Mensa
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
JOSEPHA- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 17.02.12
Buoni pasto obbligatori
Concordo con JOSEPHA. I buoni pasto sono obbligatori solo nel caso in cui l'orario di lavoro sia articolato, secondo l'art. 45, comma 2 CCNL 14/09/2000, in maniera tale da prevedere una sua "...prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a
due ore e non inferiore a trenta minuti". Ergo, sorge il diritto a percepire i buoni pasto quando l'orario di lavoro è articolato per più di sei ore lavorative.
Anche in caso di "ristrettezze economiche" quindi, qualora ricorrano le suddette condizioni, la titolarità a percepire il buono pasto sorge comunque. Il successivo art. 46, comma 2, recita infatti che "I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale,siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2". La formulazione dell'articolo è chiara e palese, e comunque tale da escludere una mera facoltà in capo all'Ente di corrispondere o meno al lavoratore il buono pasto. E sembrerebbe legittimo affermare che la titolarità al buono pasto sorga proprio dall'organizzazione dell'orario di lavoro disposta dall'Ente.
"...La compatibilità con le risorse disponibili...", di cui all'art. 45 CCNL 14/09/2000 è evidentemente locuzione da riferire solo all'istituzione di mense di servizio e non già alla "attribuzione di buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali".
Da ultimo, anche il CCNL 09/05/2006 (biennio economico 2004-2005) si è occupato dei buoni pasto:
"Nell’ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi e anche dell’impossibilità di introdurre modificazioni nell’organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all’area della protezione civile, all’area della vigilanza e all’area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteche, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro"
due ore e non inferiore a trenta minuti". Ergo, sorge il diritto a percepire i buoni pasto quando l'orario di lavoro è articolato per più di sei ore lavorative.
Anche in caso di "ristrettezze economiche" quindi, qualora ricorrano le suddette condizioni, la titolarità a percepire il buono pasto sorge comunque. Il successivo art. 46, comma 2, recita infatti che "I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale,siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2". La formulazione dell'articolo è chiara e palese, e comunque tale da escludere una mera facoltà in capo all'Ente di corrispondere o meno al lavoratore il buono pasto. E sembrerebbe legittimo affermare che la titolarità al buono pasto sorga proprio dall'organizzazione dell'orario di lavoro disposta dall'Ente.
"...La compatibilità con le risorse disponibili...", di cui all'art. 45 CCNL 14/09/2000 è evidentemente locuzione da riferire solo all'istituzione di mense di servizio e non già alla "attribuzione di buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali".
Da ultimo, anche il CCNL 09/05/2006 (biennio economico 2004-2005) si è occupato dei buoni pasto:
"Nell’ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi e anche dell’impossibilità di introdurre modificazioni nell’organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all’area della protezione civile, all’area della vigilanza e all’area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteche, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro"
effeci66- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 21.02.12
Buoni pasto
Un problema che pongono gli artt. 45 e 46 del CCNL 14 settembre 2000 è che non forniscono alcuna indicazione relativamente alla durata minima della prestazione lavorativa nella fase antecedente o successiva alla pausa pranzo, necessarie per la fruizione del beneficio.
Nel vuoto normativo è invalso nell’esperienza concreta l’uso negli enti locali di far rientrare la predetta disciplina fra quelle oggetto di contrattazione decentrata. Ciò pare legittimo in quanto “i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro” e l’“articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro” rientrano tra le materia oggetto di contrattazione decentrata integrativa (artt. 4, comma 2, lett. m, e 22, comma 3, del CCNL 1 aprile 1999), purché ciò avvenga secondo principi generali di logica e buon senso, ovvero non sia previsto ad esempio come necessario per maturare il diritto alla mensa un semplice rientro di 15 minuti pomeridiani come neppure un lungo lasso di tempo come più di tre ore.
Occorre, inoltre, sottolineare che in base al CCNL non è consentito erogare il servizio mensa o i buoni pasto sostitutivi al personale assente, qualunque sia la causa giustificativa della stessa ed il particolare regime giuridico ed economico che la contraddistingue. Accade spesso, invece, che le contrattazioni decentrate integrative stabiliscano un minimo complessivo di ore giornaliere (ad esempio 8 ore effettive di servizio) di permanenza al lavoro per maturare il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo.
Ciò, se da un lato individua in modo palese un presupposto per maturare il diritto de quo, dall’altro genera un’ulteriore incertezza applicativa in caso di fruizione da parte dei dipendenti di un permesso orario antimeridiano e poi di svolgimento del regolare servizio in orario pomeridiano. In quest’ultime eventualità la soluzione applicativa non può essere univoca ma occorre vedere caso per caso la tipologia di permessi richiesti dai dipendenti
Nel vuoto normativo è invalso nell’esperienza concreta l’uso negli enti locali di far rientrare la predetta disciplina fra quelle oggetto di contrattazione decentrata. Ciò pare legittimo in quanto “i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro” e l’“articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro” rientrano tra le materia oggetto di contrattazione decentrata integrativa (artt. 4, comma 2, lett. m, e 22, comma 3, del CCNL 1 aprile 1999), purché ciò avvenga secondo principi generali di logica e buon senso, ovvero non sia previsto ad esempio come necessario per maturare il diritto alla mensa un semplice rientro di 15 minuti pomeridiani come neppure un lungo lasso di tempo come più di tre ore.
Occorre, inoltre, sottolineare che in base al CCNL non è consentito erogare il servizio mensa o i buoni pasto sostitutivi al personale assente, qualunque sia la causa giustificativa della stessa ed il particolare regime giuridico ed economico che la contraddistingue. Accade spesso, invece, che le contrattazioni decentrate integrative stabiliscano un minimo complessivo di ore giornaliere (ad esempio 8 ore effettive di servizio) di permanenza al lavoro per maturare il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo.
Ciò, se da un lato individua in modo palese un presupposto per maturare il diritto de quo, dall’altro genera un’ulteriore incertezza applicativa in caso di fruizione da parte dei dipendenti di un permesso orario antimeridiano e poi di svolgimento del regolare servizio in orario pomeridiano. In quest’ultime eventualità la soluzione applicativa non può essere univoca ma occorre vedere caso per caso la tipologia di permessi richiesti dai dipendenti
Re: obbligatorietà buoni pasto
Nel mio comune nonostante si faciano due rientri settimanali non vengono erogati i buoni pasti!! Iono abitando nel luogo in cui lavoro mi porto il pranzo da casa e me lo mangio in ufficio! dovrei pretendere almeno i buoni pasto???
thomas13- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 13.03.14
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