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Taglio del 10% compenso revisori dei conti
Scusate se vi annoio ancora con il solito argomento, ma prima di inviare il quesito ho scorso tutti i vostri ultimi pronunciamenti e non ho trovato nulla di simile.
Nel mio ente (1.000 abitanti) vi è ovviamente un solo revisore e non il collegio. Il mio revisore (per evitare il taglio) si sta appellando al fatto che la norma (art. 6 comma 3 L. 122/2010) parla di riduzione ..... ai componenti di organi di indirizzo.... consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati....... la norma in sostanza sembra escludere gli organi monocratici.
Siccome i pronunciamenti delle varie sezioni della Corte dei Conti si riferiscono sempre ad enti in cui vi è un collegio (ovvero 3 membri), non facendo alcun riferimento agli organi monocratici, secondo voi ci si può aggrappare a tale cosa, ovvero esistono che voi sappiate pronunciamenti specifici sull'organo monocratico?
Grazie
Nel mio ente (1.000 abitanti) vi è ovviamente un solo revisore e non il collegio. Il mio revisore (per evitare il taglio) si sta appellando al fatto che la norma (art. 6 comma 3 L. 122/2010) parla di riduzione ..... ai componenti di organi di indirizzo.... consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati....... la norma in sostanza sembra escludere gli organi monocratici.
Siccome i pronunciamenti delle varie sezioni della Corte dei Conti si riferiscono sempre ad enti in cui vi è un collegio (ovvero 3 membri), non facendo alcun riferimento agli organi monocratici, secondo voi ci si può aggrappare a tale cosa, ovvero esistono che voi sappiate pronunciamenti specifici sull'organo monocratico?
Grazie
Andrea9701- Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 21.12.11
taglio
Credo nel caso ci si stia arranpicando sui vetri poiche' sia lo norma che le varie corti si sono espresse fino alla noia sull'argomento non approtando alcuna distinzione tra revisore unico o collegio di revisore essendo tale figure nella loro composizione diversificate non in base ai compiti ad essi riferititi ma all'entita' demografica dell'ente.
Re: Taglio del 10% compenso revisori dei conti
sulla riduzione del compenso del revisore e relativo parametro un parere molto chiaro di sezione umbria corte conti 24 2012
DIRITTO
L’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 prescrive che “Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma….”
Il quesito posto è stato già oggetto di precedenti pronunce in materia da parte di alcune Sezioni regionali di controllo.
In particolare la Sezione regionale di controllo per la Toscana si è già pronunciata sull’applicazione dell’art.6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, in riferimento al compenso dell’organo di revisione, giusta delibera n. 204/2010/PAR del 9 dicembre 2010, che questa Sezione fa propria nei contenuti, in cui si ribadisce che “nel merito, …L’intento del legislatore è palesemente indirizzato alla riduzione dei costi amministrativi e politici dell’apparato pubblico, difatti l’art. 6 citato è rubricato ‘Riduzione dei costi degli apparati amministrativi’ ”; la norma in esame non può quindi che “riferirsi alla misura dei compensi come determinata ad una data specifica”. Riferendosi alla nota di lettura del Senato alla L. 122/10, si evince che vengono previsti, pur non quantificandoli, “sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni”.
Tali risparmi di spesa non possono essere raggiunti se non con una riduzione della spesa in argomento legata ad una precisa data di riferimento (30 aprile 2010).
Ancora “…la norma non formula distinzioni legate all’ammontare percepito in relazione al limite massimo edittale (come determinato in base ai parametri del D.M. Interno 20 maggio 2005) e quindi un’interpretazione differente e più permissiva traviserebbe la volontà legislativa.”
Quindi i compensi per l’organo di revisione per gli anni 2011, 2012 e 2013, non possono superare gli importi dei medesimi risultanti al 30 aprile 2010, ridotti del 10%.
DIRITTO
L’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 prescrive che “Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma….”
Il quesito posto è stato già oggetto di precedenti pronunce in materia da parte di alcune Sezioni regionali di controllo.
In particolare la Sezione regionale di controllo per la Toscana si è già pronunciata sull’applicazione dell’art.6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, in riferimento al compenso dell’organo di revisione, giusta delibera n. 204/2010/PAR del 9 dicembre 2010, che questa Sezione fa propria nei contenuti, in cui si ribadisce che “nel merito, …L’intento del legislatore è palesemente indirizzato alla riduzione dei costi amministrativi e politici dell’apparato pubblico, difatti l’art. 6 citato è rubricato ‘Riduzione dei costi degli apparati amministrativi’ ”; la norma in esame non può quindi che “riferirsi alla misura dei compensi come determinata ad una data specifica”. Riferendosi alla nota di lettura del Senato alla L. 122/10, si evince che vengono previsti, pur non quantificandoli, “sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni”.
Tali risparmi di spesa non possono essere raggiunti se non con una riduzione della spesa in argomento legata ad una precisa data di riferimento (30 aprile 2010).
Ancora “…la norma non formula distinzioni legate all’ammontare percepito in relazione al limite massimo edittale (come determinato in base ai parametri del D.M. Interno 20 maggio 2005) e quindi un’interpretazione differente e più permissiva traviserebbe la volontà legislativa.”
Quindi i compensi per l’organo di revisione per gli anni 2011, 2012 e 2013, non possono superare gli importi dei medesimi risultanti al 30 aprile 2010, ridotti del 10%.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Taglio 10%: sì o no?
Buongiorno, sono revisore in due comuni e nuovo del Forum.
Vedo che per l'argomento non avete menzionato la L. 35 del 05/04/2012 (art. 35 co. 2bis).
Secondo alcuni con non solo la carica "onorifica" - art. 6 co. 2 DL 78/2010 - ma anche la riduzione del 10% del compenso - co. 3 - non si applica agli organi di revisione degli ee.ll.
Si veda:
denaro.it/blog/2012/04/06/sotto-i-riflettori-enti-locali-e-tagli-ai-compensi-dei-revisori/#comment-6338
La cosa per me non è affatto chiara.
Vedo che per l'argomento non avete menzionato la L. 35 del 05/04/2012 (art. 35 co. 2bis).
Secondo alcuni con non solo la carica "onorifica" - art. 6 co. 2 DL 78/2010 - ma anche la riduzione del 10% del compenso - co. 3 - non si applica agli organi di revisione degli ee.ll.
Si veda:
denaro.it/blog/2012/04/06/sotto-i-riflettori-enti-locali-e-tagli-ai-compensi-dei-revisori/#comment-6338
La cosa per me non è affatto chiara.
Pietro Speranzoni- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 02.05.12
Località : Modena
Taglio
E' stato detto e scritto di tutto ma ahime' la parola fine l'ha posta la Corte dei conti a sezioni unite stabilendone la debenza del taglio
obbligo riduzione compenso revisori
Scusa Paolo, potresti postare gli estremi della sentenza a S.U. della Corte dei conti che avrebbe posto fine alla diatriba sulla riduzione del 10% del compenso dei revisori?!?
Secondo voi, volendo sposare la tesi positiva (a favore della riduzione), l'obbligo di riduzione del compenso varrebbe anche nel caso in cui, a seguito di incremento demografico, un Comune sia passato da una classe demografica più bassa ad una superiore, per la quale l'apposito DM prevede importi differenti, chiaramente più alti rispetto a quelli corrisposti al revisore precedentemente in carica, in quanto riparametrati con riguardo ad una classe demografica di appartenenza più bassa????
Secondo voi, volendo sposare la tesi positiva (a favore della riduzione), l'obbligo di riduzione del compenso varrebbe anche nel caso in cui, a seguito di incremento demografico, un Comune sia passato da una classe demografica più bassa ad una superiore, per la quale l'apposito DM prevede importi differenti, chiaramente più alti rispetto a quelli corrisposti al revisore precedentemente in carica, in quanto riparametrati con riguardo ad una classe demografica di appartenenza più bassa????
peppe28- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 04.05.12
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