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http://www.irpef.info/DL 78/2010 comunicazioni telematiche operazioni Iva superiori a 3000 euro,AGGIORNAMENTO del 30.05.2011
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DL 78/2010 comunicazioni telematiche operazioni Iva superiori a 3000 euro,AGGIORNAMENTO del 30.05.2011
1 Le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000,00 euro devono essere comunicate telematicamente all’agenzia delle entrate con modalità e termini che saranno individuati con provvedimento del direttore dell’agenzia. (art. 21, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Il provvedimento non c'e' ancora ( per fortuna) e speriamo che come per l'elenco clienti e fornitori gli enti locali vengano esclusi dall'obbligo.[b]
Il provvedimento non c'e' ancora ( per fortuna) e speriamo che come per l'elenco clienti e fornitori gli enti locali vengano esclusi dall'obbligo.[b]
Ultima modifica di Paolo Gros il Lun 30 Mag 2011 - 6:28 - modificato 3 volte.
Comunicazione operazioni Iva
In materia di IVA, la disposizione di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 (manovra estiva), che ha introdotto l’obbligo di trasmettere periodicamente all’Agenzia delle Entrate un report delle operazioni in campo IVA di importo superiore ai 3.000 euro, non è ancora operativa non essendo stato emanato il relativo decreto attuativo: al momento, non vi sono pertanto adempimenti al riguardo
Operazioni Iva superiori ai 3000 euro - comunicazione
L'Agenzia delle entrate ha precisato al Convegno di Pisa della Fondazione commercialisti:
Le comunicazioni Iva per operazioni superiori a 3000 euro saranno attuate daL 1.1.2011 poiche' entro tale data il provvedimento attuativo sara' pronto.
L'Agenzia stessa ., a mezzo della direttrice aggiunta ha pero' detto che e' viva la preoccupazione dell'agenzia delle entrate di non gravare di adempimenti defatiganti le imprese e i professionisti.....
Sono commosso dall'esistenza in vita della preoccupazione stessa e mi sento molto rinfrancato...non so' voi!
Le comunicazioni Iva per operazioni superiori a 3000 euro saranno attuate daL 1.1.2011 poiche' entro tale data il provvedimento attuativo sara' pronto.
L'Agenzia stessa ., a mezzo della direttrice aggiunta ha pero' detto che e' viva la preoccupazione dell'agenzia delle entrate di non gravare di adempimenti defatiganti le imprese e i professionisti.....
Sono commosso dall'esistenza in vita della preoccupazione stessa e mi sento molto rinfrancato...non so' voi!
Aggiornamento 22/12/2010 Agenzia Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 22 dicembre 2010, ha fornito le indicazioni per l’attuazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, da parte di tutti i soggetti passivi ai fini IVA che effettuano operazioni rilevanti di importo non inferiore a 3mila euro.
Solo per il periodo d’imposta 2010 l’importo previsto è elevato a 25.000 euro ed è limitata ai casi in cui è obbligatoria la fatturazione.
I soggetti obbligati effettuano la comunicazione entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento.
Il problema per i Comuni e' in " Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi di cui al punto 1, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali" in quanto ci si dovra' riferire non alla singola fattura registrata o pagata, ma alle condizioni contrattuali nel loro complesso.( e gli appalti rilevanti ai fini Iva con i vari SAL? )
Ripromettendomi di approfondire e soprattutto nel concreto allego copia del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate :
Solo per il periodo d’imposta 2010 l’importo previsto è elevato a 25.000 euro ed è limitata ai casi in cui è obbligatoria la fatturazione.
I soggetti obbligati effettuano la comunicazione entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento.
Il problema per i Comuni e' in " Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi di cui al punto 1, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali" in quanto ci si dovra' riferire non alla singola fattura registrata o pagata, ma alle condizioni contrattuali nel loro complesso.( e gli appalti rilevanti ai fini Iva con i vari SAL? )
Ripromettendomi di approfondire e soprattutto nel concreto allego copia del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate :
Proroga scadenza comunicazioni Iva superiori a 3000 Euro
L’Agenzia delle Entrate, col Provvedimento del 14 aprile 2011, prot. n. 59327, è intervenuta sull’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, prorogando i termini di rilevazione delle operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura (soglia 3.600 euro Iva compresa) dal 30 aprile 2011 al 30 giugno 2011. Ricordiamo che il provvedimento prot. n. 184182 del 22 dicembre 2010 ha dato attuazione all’obbligo di comunicazione telematica di cui all’articolo 21 del D.L. 78/2010 e prevedeva in fase di prima applicazione, l’esclusione dall’obbligo di rilevazione delle operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011.
Fonte : Gruppo Delfino
La scadenza del 30 aprile per le operazioni del 2011 superiori ai 3.000 € viene quindi posticipata al 30.06.2012.
Fonte : Gruppo Delfino
La scadenza del 30 aprile per le operazioni del 2011 superiori ai 3.000 € viene quindi posticipata al 30.06.2012.
Ultima modifica di Paolo Gros il Mer 20 Apr 2011 - 6:37 - modificato 1 volta.
TRANSAZIONI OPERAZIONI
scusate ma la circolare agenzia entrate del 22/12/2010 al punto 4 non dava il termine per l'anno imposta 2010 al 31/10/2011?
non c'è proprio possibilità di esclusione per enti locali?!!!!
non c'è proprio possibilità di esclusione per enti locali?!!!!
RAGIO- Messaggi : 182
Data d'iscrizione : 20.01.11
Iva
Hai ragionissima RAGIO !
Avevo toppato nello scrivere la parte dispositiva , in realta'' e' :
La scadenza del 30 aprile per le operazioni del 2011 superiori ai 3.000 € viene quindi posticipata al 30.06.2012.
