Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/patto stabilità
patto stabilità
Gli accordi bonari non limano il Patto
Per accelerare il pagamento di debiti commerciali, le pubbliche amministrazioni potranno utilizzare l'istituto della compensazione e cedere i propri crediti in pagamento.
Il comma 3-bis dell'articolo 35, introdotto in sede di conversione del decreto Liberalizzazioni, stabilisce infatti che le Pa sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso la compensazione, la cessione di crediti in pagamento o con transazioni condizionate alla rinuncia a interessi e rivalutazione monetaria.
Le nuove disposizioni, pur inserite nell'ambito delle misure previste per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, sembrerebbero applicarsi (visto il loro tenore letterale) anche agli enti locali.
Ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del Codice civile, la compensazione è l'istituto giuridico attraverso il quale si estinguono due obbligazioni reciproche di pari importo (o per entità corrispondenti) a condizione che siano certe, liquide ed esigibili.
Con la cessione del credito invece, il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché lo stesso non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (articolo 1260).
Se la composizione bonaria delle rispettive ragioni di debito e credito costituisce strumento deflattivo dei contenziosi commerciali, occorre però riflettere sulle conseguenze contabili e in tema di rispetto dei vincoli di finanza pubblica che l'applicazione di questa norma produrrebbe negli enti locali.
Poiché il bilancio di previsione va redatto secondo i principi di universalità e integrità (articolo 151 Tuel), l'ordinamento degli enti locali impone la corretta rappresentazione di tutte le voci di entrata e di uscita e vieta la compensazione di partite di segno contrario. La compensazione di credito e debito comporta la registrazione di accertamenti e impegni e delle relative movimentazioni finanziarie (reversali e mandati di pagamento), che pertanto vanno integralmente rappresentate anche per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
Ad analoga conclusione si arriva in caso di cessione di credito in pagamento.
Le regole della contabilità finanziaria degli enti locali impongono infatti l'incasso al lordo del credito ceduto e la contestuale imputazione tra le spese sia del debito che con esso si intende estinguere che degli eventuali oneri finanziari posti a proprio carico.
L'eventuale applicazione agli enti locali della norma introdotta dal comma 3-bis non consentirebbe dunque l'alleggerimento dei vincoli di finanza pubblica; semmai, la conclusione di accordi transattivi condizionati alla rinuncia a interessi e rivalutazione monetaria ridurrebbe gli oneri per ritardati pagamenti e, come detto sopra, costituirebbe elemento deflattivo del contenzioso.
Per accelerare il pagamento di debiti commerciali, le pubbliche amministrazioni potranno utilizzare l'istituto della compensazione e cedere i propri crediti in pagamento.
Il comma 3-bis dell'articolo 35, introdotto in sede di conversione del decreto Liberalizzazioni, stabilisce infatti che le Pa sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso la compensazione, la cessione di crediti in pagamento o con transazioni condizionate alla rinuncia a interessi e rivalutazione monetaria.
Le nuove disposizioni, pur inserite nell'ambito delle misure previste per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, sembrerebbero applicarsi (visto il loro tenore letterale) anche agli enti locali.
Ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del Codice civile, la compensazione è l'istituto giuridico attraverso il quale si estinguono due obbligazioni reciproche di pari importo (o per entità corrispondenti) a condizione che siano certe, liquide ed esigibili.
Con la cessione del credito invece, il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché lo stesso non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (articolo 1260).
Se la composizione bonaria delle rispettive ragioni di debito e credito costituisce strumento deflattivo dei contenziosi commerciali, occorre però riflettere sulle conseguenze contabili e in tema di rispetto dei vincoli di finanza pubblica che l'applicazione di questa norma produrrebbe negli enti locali.
Poiché il bilancio di previsione va redatto secondo i principi di universalità e integrità (articolo 151 Tuel), l'ordinamento degli enti locali impone la corretta rappresentazione di tutte le voci di entrata e di uscita e vieta la compensazione di partite di segno contrario. La compensazione di credito e debito comporta la registrazione di accertamenti e impegni e delle relative movimentazioni finanziarie (reversali e mandati di pagamento), che pertanto vanno integralmente rappresentate anche per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
Ad analoga conclusione si arriva in caso di cessione di credito in pagamento.
Le regole della contabilità finanziaria degli enti locali impongono infatti l'incasso al lordo del credito ceduto e la contestuale imputazione tra le spese sia del debito che con esso si intende estinguere che degli eventuali oneri finanziari posti a proprio carico.
L'eventuale applicazione agli enti locali della norma introdotta dal comma 3-bis non consentirebbe dunque l'alleggerimento dei vincoli di finanza pubblica; semmai, la conclusione di accordi transattivi condizionati alla rinuncia a interessi e rivalutazione monetaria ridurrebbe gli oneri per ritardati pagamenti e, come detto sopra, costituirebbe elemento deflattivo del contenzioso.
emilio_ra- Messaggi : 84
Data d'iscrizione : 16.12.11
Argomenti simili
» Anticipazioni di Cassa, patto di stabilità
» PATTO STABILITA'
» patto stabilita - art. 1 comma 122 L. 220/2010
» PATTO STABILITA'
» patto stabilita - art. 1 comma 122 L. 220/2010
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin