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TERMINI PRESENTAZIONE RELAZIONE AL CONSUNTIVO 2011
Ho ricevuto il data 06/04/12 la proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto 2012 e i relativi allegati.
Chiedo entro quale termine devo presentare al comune la mia relazione al rendiconto 2011 , visto che il consiglio deve approvarlo entro il 30.04.12 , (sono necessari i 20 giorni prima) ?
Inoltre io ho inziato il mio mandato con delibera del 01/02/12 comunicatami il 01.03.12 , nella mia relazione alla voce verbale organo di revisione numero , devo mettere il numero 1 oppure devo prima fare il verbale per il controllo trimestrale di cassa ( 1 trimestre 2012) e poi il verbale relativo al parere sul consuntivo 2011 .
Ringrazio per la risposta .
Chiedo entro quale termine devo presentare al comune la mia relazione al rendiconto 2011 , visto che il consiglio deve approvarlo entro il 30.04.12 , (sono necessari i 20 giorni prima) ?
Inoltre io ho inziato il mio mandato con delibera del 01/02/12 comunicatami il 01.03.12 , nella mia relazione alla voce verbale organo di revisione numero , devo mettere il numero 1 oppure devo prima fare il verbale per il controllo trimestrale di cassa ( 1 trimestre 2012) e poi il verbale relativo al parere sul consuntivo 2011 .
Ringrazio per la risposta .
laurag- Messaggi : 57
Data d'iscrizione : 08.03.12
Termini
La relazione del revisore sul rendiconto deve essere resa entro 20 giorni dalla consegna della deliberazione di Gc che approva schema ed allegati al rendiconto.
L'articolo 227 Tuel infatti ci dice : La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.
Della relazione del revisore ci dice " motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione" ma lo dice nel primo periodo dell'articolo stesso derivandone che il revisore non ha obbligo di fornire la relazione venti giorni prima a che i consiglieri possano visionarla ma entro 20 giorni a che ne venga tenuto conto nel CC stesso.
La numerazione dei verbali del revisore essendo progressiva dovrebbe osservarne le scadenze ma nulla vieta che la verifica del primo trimestre possa essere effettuata anche piu' tardi derivandone la liceita' di nmerare ex ante la relazione.
Tanto e' rilasciato alla libera organizzazione del revisore.
L'articolo 227 Tuel infatti ci dice : La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.
Della relazione del revisore ci dice " motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione" ma lo dice nel primo periodo dell'articolo stesso derivandone che il revisore non ha obbligo di fornire la relazione venti giorni prima a che i consiglieri possano visionarla ma entro 20 giorni a che ne venga tenuto conto nel CC stesso.
La numerazione dei verbali del revisore essendo progressiva dovrebbe osservarne le scadenze ma nulla vieta che la verifica del primo trimestre possa essere effettuata anche piu' tardi derivandone la liceita' di nmerare ex ante la relazione.
Tanto e' rilasciato alla libera organizzazione del revisore.
TERMINI PRESENTAZIONE RELAZIONE AL CONSUNTIVO
E nel caso di Comune nel quale è stato nominato il Commissario ?
Termini
Idem poiche' il commissario unisce in se i compiti di sindaco,giunta consiglio e nulla cambia.
termine 20 giorni
Mi permetto di intervenire per evidenziare che l'art. 227 non dice che la relazione deve essere predisposta ENTRO un termine di 20 giorni, ma parla di un termine NON INFERIORE a 20 giorni. Il Regolamento di contabilità può effettivamente disporre di un termine diverso ma deve essere non inferiore a 20 giorni, così come previsto dall'art. 227. Credo che se il revisore si trovasse nella necessità, per qualsiasi motivo, di dover predisporre la relazione in un termine inferiore a quelli previsti dalla legge (20 giorni) dovrebbe inserire nella relazione la motivazione di tale contrazione dei termini (anche se a dire il vero ciò non è previsto dalla norma).
Battisti Patrizio- Messaggi : 15
Data d'iscrizione : 30.03.11
Località : Roviano (RM)
Re: TERMINI PRESENTAZIONE RELAZIONE AL CONSUNTIVO 2011
TAR PUGLIA: TERMINI BREVI PER IL PARERE DEI REVISORI SUL RENDICONTO.
Non è obbligatorio mettere a disposizione dei consiglieri comunali la relazione dei revisori dei conti nel termine di 20 giorni prima della seduta di approvazione del rendiconto.
