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TUTTE LE NOVITA' IMU DEL DL SEMPLIFICAZIONI
Hanno praticamente riscritto i punti cardine della norma.
in questo link http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
potete scaricare :
- TESTO EMENDAMENTI GOVERNO AL DL SEMPLIFICAZIONI (se porranno la questione di fiducia quindi i testi resteranno questi)
- SPECIFICHE IMU (TESTO AGGIORNATO (STRALCIO IMU) del D.Lgs 23/2011 e Legge 214/2011 con gli emendamenti presentati il 29/03/2012 dai relatori, Antonio Azzollini (Pdl) e Mario Baldassarri (Terzo Polo), in commissione al Senato con l’appoggio del Governo, alla legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
In questo link http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=556
potete scaricare
- Regolamento IMU aggiornato con tutte le modifiche sopra descritte
IN SINTESI SI STABILISCE
- PRESUPPOSTO IMPOSTA : L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa ; restano ferme le definizioni di cui all’art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
- ESENZIONE i fabbricati rurali ad uso strumentale in comuni situati al di sopra dei mille metri di altitudine
- ESENTI IMMOBILI COMUNALI : Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio, come stabilito all’art.13, comma 11 legge 22 dicembre 2011 n. 214
- RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione
- DICHIARAZIONI - I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con in decreto di cui all’articolo 9, comma6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’art. 37, comma 55, del DL n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06, e dell’art. 1, comma 104 della legge n. 296/06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 luglio 2012.
- Entro il 30 settembre 2012 , sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art.172, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 e art.1, comma 169 della legge 296/2006, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo
in questo link http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
potete scaricare :
- TESTO EMENDAMENTI GOVERNO AL DL SEMPLIFICAZIONI (se porranno la questione di fiducia quindi i testi resteranno questi)
- SPECIFICHE IMU (TESTO AGGIORNATO (STRALCIO IMU) del D.Lgs 23/2011 e Legge 214/2011 con gli emendamenti presentati il 29/03/2012 dai relatori, Antonio Azzollini (Pdl) e Mario Baldassarri (Terzo Polo), in commissione al Senato con l’appoggio del Governo, alla legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
In questo link http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=556
potete scaricare
- Regolamento IMU aggiornato con tutte le modifiche sopra descritte
IN SINTESI SI STABILISCE
- PRESUPPOSTO IMPOSTA : L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa ; restano ferme le definizioni di cui all’art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
- ESENZIONE i fabbricati rurali ad uso strumentale in comuni situati al di sopra dei mille metri di altitudine
- ESENTI IMMOBILI COMUNALI : Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio, come stabilito all’art.13, comma 11 legge 22 dicembre 2011 n. 214
- RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione
- DICHIARAZIONI - I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con in decreto di cui all’articolo 9, comma6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’art. 37, comma 55, del DL n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06, e dell’art. 1, comma 104 della legge n. 296/06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 luglio 2012.
- Entro il 30 settembre 2012 , sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art.172, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 e art.1, comma 169 della legge 296/2006, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo
Re: TUTTE LE NOVITA' IMU DEL DL SEMPLIFICAZIONI
Ai seguenti LINK potete scaricare :
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=457
- testo emendamento 1.900 – “STRALCIO IMU” su cui è stata posta la questione di fiducia conversione del decreto-legge n. 16, interamente sostitutivo del ddl 3184 semplificazioni tributarie
- testo art.13 L.214/2011 integrato con modifiche emendamento 1.900
- regolamento con modifiche emendamento 1.900
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=457
- testo emendamento 1.900 – “STRALCIO IMU” su cui è stata posta la questione di fiducia conversione del decreto-legge n. 16, interamente sostitutivo del ddl 3184 semplificazioni tributarie
- testo art.13 L.214/2011 integrato con modifiche emendamento 1.900
- regolamento con modifiche emendamento 1.900
Re: TUTTE LE NOVITA' IMU DEL DL SEMPLIFICAZIONI
bel lavoro!
il pdf con il testo in rosso e i richiami alle leggi è davvero molto utile
grazie
il pdf con il testo in rosso e i richiami alle leggi è davvero molto utile
grazie
A380- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 08.07.11
Località : Trentino
imu
sono proprietario di un appartamento nella città di Taranto dove vive mia figlia studentessa universitaria io insieme a mia moglie mi sono trasferito a Verona prendendone la residenza e abitando in un appartamento in affitto. Vorrei sapere la mia proprietà risulta con il pagamento dell'IMU sempre come prima casa? Grazie.
FABIANA conversano- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 02.04.12
Imu
No , tale abitazione in cui non vi e' residenza e dimora , a nulla rilevando che sia in uso alla figlia, scontera' l'Imu ordinaria seconda casa.
