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raggiungimento dei 36 mesi-stabilizzazione-conversione contratto a T.I.

2 partecipanti

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raggiungimento dei 36 mesi-stabilizzazione-conversione contratto a T.I. Empty raggiungimento dei 36 mesi-stabilizzazione-conversione contratto a T.I.

Messaggio  voglioilposto Mer 28 Mar 2012 - 7:58

Salve.
Lavoro come un vigile stagionale da dieci anni,e superati diversi concorsi dal 2000 ad oggi e sono riuscito a superare abbondantemente la soglia dei 36 mesi di servizio. Very Happy
Le volevo chiedere se le norme sulla stabilizzazione possono esser valide anche per il mio caso o in caso contrario,se posso intraprendere qualche altra strada per poter esercitare,se vi sono le condizioni,eventuali diritti acquisiti.
La ringrazio anticipatamente.

voglioilposto

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raggiungimento dei 36 mesi-stabilizzazione-conversione contratto a T.I. Empty Contratto

Messaggio  Paolo Gros Mer 28 Mar 2012 - 23:04


decorrere dal 1º gennaio 2008, è prevista un'ulteriore ipotesi in presenza della quale il contratto si considera a tempo indeterminato, cioè qualora il rapporto di lavoro a termine fra lo stesso lavoratore e datore di lavoro prosegua oltre il periodo complessivo indicato all'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001, ossia 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, nel nuovo testo come sostituito dalla legge finanziaria per il 2008, riconduce il regime del tempo determinato nel pubblico impiego alla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e quindi appunto al citato D.Lgs. n. 368/2001[1].

L'art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, ha stabilito, peraltro, che in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni possibilità e sanzione.

Da una lettura combinata delle due normative, emerge dunque nel pubblico impiego il divieto di prorogare o rinnovare il rapporto di lavoro tra la stessa amministrazione e lo stesso dipendente, per mansioni equivalenti, per più di 36 mesi, esclusa la conversione del rapporto a tempo indeterminato

Il processo di stabilizzazione negli enti locali quindi e' atto volontario della PA qualora ne ricorrano i casi ed i requisiti.

Riporto nel merito :

Il quesito del giorno - Stabilizzazione fino al 2012
di Arturo Bianco

La proroga dei termini entro cui le pubbliche amministrazioni possono stabilizzare il personale precario non determina alcuno spostamento né alcun ampliamento dei requisiti per potere essere assunti a tempo indeterminato. L'articolo 17 del decreto legge 78/09 permette di stabilizzare il personale precario nel triennio 2010/2012, mentre in base alle leggi finanziarie del 2007 e del 2008 questa possibilità si sarebbe chiusa il prossimo 31 dicembre.

Ma le nuove disposizioni non modificano i requisiti. Per avere accesso alla stabilizzazione occorre avere o avere avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, non di natura dirigenziale. In via interpretativa è poi stata esclusa la stabilizzazione per i responsabili assunti in base all'articolo 110 del testo unico degli enti locali e per i dipendenti degli uffici di staff degli organi politici. Restano anche fuori i dipendenti utilizzati in base a contratti di somministrazione e quelli alle dipendenze di soggetti, come le coop, che hanno avuto un rapporto di appalto della gestione di un servizio con l'ente.

Inoltre è necessario avere un'anzianità triennale, che deve maturare entro i termini previsti dalle disposizioni. Si tratta di: essere in servizio al 1° gennaio 2007 e avere maturato a quel momento l'anzianità triennale; essere in servizio al 1° gennaio 2007 e maturare il requisito dell'anzianità triennale sulla base di contratti stipulati o prorogati entro il 29 settembre 2006; essere in servizio al 1° gennaio 2008 e maturare il requisito dell'anzianità triennale sulla base di contratti stipulati o prorogati entro il 28 settembre 2007; essere stati in servizio per almeno tre anni nel quinquennio precedente il 2007, cioè dal 2002.


