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Allattamento
Una dipendente ha chiesto di fruire della riduzione oraria per allattamento chiedendo di poter fare i seguenti orari di lavoro: (nei giorni da 8 ore al giorno) = 6 ore lavorative da 9-12,30/13-15,30
nel giorno di venerdì (ore lavorative 4) = 3 ore da 9 a 12.
Orario regolarmente concesso con tanto di determinazione ricognitiva.
Durante il periodo di svolgimento di detto orario tuttavia la dipendente, per esigenze d'ufficio, sostiene di essersi dovuta fermare in certi giorni anche oltre le 15,30 (nei giorni a 6 ore) e così dicasi per il giorno di venerdì in cui ha qualche volta iniziato a lavorare prima delle h. 9. Chiede pertanto che le vengano considerati come straordinario i minuti/ore fatti in eccesso in modo da poterli chiedere in liquidazione o recuperare.
La timbratura automatizzata però non ha consentito alla dipendente predetta il conteggio di "lavoro straordinario" nei periodi giornalieri in cui la stessa ha chiesto l'allattamento (cioè dalle 15,30 a 17,30 nei giorni da lunedì a giovedì) e dalle ore 8 alle ore 9 il venerdì). Il programmatore sostiene che se la stessa ha chiesto "allattamento" in quelle determinate ore, non può pretendere che in quelle ore vi sia anche il conteggio di lavoro straordinario da poter poi chiedere in liquidazione o in recupero. La dipendente invece chiede un "allattamento" più flessibile, dicendo che orientativamente le ore "originariamente" indicate sono quelle esposte, ma se un giorno si ferma 1/2 ora in più significa che l'allattamento di quel giorno sarà di 1,5 ore anzichè 2 e quella mezz'ora le dovrebbe venir riconosciuta.
A parte il discorso delle ore di L.S. autorizzate, come ci si dovrebbe comportare in questi casi?
Il programmatore delle timbrature parifica l'allattamento alla "malattia" dicendo che se uno è malato non può rientrare e far straordinario ovviamente; idem dicasi per l'allattamento, vale a dire che se uno gode di un istituto non può pretendere anche di contabilizzare straordinario in quelle ore richieste per allattamento. Chiedo lumi.
nel giorno di venerdì (ore lavorative 4) = 3 ore da 9 a 12.
Orario regolarmente concesso con tanto di determinazione ricognitiva.
Durante il periodo di svolgimento di detto orario tuttavia la dipendente, per esigenze d'ufficio, sostiene di essersi dovuta fermare in certi giorni anche oltre le 15,30 (nei giorni a 6 ore) e così dicasi per il giorno di venerdì in cui ha qualche volta iniziato a lavorare prima delle h. 9. Chiede pertanto che le vengano considerati come straordinario i minuti/ore fatti in eccesso in modo da poterli chiedere in liquidazione o recuperare.
La timbratura automatizzata però non ha consentito alla dipendente predetta il conteggio di "lavoro straordinario" nei periodi giornalieri in cui la stessa ha chiesto l'allattamento (cioè dalle 15,30 a 17,30 nei giorni da lunedì a giovedì) e dalle ore 8 alle ore 9 il venerdì). Il programmatore sostiene che se la stessa ha chiesto "allattamento" in quelle determinate ore, non può pretendere che in quelle ore vi sia anche il conteggio di lavoro straordinario da poter poi chiedere in liquidazione o in recupero. La dipendente invece chiede un "allattamento" più flessibile, dicendo che orientativamente le ore "originariamente" indicate sono quelle esposte, ma se un giorno si ferma 1/2 ora in più significa che l'allattamento di quel giorno sarà di 1,5 ore anzichè 2 e quella mezz'ora le dovrebbe venir riconosciuta.
A parte il discorso delle ore di L.S. autorizzate, come ci si dovrebbe comportare in questi casi?
Il programmatore delle timbrature parifica l'allattamento alla "malattia" dicendo che se uno è malato non può rientrare e far straordinario ovviamente; idem dicasi per l'allattamento, vale a dire che se uno gode di un istituto non può pretendere anche di contabilizzare straordinario in quelle ore richieste per allattamento. Chiedo lumi.
Viola- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 03.06.11
Allattamento
... programmatore delle timbrature parifica l'allattamento alla "malattia" dicendo che se uno è malato non può rientrare e far straordinario ovviamente; idem dicasi per l'allattamento, vale a dire che se uno gode di un istituto non può pretendere anche di contabilizzare straordinario in quelle ore richieste per allattamento...
e' in questi termini poiche' l'istituto richiesto deve essere fruito e qualora non fruito le ore rientrano nel normale orario di lavoro.
e' in questi termini poiche' l'istituto richiesto deve essere fruito e qualora non fruito le ore rientrano nel normale orario di lavoro.
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