Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/DESTINAZIONE ENTRATE PER ALIENAZIONE IMMOBILI
5 partecipanti
DESTINAZIONE ENTRATE PER ALIENAZIONE IMMOBILI
Chissà quante volte è stato trattato questo problema....ma quale può essere la destinazione di queste entrate al TIT IV ? ad es.. copertura di debiti f.b., diminuzione del debito, ovviamente per ulteriori investimenti, quali altri?
serio- Messaggi : 526
Data d'iscrizione : 21.07.11
Destinazione
Ci dice la Corte piemonte:
In primo luogo va ricordato che i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali non possono essere utilizzati per spese diverse dagli investimenti, se
non nei casi e nei limiti previsti da specifiche norme di legge, come dall’art. 2,
comma 8, della legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008), ovvero nelle ipotesi in occorra provvedere al mantenimento degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193,
commi 2 e 3 del TUEL).
In materia di edilizia residenziale, oltre a tale criterio generale, viene in rilievo un
vero e proprio vincolo di destinazione posto dal legislatore al comma 3 del già citato
art. 16 del D.L. n. 786 del 1981, ove, una volta affermato al comma precedente il
principio del pareggio fra entrate e uscite, si precisa che l’eventuale avanzo, riferito
agli stanziamenti risultanti dal bilancio consuntivo dovrà essere impiegato
esclusivamente per il finanziamento di investimenti di eguale natura. Si ricorda che,
ai sensi del primo comma, sono poste specifiche annotazioni sugli stanziamenti di
bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione di diritto
di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive
e terziarie.
I proventi derivanti dal trasferimento dei diritti in parola sono assoggettati dunque
a un vincolo di destinazione, dovendo essere reimpiegati esclusivamente nel
finanziamento di interventi di eguale natura. Fra detti diritti deve ritenersi inclusa
anche la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà piena,
trattandosi pur sempre di un’alienazione Il vincolo di destinazione trova giustificazione nella funzione sociale della proprietà
e nella accessibilità a tutti della stessa (art. 42, comma 2 della Costituzione) che i
comuni, attraverso le proprie politiche di edilizia residenziale pubblica, sono
chiamati ad assicurare, garantendo il diritto alla casa a prezzi accessibili anche per i
non abbienti e calmierando, nel contempo, i prezzi di mercato (cfr. Sezione
controllo Veneto, del. n. 98/2009; Sezione controllo Lombardia, del. n. 94/2011;
Sezione controllo Basilicata, del. n. 28/2011).
E’ inoltre da tener presente, come ricordato nelle due delibere da ultimo citate, che
il legislatore, con la disposizione contenuta nel comma 28 dell’art. 3 della legge n.
350/2003, ha stabilito che gli enti locali “hanno facoltà di utilizzare le entrate
derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i
beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente”, connesse alle finalità
di cui all'articolo 187, comma 2, del TUEL. Le somme in parola possono essere
ulteriormente utilizzate, a partire dal 1° gennaio 2005, anche per il rimborso della
quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui (art. 1, comma 66, legge
30 dicembre 2004, n. 311).
In primo luogo va ricordato che i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali non possono essere utilizzati per spese diverse dagli investimenti, se
non nei casi e nei limiti previsti da specifiche norme di legge, come dall’art. 2,
comma 8, della legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008), ovvero nelle ipotesi in occorra provvedere al mantenimento degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193,
commi 2 e 3 del TUEL).
In materia di edilizia residenziale, oltre a tale criterio generale, viene in rilievo un
vero e proprio vincolo di destinazione posto dal legislatore al comma 3 del già citato
art. 16 del D.L. n. 786 del 1981, ove, una volta affermato al comma precedente il
principio del pareggio fra entrate e uscite, si precisa che l’eventuale avanzo, riferito
agli stanziamenti risultanti dal bilancio consuntivo dovrà essere impiegato
esclusivamente per il finanziamento di investimenti di eguale natura. Si ricorda che,
ai sensi del primo comma, sono poste specifiche annotazioni sugli stanziamenti di
bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione di diritto
di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive
e terziarie.
I proventi derivanti dal trasferimento dei diritti in parola sono assoggettati dunque
a un vincolo di destinazione, dovendo essere reimpiegati esclusivamente nel
finanziamento di interventi di eguale natura. Fra detti diritti deve ritenersi inclusa
anche la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà piena,
trattandosi pur sempre di un’alienazione Il vincolo di destinazione trova giustificazione nella funzione sociale della proprietà
e nella accessibilità a tutti della stessa (art. 42, comma 2 della Costituzione) che i
comuni, attraverso le proprie politiche di edilizia residenziale pubblica, sono
chiamati ad assicurare, garantendo il diritto alla casa a prezzi accessibili anche per i
non abbienti e calmierando, nel contempo, i prezzi di mercato (cfr. Sezione
controllo Veneto, del. n. 98/2009; Sezione controllo Lombardia, del. n. 94/2011;
Sezione controllo Basilicata, del. n. 28/2011).
E’ inoltre da tener presente, come ricordato nelle due delibere da ultimo citate, che
il legislatore, con la disposizione contenuta nel comma 28 dell’art. 3 della legge n.
350/2003, ha stabilito che gli enti locali “hanno facoltà di utilizzare le entrate
derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i
beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente”, connesse alle finalità
di cui all'articolo 187, comma 2, del TUEL. Le somme in parola possono essere
ulteriormente utilizzate, a partire dal 1° gennaio 2005, anche per il rimborso della
quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui (art. 1, comma 66, legge
30 dicembre 2004, n. 311).
