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Verifica requisiti di ordine generale sui fornitori.
Buongiorno,
avrei la necessità di confrontarmi con qualcuno circa le attività di verifica dei requisiti dei fornitori (artt. 38-42, 116 - comma 1 e 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) al fine sia di iscrizione ad un Albo che di aggiudicazione di una fornitura.
Io scrivo da una società in house a totale partecipazione pubblica, che comunque è una società di diritto e che non rientra tra i gestori di pubblici servizi.Vi lascio immaginare la confusione che nasce da tale situazione...
In questo momento ho una difficoltà circa la verifica dello fallimentare dell'operatore economico.
Quanti di voi continuano a chiedere comunque il certificato alla Cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente?
Oppure ritenete tutti sufficiente la visura camerale?
grazie
avrei la necessità di confrontarmi con qualcuno circa le attività di verifica dei requisiti dei fornitori (artt. 38-42, 116 - comma 1 e 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) al fine sia di iscrizione ad un Albo che di aggiudicazione di una fornitura.
Io scrivo da una società in house a totale partecipazione pubblica, che comunque è una società di diritto e che non rientra tra i gestori di pubblici servizi.Vi lascio immaginare la confusione che nasce da tale situazione...
In questo momento ho una difficoltà circa la verifica dello fallimentare dell'operatore economico.
Quanti di voi continuano a chiedere comunque il certificato alla Cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente?
Oppure ritenete tutti sufficiente la visura camerale?
grazie
Sabrina Zerbi- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 02.04.12
Verifica
Pur in presenza di una previsione normativa quale è quella di cui all’art. 38 del codice dei contratti (D. Lgs. 163 del 2006) che dispone la possibilità di produrre una dichiarazione sostitutiva di conformità, così come previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000; in relazione alle procedure fallimentari, si debba accordare prevalenza all’orientamento giurisprudenziale, formatosi all’indomani della Legge n. 127 del 1997, in cui veniva affermata “l’insurrogabilità della richiesta della Certificazione della Cancelleria Fallimentare competente in ordine alla inesistenza di procedure liquidative, fallimentari o concorsuali”. Pertanto, l’ambito della certificazione della Cancelleria del Tribunale è oggettivamente più ampio rispetto ad una mera dichiarazione sostitutiva, in quanto questa coinvolge pendenze di procedure di fallimento e l’inesistenza di tali procedure nell’ultimo quinquennio, circostanze che possono essere sconosciute dal colui che rende tale dichiarazione.
Infatti, il legale rappresentante della società dichiara mediante l’atto notorio, circostanze a lui note, ma non su circostanze al medesimo sconosciute all’atto della sottoscrizione, quali ad esempio la sussistenza o meno di deliberazione giudiziale di un procedimento concorsuale che sia già stata adottata ma non ancora portata a conoscenza dell’interessato, ovvero la pendenza o meno di ricorsi di creditori od istanze al P.M. volte ad evidenziare lo stato di insolvenza e a far dichiarare il fallimento dell’imprenditore, procedure queste connotate dall’ufficiosità e dalla segretezza.
Tutto ciò comporta che solo il certificato della cancelleria fallimentare rappresentando, sul punto, la situazione in tempo reale fornisce agli effetti di legge idonea garanzia.
Pertanto, la clausola del bando di gara indica chiaramente la necessaria presenza del Certificato della Sezione Fallimentare del Tribunale, la cui mancanza comporta l’esclusione della gara.
Infatti, il legale rappresentante della società dichiara mediante l’atto notorio, circostanze a lui note, ma non su circostanze al medesimo sconosciute all’atto della sottoscrizione, quali ad esempio la sussistenza o meno di deliberazione giudiziale di un procedimento concorsuale che sia già stata adottata ma non ancora portata a conoscenza dell’interessato, ovvero la pendenza o meno di ricorsi di creditori od istanze al P.M. volte ad evidenziare lo stato di insolvenza e a far dichiarare il fallimento dell’imprenditore, procedure queste connotate dall’ufficiosità e dalla segretezza.
Tutto ciò comporta che solo il certificato della cancelleria fallimentare rappresentando, sul punto, la situazione in tempo reale fornisce agli effetti di legge idonea garanzia.
Pertanto, la clausola del bando di gara indica chiaramente la necessaria presenza del Certificato della Sezione Fallimentare del Tribunale, la cui mancanza comporta l’esclusione della gara.
Verifica requisiti di ordine generale sui fornitori.
Il problema è che ieri il Dirigente della cancelleria fallimentare di Aosta, ci ha detto che è improprio chiedere a loro il certificato in quanto non sono più depositari del registro dei fallimenti, che invece è stato consegnato al registro delle imprese.
Le procedure di fallimento vengono comunicate dalla Cancelleria alla Camera di commercio entro il giorno successivo.
Ci ha chiaramente detto che affidarci al risultato del loro certificato comporta una percentuale di rischio che non sia "attendibile" e che è solo tramite una visura in camerale che si ha evidenza dello stato di fallimento dell'operatore economico.
A questo punto mi chiedo se la cosa sia valida solo per Aosta...
Le procedure di fallimento vengono comunicate dalla Cancelleria alla Camera di commercio entro il giorno successivo.
Ci ha chiaramente detto che affidarci al risultato del loro certificato comporta una percentuale di rischio che non sia "attendibile" e che è solo tramite una visura in camerale che si ha evidenza dello stato di fallimento dell'operatore economico.
A questo punto mi chiedo se la cosa sia valida solo per Aosta...
Sabrina Zerbi- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 02.04.12
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