La sorprendente presa di posizione è stata assunta dal Tar Puglia nella sentenza 251/2011, con cui ha respinto il ricorso di alcuni consiglieri di minoranza che avevano portato in giudizio il Comune per reclamare sul deposito della relazione dei revisori dei conti avvenuto solo cinque giorni prima della seduta del consiglio.
I giudici amministrativi hanno contestato alla radice l'estensione al parere dei revisori dell'obbligo dimettere a disposizione dei consiglieri la "proposta" entro almeno 20 giorni. Il Tar muove dal presupposto che il Tuel (comma 1, articolo 227) considera parti del rendiconto il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Documenti che il Comune ha messo a disposizione rispettando i 20 giorni. Inaspettatamente, quindi, non sono stati considerati alla stessa stregua dei documenti "principali" gli allegati al rendiconto: la relazione dell'organo esecutivo, la relazione dei revisori dei conti, l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
Il parere dei revisori, nel caso esaminato, fu depositato nel rispetto del termine (di quattro giorni) fissato dal regolamento comunale per gli atti da sottoporre alla discussione del consiglio. Termine che, sottolineano i giudici, «è ritenuto sufficiente ad acquisire una conoscenza-esaustiva degli argomenti posti all'ordine del giorno e, quindi, parimenti sufficiente alla lettura della relazione dei revisori dei conti che completa la diretta conoscenza della proposta di rendiconto».
Peraltro la legge, prosegue la sentenza, assegna all'organo di revisione un analogo termine, non inferiore a 20 giorni (dalla trasmissione della proposta approvata dalla giunta), anche per la stesura della relazione (articolo 239, comma 1, lettera d). Questo termine sarebbe inconciliabile con il deposito della relazione dei revisori congiuntamente alla proposta di rendiconto.
Sempre sul rendiconto, il Tar sostiene che l'atto di riaccertamento dei residui attivi e passivi non necessariamente deve consistere in una determinazione. La prassi di approvare il riaccertamento con una determinazione non è l'unica via per adempiere a tale operazione. Nel Comune in questione il responsabile del servizio finanziario aveva proceduto alla rideterminazione dei residui attivi e passivi di concerto con i responsabili di area, come risulta da una nota formale, ma senza approvare un apposito atto.
Non è obbligatorio mettere a disposizione dei consiglieri comunali la relazione dei revisori dei conti nel termine di 20 giorni prima della seduta di approvazione del rendiconto.
La sorprendente presa di posizione è stata assunta dal Tar Puglia nella sentenza 251/2011, con cui ha respinto il ricorso di alcuni consiglieri di minoranza che avevano portato in giudizio il Comune per reclamare sul deposito della relazione dei revisori dei conti avvenuto solo cinque giorni prima della seduta del consiglio.
I giudici amministrativi hanno contestato alla radice l'estensione al parere dei revisori dell'obbligo dimettere a disposizione dei consiglieri la "proposta" entro almeno 20 giorni. Il Tar muove dal presupposto che il Tuel (comma 1, articolo 227) considera parti del rendiconto il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Documenti che il Comune ha messo a disposizione rispettando i 20 giorni. Inaspettatamente, quindi, non sono stati considerati alla stessa stregua dei documenti "principali" gli allegati al rendiconto: la relazione dell'organo esecutivo, la relazione dei revisori dei conti, l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
Il parere dei revisori, nel caso esaminato, fu depositato nel rispetto del termine (di quattro giorni) fissato dal regolamento comunale per gli atti da sottoporre alla discussione del consiglio. Termine che, sottolineano i giudici, «è ritenuto sufficiente ad acquisire una conoscenza-esaustiva degli argomenti posti all'ordine del giorno e, quindi, parimenti sufficiente alla lettura della relazione dei revisori dei conti che completa la diretta conoscenza della proposta di rendiconto».
Peraltro la legge, prosegue la sentenza, assegna all'organo di revisione un analogo termine, non inferiore a 20 giorni (dalla trasmissione della proposta approvata dalla giunta), anche per la stesura della relazione (articolo 239, comma 1, lettera d). Questo termine sarebbe inconciliabile con il deposito della relazione dei revisori congiuntamente alla proposta di rendiconto.
Sempre sul rendiconto, il Tar sostiene che l'atto di riaccertamento dei residui attivi e passivi non necessariamente deve consistere in una determinazione. La prassi di approvare il riaccertamento con una determinazione non è l'unica via per adempiere a tale operazione. Nel Comune in questione il responsabile del servizio finanziario aveva proceduto alla rideterminazione dei residui attivi e passivi di concerto con i responsabili di area, come risulta da una nota formale, ma senza approvare un apposito atto.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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