Re: DESTINAZIONE ENTRATE PER ALIENAZIONE IMMOBILI
Paolo Gros ha scritto:Ci dice la Corte piemonte:
In primo luogo va ricordato che i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali non possono essere utilizzati per spese diverse dagli investimenti, se
non nei casi e nei limiti previsti da specifiche norme di legge, come dall’art. 2,
comma 8, della legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008), ovvero nelle ipotesi in occorra provvedere al mantenimento degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193,
commi 2 e 3 del TUEL).
In materia di edilizia residenziale, oltre a tale criterio generale, viene in rilievo un
vero e proprio vincolo di destinazione posto dal legislatore al comma 3 del già citato
art. 16 del D.L. n. 786 del 1981, ove, una volta affermato al comma precedente il
principio del pareggio fra entrate e uscite, si precisa che l’eventuale avanzo, riferito
agli stanziamenti risultanti dal bilancio consuntivo dovrà essere impiegato
esclusivamente per il finanziamento di investimenti di eguale natura. Si ricorda che,
ai sensi del primo comma, sono poste specifiche annotazioni sugli stanziamenti di
bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione di diritto
di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive
e terziarie.
I proventi derivanti dal trasferimento dei diritti in parola sono assoggettati dunque
a un vincolo di destinazione, dovendo essere reimpiegati esclusivamente nel
finanziamento di interventi di eguale natura. Fra detti diritti deve ritenersi inclusa
anche la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà piena,
trattandosi pur sempre di un’alienazione Il vincolo di destinazione trova giustificazione nella funzione sociale della proprietà
e nella accessibilità a tutti della stessa (art. 42, comma 2 della Costituzione) che i
comuni, attraverso le proprie politiche di edilizia residenziale pubblica, sono
chiamati ad assicurare, garantendo il diritto alla casa a prezzi accessibili anche per i
non abbienti e calmierando, nel contempo, i prezzi di mercato (cfr. Sezione
controllo Veneto, del. n. 98/2009; Sezione controllo Lombardia, del. n. 94/2011;
Sezione controllo Basilicata, del. n. 28/2011).
E’ inoltre da tener presente, come ricordato nelle due delibere da ultimo citate, che
il legislatore, con la disposizione contenuta nel comma 28 dell’art. 3 della legge n.
350/2003, ha stabilito che gli enti locali “hanno facoltà di utilizzare le entrate
derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i
beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente”, connesse alle finalità
di cui all'articolo 187, comma 2, del TUEL. Le somme in parola possono essere
ulteriormente utilizzate, a partire dal 1° gennaio 2005, anche per il rimborso della
quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui (art. 1, comma 66, legge
30 dicembre 2004, n. 311).
Si parla in effetti di trasformazione del diritto di superficie in pieno diritto di proprietà ...per terreni che il comune ha aquisito quasi gratuitamente ( costo simbolico di alcune lire al metro quadro) a seguito di una convenzione fatta con un privato per una lottizzazione, sui quali una società ha costruito abitazioni polpolari residenziali riservando all'ente il diritto di superficie per 99 anni, allo scadere dei quali il comune diviene pieno proprietario anche delle relative costruzioni.....quindi i ricavi fatti dalla cessione dei diritto di superficie sarebbero tutte plusvalenze?
serio- Messaggi : 526
Data d'iscrizione : 21.07.11
Alienazioni
quindi i ricavi fatti dalla cessione dei diritto di superficie sarebbero tutte plusvalenze
Re: DESTINAZIONE ENTRATE PER ALIENAZIONE IMMOBILI
parere corte conti 18 4 2012 in materia alienazioni
Al fine di estinguere anticipatamente contratti di mutuo, le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali (art. 199, lett. f, TUEL) possono essere destinate al rimborso della quota di capitale residua, ma non al pagamento dell’indennizzo dovuto all’istituto mutante che, dal punto di vista giuscontabile, costituisce un onere straordinario di gestione corrente da allocare al titolo I della spesa.
Al fine di estinguere anticipatamente contratti di mutuo, le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali (art. 199, lett. f, TUEL) possono essere destinate al rimborso della quota di capitale residua, ma non al pagamento dell’indennizzo dovuto all’istituto mutante che, dal punto di vista giuscontabile, costituisce un onere straordinario di gestione corrente da allocare al titolo I della spesa.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
CORTE CONTI
Scusami, quale Corte dei Conti? Mi interessa molto perchè vorrei proprio destinare i proventi delle alienazioni all'estinzione anticipata dei mutui. Grazie
stefy- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 03.05.11
PER FRANCODAN
Cortesemente potresti darmi indicazioni più precise riguardo al parere della Corte dei Conti del 18.4.2012 in materia di alienazioni? Quale Corte dei Conti lo ha emesso e il n. della delibera, oppure addirittura postare il testo della delibera stessa se lo hai? Grazie mille.
stefy- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 03.05.11
Re: DESTINAZIONE ENTRATE PER ALIENAZIONE IMMOBILI
http://dl.dropbox.com/u/54981372/Corte%20dei%20Conti%20del%2018.4.2012.pdf
carrufo- Messaggi : 115
Data d'iscrizione : 15.09.10
Re: DESTINAZIONE ENTRATE PER ALIENAZIONE IMMOBILI
avevo inviato nella posta personale la delibera che comunque è stata da altri postata...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin