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Parere del revisore sulla delibera ex 193 TUEL .

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Parere del revisore sulla delibera ex 193 TUEL . Empty Parere del revisore sulla delibera ex 193 TUEL .

Messaggio  Paolo Gros Ven 17 Set 2010 - 4:05

L’art. 239 del T.U. contiene l’elencazione delle funzioni dell’Organo Revisione; è da ritenere che soltanto nell’ipotesi in cui la deliberazione adottata dall’Ente contenga anche una contestuale variazione di Bilancio diretta al ripristino degli Equilibri, si renda necessario il parere dell’Organo di Revisione in quanto rientrante nel novero degli atti sottoposti al controllo (art. 239 b). Tuttavia, pur in assenza di una previsione normativa, la funzione di collaborazione dell’Organo di Revisione con l’Organo Consiliare (art. 239 a), suggerisce l’opportunità che il provvedimento del Consiglio sia sottoposto ad un parere facoltativo, non vincolante, proprio in forza della collaborazione professionalmente qualificata del Revisore in favore del Consiglio dell’Ente.

La formulazione di un possibile parere che il Revisore potrà esprimere, nell’ipotesi di accertamenti positivi degli Equilibri di Bilancio, potrà essere la seguente:

Il Collegio dei Revisori (o il Revisore) ha preso in esame gli atti predisposti dagli uffici competenti (Ragioneria, Servizi finanziari) in vista degli adempimenti previsti dall’art. 193 – D. L.tivo 18 agosto 2000 n° 267. Dai predetti atti ed in particolare dai risultati delle ricognizioni effettuate dall’ufficio di ragioneria con riferimento alle previsioni del bilancio corrente aggiornato con tutte le variazioni a seguito dei provvedimenti autorizzativi, è emerso che:
- alla data odierna gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza sono sufficienti a far fronte agli impegni relativi alle spese correnti di competenza sommate a quelle delle quote di capitale dei mutui in ammortamento;
- che per la restante parte dell’esercizio le previsioni di entrata sono valutate sufficienti a far fronte al fabbisogno di spesa così come preventivato;
- che per quanto concerne la gestione dei residui di situazione ad oggi valutabile per effetto della consistenza effettiva degli stessi, delle somme sinora incassate e da pagare, è tale da non far supporre un disavanzo a fine esercizio;
- e che complessivamente, la gestione finaziaria dell’Ente, tenuto conto della consistenza di cassa, del sostanziale equilibrio tra entrate e spese complessive originate dalla gestione di competenza e dall’andamento della gestione dei residui come sopra delineato, lascia prevedere, a fine esercizio, il formarsi di un avanzo di amministrazione.
Tale risultato atteso, tuttavia, è subordinato alla effettiva sussistenza delle partite di credito e debito che lo compongono.


Paolo Gros
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