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Vigilanza e disagio cumulabili
Il Tribunale di Verona e quello di Rimini sono entrate nel merito delle indennità spettanti al personale dell'area della vigilanza.
I due tribunali, con le due sentenze pronunciate il 23 febbraio e il 1° marzo 2012, hanno stabilito che è possibile corrispondere al personale della Polizia locale anche l'indennità di disagio, in aggiunta a quella di vigilanza.
La Ragioneria dello Stato e l'Aran sono del parere che il personale dell'area della vigilanza è adeguatamente tutelato per la specificità delle prestazioni richieste e per l'impegno, la gravosità dei compiti e le responsabilità connesse, attraverso l'indennità di vigilanza.
Di conseguenza, il cumulo della predetta indennità con quella di disagio è possibile solo in casi molto limitati.
Nelle due sentenze citate, i giudici hanno ritenuta legittima la corresponsione dell'indennità di disagio al personale della Polizia locale.
I giudici del tribunale di Verona hanno chiarito che le due indennità "sono dirette a compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, le quali non sono necessariamente coincidenti". L'indennità di disagio ha la funzione di compensare particolari situazioni di lavoro più gravose (turni, rischi, reperibilità, esposizione a intemperie e agenti atmosferici), mentre l'indennità di vigilanza ha la funzione di attribuire un riconoscimento economico per lo svolgimento di particolari funzioni, che comportano particolari responsabilità.
Pertanto, i contratti collettivi che riconoscono l'indennità di disagio al personale della vigilanza non risultano affetti da nullità ai sensi dell'articolo 40 del Dlgs 165/2001, per contrasto con norme imperative o con i vincoli dettati dalla contrattazione nazionale.
Dello stesso parere è il tribunale di Rimini.
Fonte :Almacentroservizi
I due tribunali, con le due sentenze pronunciate il 23 febbraio e il 1° marzo 2012, hanno stabilito che è possibile corrispondere al personale della Polizia locale anche l'indennità di disagio, in aggiunta a quella di vigilanza.
La Ragioneria dello Stato e l'Aran sono del parere che il personale dell'area della vigilanza è adeguatamente tutelato per la specificità delle prestazioni richieste e per l'impegno, la gravosità dei compiti e le responsabilità connesse, attraverso l'indennità di vigilanza.
Di conseguenza, il cumulo della predetta indennità con quella di disagio è possibile solo in casi molto limitati.
Nelle due sentenze citate, i giudici hanno ritenuta legittima la corresponsione dell'indennità di disagio al personale della Polizia locale.
I giudici del tribunale di Verona hanno chiarito che le due indennità "sono dirette a compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, le quali non sono necessariamente coincidenti". L'indennità di disagio ha la funzione di compensare particolari situazioni di lavoro più gravose (turni, rischi, reperibilità, esposizione a intemperie e agenti atmosferici), mentre l'indennità di vigilanza ha la funzione di attribuire un riconoscimento economico per lo svolgimento di particolari funzioni, che comportano particolari responsabilità.
Pertanto, i contratti collettivi che riconoscono l'indennità di disagio al personale della vigilanza non risultano affetti da nullità ai sensi dell'articolo 40 del Dlgs 165/2001, per contrasto con norme imperative o con i vincoli dettati dalla contrattazione nazionale.
Dello stesso parere è il tribunale di Rimini.
Fonte :Almacentroservizi
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