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2 partecipanti
Trasformazione contratto da part-time a full-time
Buongiorno! Sono un vigile urbano di ruolo dal dicembre 2010 e ho un contratto part-time da 25 ore settimanali, vorrei poter passare ad un full-time da 36 ore settimanali, che provvedimenti dovrebbe adottare l'ente affichè si possa effettuare il passaggio?
andrealungo- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 06.04.12
Part time
Nella realta' occorre modificare la dotazione organica con delibera di Gc in rifeimento al fabbisogno triennale di personale adottato.
Poiche' come scrivi il tuo contrato ab origine di assunzione e' part time il passaggio a full time costituisce nuova assunzione per cui oltre alle limitazioni di spesa di personale vigenti deve essere osservata anche la norma sul turn over
Poiche' come scrivi il tuo contrato ab origine di assunzione e' part time il passaggio a full time costituisce nuova assunzione per cui oltre alle limitazioni di spesa di personale vigenti deve essere osservata anche la norma sul turn over
chiarimenti
Se quindi, la GC delibera in incremento della dotazione organica dell'ente in relazione al fabbisogno triennale, è possibile effettuare il passaggio anche se risulta una nuova assunzione? L'ente dove presto servizio è un comune turistico, per poter garantire un adeguato servizio di vigilanza effettua diverse assunzioni tempo determinato a seguito di apposite selezioni (vengono assunti 3 o 4 agenti per circa 120 giorni ciascuno)! Può essere questa una motivazione in più affinchè si giustifichi il passaggio al full time? Come può immaginare in queste situzioni, la mole di lavoro si riflette per tutto l'anno.
andrealungo- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 06.04.12
Part time
Variata la dotazione occorre verificare di avere avuto cessazioni anno precedente ed applicare turn over 1a 1 in enti sotto i 5.000 ovvero nel limite del 20% della spesa cessati anno precedente.
normativa di riferimento
Mi potrebbe cortesemente dire qual'è la normativa/e di riferimento?
andrealungo- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 06.04.12
Turn over
Le procedure di mobilità tra enti sottoposti a limitazioni sulle assunzioni non rientrano nel limite del turn-over del 20% rispetto alla spesa delle cessazioni dell'anno precedente. La Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 80/2011, fissa i criteri e le regole per i trasferimenti del personale nell'anno in corso, dopo che il decreto legge della manovra estiva (Dl 78/2010) ha rivisto ancora una volta le norme sul contenimento della spesa di personale delle autonomie locali. L'introduzione della possibilità di assumere nel limite del 20% della spesa delle cessazioni intervenute nell'anno precedente ha spiazzato gli operatori. Da tempo infatti gli enti soggetti a patto di stabilità non avevano limitazioni alle assunzioni. Il comma 557 della finanziaria 2007 decretava infatti il contenimento della spesa di personale senza mai individuare una regola sul turn-over. In altre parole, che l'entrata di un nuovo dipendente fosse per mobilità o per accesso dall'esterno della Pa, l'importante era ridurre la spesa rispetto all'anno precedente, senza vincoli numerici o «per testa». Dal 2011 le cose cambiano. Oltre al limite di spesa vi è anche la regola del turn-over al 20 per cento. La Corte dei conti a Sezioni riunite, con la delibera n. 3 di quest'anno, ha ritenuto che questo vincolo non si debba applicare agli enti non soggetti a patto. Ma per i comuni più grandi e per le province la questione diventa urgente, soprattutto per la possibilità di potersi "almeno" avvalere delle procedure di mobilità. È stato quindi rispolverato dal cassetto l'articolo 1, comma 47 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005). Quando ci sono limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato sono consentiti i trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, purché sia rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente. Regola chiara e limpida. Dal 2011 tutti gli enti locali, siano o meno soggetti a patto, hanno limitazioni alle assunzioni e quindi la mobilità tra di essi è neutra. Il principio, già ripreso all'alba della legge 122/2010 da parte della Funzione Pubblica con la nota 46078, viene ora calato in casi concreti dalla Corte dei conti della Lombardia. La mobilità non rientra nei vincoli del turn-over del 20% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente in presenza di tre condizioni. In prima battuta le operazioni di mobilità in uscita e in entrata non devono essere assimilabili ad assunzioni e/o cessazioni. A tal fine l'istituto si configura in termini di neutralità solo se si svolge tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, come anche la Funzione pubblica insegna nella circolare n. 4/2008. In secondo luogo la mobilità in entrata può avvenire esclusivamente se l'ente ha i conti in ordine con il patto e le spese di personale. In questo caso infatti non si tratta di un obiettivo condiviso a livello di comparto, bensì di una "sanzione" per l'ente specifico. Il patto di stabilità è l'attività di controllo a cui guardare con maggiore attenzione. Tanto che è stato inserito il divieto di assunzione a qualsiasi titolo per chi non lo rispetta o per chi non ha la spesa di personale in riduzione. La procedura di mobilità rientra sicuramente nell'ambito di tale sanzione. Infine, i trasferimenti per mobilità sono vietati qualora il rapporto tra le spese di personale e le spese correnti sia superiore al 40%. L'indicatore, da verificare periodicamente anche nel corso dell'esercizio, è insuperabile e non si può porre in essere alcuna azione che possa portare allo sforamento della percentuale massima.
I parametri
01| IL «FAVORE» La Corte dei conti sottolinea che le procedure di mobilità godono di un «favore» legislativo, per esempio con la previsione dell'obbligo di esperire questa procedura prima di bandire concorsi per nuove assunzioni (articolo 30, comma 2-bis, Dlgs 165/2001).
02 | PASSAGGIO NEUTRO Per essere neutre, le procedure di mobilità devono avvenire tra enti entrambi soggetti a vincoli sulla spesa di personale.
03 | LE CONDIZIONI Per poter ricevere personale in mobilità senza essere vincolati dal tetto del 20% del turn over occorre aver rispettato il patto di stabilità e non aver sforato i tetti di spesa posti dalla normativa sul personale.
Fonte: Il Sole 24 Ore
I parametri
01| IL «FAVORE» La Corte dei conti sottolinea che le procedure di mobilità godono di un «favore» legislativo, per esempio con la previsione dell'obbligo di esperire questa procedura prima di bandire concorsi per nuove assunzioni (articolo 30, comma 2-bis, Dlgs 165/2001).
02 | PASSAGGIO NEUTRO Per essere neutre, le procedure di mobilità devono avvenire tra enti entrambi soggetti a vincoli sulla spesa di personale.
03 | LE CONDIZIONI Per poter ricevere personale in mobilità senza essere vincolati dal tetto del 20% del turn over occorre aver rispettato il patto di stabilità e non aver sforato i tetti di spesa posti dalla normativa sul personale.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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