Re: TUTTE LE NOVITA' IMU DEL DL SEMPLIFICAZIONI
Ai seguenti Link
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=556
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
E' disponibile la documentazione completa IMU che tiene conto di tutte le modifiche apportate al Senato in sede di conversione del DL 16/2012 ed ora alla camera, e pertanto restiamo in attesa della conversione definitiva entro il 01.05.2012 per vedere se saranno necessari altri aggiustamenti.
Gli aggiornamenti principali sono :
1 ) nel regolamento IMU è stata esclusa la parte riguardante gli F/2 dai fabbricati inserendo il riferimento all'art.12 aree edificabili con il principio di ragguaglio
Questo perchè se la linea del governo è quella dell'esenzione per gli F/2 (come da scheda di lettura del senato) si potrebbero avere problemi in quanto il regolamento comunale non può intervenire sulla individuazione delle fattispecie imponibili e sui soggetti passivi (anche su consiglio di paolo)
Quindi non avendo espressamente disposto l'esenzione ma solamente conferma di rendita zero (salvo altre modifiche alla camera) si propone di deliberare le modalità di calcolo del valore venale in funzione del fatto che le categorie F, per il potenziale edificatorio che esprimono nonché per il valore stesso dell'immobile, debbono essere sottoposte a tassazione come aree edificabili.
Pertanto la linea di comportamento dovrebbe essere che tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, debbono scontare la prevista tassazione, in alternativa debbono essere privati di tale potenziale edificatorio, su conforme dichiarazione del proprietario, solo così il fabbricato collabente perde il suo valore venale.
Questo evidentemente può esporre a ricorsi e contenzioso ma mi pare comunque doversoso poiche' e' categoria di elusione
2 ) E' stata aggiunta la parte che regolamenta l'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lettera i) D.Lgs. 504/92 (immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3 ) Sono stati adeguati i tempi di presentazione delle dichiarazioni sostitutive a 90 giorni dalla data in cui si é verificata la fattispecie impositiva, in analogia ai tempi delle dichiarazioni IMU
4 ) Sono stati adeguati tutti i testi deliberativi, compreso testo F/2
5 ) E' stato predisposto l'elenco dei comuni montani e parzialemente montani ISTAT
6 ) E' stato aggiornato il prgramma di calcolo IMU
7 ) E' stato pubblicato il testo coordinato del D.Lgs 23/2011 e DL 201/2011 con le modifiche apportate in Senato alla conversione del DL 16/2012
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=556
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
E' disponibile la documentazione completa IMU che tiene conto di tutte le modifiche apportate al Senato in sede di conversione del DL 16/2012 ed ora alla camera, e pertanto restiamo in attesa della conversione definitiva entro il 01.05.2012 per vedere se saranno necessari altri aggiustamenti.
Gli aggiornamenti principali sono :
1 ) nel regolamento IMU è stata esclusa la parte riguardante gli F/2 dai fabbricati inserendo il riferimento all'art.12 aree edificabili con il principio di ragguaglio
Questo perchè se la linea del governo è quella dell'esenzione per gli F/2 (come da scheda di lettura del senato) si potrebbero avere problemi in quanto il regolamento comunale non può intervenire sulla individuazione delle fattispecie imponibili e sui soggetti passivi (anche su consiglio di paolo)
Quindi non avendo espressamente disposto l'esenzione ma solamente conferma di rendita zero (salvo altre modifiche alla camera) si propone di deliberare le modalità di calcolo del valore venale in funzione del fatto che le categorie F, per il potenziale edificatorio che esprimono nonché per il valore stesso dell'immobile, debbono essere sottoposte a tassazione come aree edificabili.
Pertanto la linea di comportamento dovrebbe essere che tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, debbono scontare la prevista tassazione, in alternativa debbono essere privati di tale potenziale edificatorio, su conforme dichiarazione del proprietario, solo così il fabbricato collabente perde il suo valore venale.
Questo evidentemente può esporre a ricorsi e contenzioso ma mi pare comunque doversoso poiche' e' categoria di elusione
2 ) E' stata aggiunta la parte che regolamenta l'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lettera i) D.Lgs. 504/92 (immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3 ) Sono stati adeguati i tempi di presentazione delle dichiarazioni sostitutive a 90 giorni dalla data in cui si é verificata la fattispecie impositiva, in analogia ai tempi delle dichiarazioni IMU
4 ) Sono stati adeguati tutti i testi deliberativi, compreso testo F/2
5 ) E' stato predisposto l'elenco dei comuni montani e parzialemente montani ISTAT
6 ) E' stato aggiornato il prgramma di calcolo IMU
7 ) E' stato pubblicato il testo coordinato del D.Lgs 23/2011 e DL 201/2011 con le modifiche apportate in Senato alla conversione del DL 16/2012
Re: TUTTE LE NOVITA' IMU DEL DL SEMPLIFICAZIONI
le novità sono infinite...si parla a cura del relatore di un emendamento che preveda 3 rate per il pagamento della solo imu prima casa (giugno - settembre dicembre)e di emendamenti per parificare gli immobili di separati e anziani in casa di riposo alla prima casa....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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