La scadenza per le operazioni 2010 superiori a 25.000 € rimane il 31.10.2011.
Non ho notizie nemmeno ufficiose di una esenzione per gli enti locali , qualora tu o tutti gli altri colleghi ne veniate a conoscenza vi pregherei se lo ritenete di inserirlo nel forum.
Grazie a te e a chi vorra' collaborare.
Avevo toppato nello scrivere la parte dispositiva , in realta'' e' :
La scadenza del 30 aprile per le operazioni del 2011 superiori ai 3.000 € viene quindi posticipata al 30.06.2012.
La scadenza per le operazioni 2010 superiori a 25.000 € rimane il 31.10.2011.
Non ho notizie nemmeno ufficiose di una esenzione per gli enti locali , qualora tu o tutti gli altri colleghi ne veniate a conoscenza vi pregherei se lo ritenete di inserirlo nel forum.
Grazie a te e a chi vorra' collaborare.
Iva sopra i 3.000 € ulteriori istruzioni
Le ultime istruzioni sono consultabili al link
http://www.finanze.gov.it/export/download/novitaanno2011/circolare_24e.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novitaanno2011/circolare_24e.pdf
Comuni liberati dall’adempimento Provv. N. 2011/92846
Per loro e per gli “altri organismi di diritto pubblico” niente comunicazione delle operazioni Iva over 3mila
“Sono esclusi, altresì, dall’obbligo di comunicazione dei dati di cui ai punti 2.1 e seguenti lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico”. E’ il testo del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 21 giugno, che integra il contenuto dell’omologo atto del 22 dicembre 2010, con il quale era stato dato corpo alla normativa sullo spesometro, vale a dire l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 3mila euro, introdotto dal Dl 78/2010.
La ragione dell’esclusione da ogni adempimento collegato allo spesometro per Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico è da ricercarsi – si legge nelle motivazioni al provvedimento - nelle particolari modalità “di tenuta della contabilità previste in capo a tali soggetti, che possono rendere particolarmente onerosa l’individuazione delle suddette operazioni rilevanti ai fini IVA, in ragione della difficoltà ad effettuare una preliminare separazione delle operazioni effettuate”.
Da segnalare, infine, che il provvedimento ha anche sostituito le specifiche tecniche contenute nel “vecchio” atto del 22 dicembre. Il tutto “al fine di semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti e di migliorare la qualità delle informazioni trasmesse”.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5b58a800474f829d9ddefd39ed2ed649/totalone.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5b58a800474f829d9ddefd39ed2ed649
Per Paolo: Puoi continuare ad abbronzarti. Se riesco a liberarmi lo farò anch'io
“Sono esclusi, altresì, dall’obbligo di comunicazione dei dati di cui ai punti 2.1 e seguenti lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico”. E’ il testo del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 21 giugno, che integra il contenuto dell’omologo atto del 22 dicembre 2010, con il quale era stato dato corpo alla normativa sullo spesometro, vale a dire l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 3mila euro, introdotto dal Dl 78/2010.
La ragione dell’esclusione da ogni adempimento collegato allo spesometro per Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico è da ricercarsi – si legge nelle motivazioni al provvedimento - nelle particolari modalità “di tenuta della contabilità previste in capo a tali soggetti, che possono rendere particolarmente onerosa l’individuazione delle suddette operazioni rilevanti ai fini IVA, in ragione della difficoltà ad effettuare una preliminare separazione delle operazioni effettuate”.
Da segnalare, infine, che il provvedimento ha anche sostituito le specifiche tecniche contenute nel “vecchio” atto del 22 dicembre. Il tutto “al fine di semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti e di migliorare la qualità delle informazioni trasmesse”.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5b58a800474f829d9ddefd39ed2ed649/totalone.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5b58a800474f829d9ddefd39ed2ed649
Per Paolo: Puoi continuare ad abbronzarti. Se riesco a liberarmi lo farò anch'io
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Iva
Sono esclusi, altresì, dall’obbligo di comunicazione dei dati di cui ai punti 2.1 e seguenti lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico
Bellissima notizia Gepi e grazie della tempestivita' , ci risolve una incombebza in meno. ( mi ricorda il parto dell'elenco clienti e fornitori )
Cerco di abbronzarmi mentre scrivo .....e ti auguro di liberarti dagli impegni , andare in ferie e divertirti.( qui il tempo e' ok, PS : Sono a Follonica )
Bellissima notizia Gepi e grazie della tempestivita' , ci risolve una incombebza in meno. ( mi ricorda il parto dell'elenco clienti e fornitori )
Cerco di abbronzarmi mentre scrivo .....e ti auguro di liberarti dagli impegni , andare in ferie e divertirti.( qui il tempo e' ok, PS : Sono a Follonica )
anno 2010
Bene!
naturalmente si intende esenzione anche per invio operazioni sup.25.000 euro anno 2010 ????
naturalmente si intende esenzione anche per invio operazioni sup.25.000 euro anno 2010 ????
RAGIO- Messaggi : 182
Data d'iscrizione : 20.01.11
Iva
Sicuramente poiche' l'ultima circolare non si riferisce alla soglia dell'importo ( che per il solo 2010 era di 25.000 euro) ma ai soggetti obbligati escludendo dal novero stato....etc , comuni.( comunuczioni dai punti 2.1 e seguenti...)
Del resto anche secondo logica il comunicare il solo 2010 ( a prescindere dalla soglia) ed essere esonerati poi mi parrebbe davvero poco sensato.
Del resto anche secondo logica il comunicare il solo 2010 ( a prescindere dalla soglia) ed essere esonerati poi mi parrebbe davvero poco sensato.
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