Quali sono i termini della proroga della stabilizzazione dei precari pubblici introdotta dalla manovra d'estate? In particolare, possono aspirare a essere assunti a tempo indeterminato i lavoratori assunti a termine nell'ottobre del 2007? Se i dipendenti hanno ottenuto il contratto a tempo determinato superando un concorso pubblico, dovranno superare un altro concorso per l'assunzione a tempo indeterminato? L'ente può procedere alla stabilizzazione senza bandire un concorso? O può bandire, per esempio, un concorso riservato? La pubblica amministrazione può decidere discrezionalmente se procedere alla stabilizzazione? Oppure, se i dipendenti sono in possesso dei requisiti, è tenuta ad assumerli a tempo indeterminato?
Risposta
La proroga dei termini entro cui le pubbliche amministrazioni possono stabilizzare il personale precario non determina alcuno spostamento né alcun ampliamento dei requisiti per potere essere assunti a tempo indeterminato. L'articolo 17 del decreto legge 78/09 permette di stabilizzare il personale precario nel triennio 2010/2012, mentre in base alle leggi finanziarie del 2007 e del 2008 questa possibilità si sarebbe chiusa il prossimo 31 dicembre.

Ma le nuove disposizioni non modificano i requisiti. Per avere accesso alla stabilizzazione occorre avere o avere avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, non di natura dirigenziale. In via interpretativa è poi stata esclusa la stabilizzazione per i responsabili assunti in base all'articolo 110 del testo unico degli enti locali e per i dipendenti degli uffici di staff degli organi politici. Restano anche fuori i dipendenti utilizzati in base a contratti di somministrazione e quelli alle dipendenze di soggetti, come le coop, che hanno avuto un rapporto di appalto della gestione di un servizio con l'ente.

Inoltre è necessario avere un'anzianità triennale, che deve maturare entro i termini previsti dalle disposizioni. Si tratta di: essere in servizio al 1° gennaio 2007 e avere maturato a quel momento l'anzianità triennale; essere in servizio al 1° gennaio 2007 e maturare il requisito dell'anzianità triennale sulla base di contratti stipulati o prorogati entro il 29 settembre 2006; essere in servizio al 1° gennaio 2008 e maturare il requisito dell'anzianità triennale sulla base di contratti stipulati o prorogati entro il 28 settembre 2007; essere stati in servizio per almeno tre anni nel quinquennio precedente il 2007, cioè dal 2002.

Per i dipendenti in possesso di questi requisiti soggettivi – e se vi sono posti vacanti nelle dotazioni organiche – le amministrazioni hanno due possibilità: possono riservare loro una quota non superiore al 40% dei posti messi a concorso; oppure "valorizzare" la loro esperienza in termini di punteggio nell'ambito di un concorso pubblico.

L'articolo 17 della manovra estende la possibilità di "valorizzare" l'esperienza maturata ai co.co.co. in servizio da almeno tre anni presso un qualsiasi ente, anche diverso da quello che sceglie di utilizzare questa possibilità. La "valorizzazione" dell'esperienza maturata come co.co.co. o come lavoratore subordinato e la riserva di posti nell'ambito di un concorso pubblico non sono due inediti: la Finanziaria 2008 le aveva infatti previste come possibilità alternative, da utilizzare entro il 2008, alla stabilizzazione diretta o tramite concorso riservato e il milleproroghe del 2009 aveva fatto slittare allo scorso 30 giugno 2009 il termine per poterle utilizzare.
La manovra estiva prevede inoltre la possibilità di assunzione diretta per i dipendenti assunti a tempo determinato in posti per i quali è previsto solo il possesso del titolo della scuola dell'obbligo. Devono però essere sottoposti a una prova di idoneità se non l'hanno già superata al momento dell'assunzione a tempo determinato.
In ogni caso, la stabilizzazione è sempre una facoltà discrezionale della Pa: non nasce alcun diritto in capo ai soggetti che sono in possesso dei requisiti per ottenerla.




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