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208 Cds ed assunzioni con lavoro flessibile

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Messaggio  Paolo Gros Mer 11 Apr 2012 - 2:46

Un comune ha chiesto il parere della Corte dei Conti in merito alla corretta interpretazione dell'art.208 del D.Lgs n. 285/1992, formulando due diversi quesiti. Con un primo quesito chiede se la parte di proventi da destinare agli scopi di cui all'art.208, comma 4, del D.Lgs n. 285/1992, come modificato dalla L. n. 120/2010 (con particolare riferimento alle finalità di cui alla lett. c) debba essere ricompresa nel "tetto" di cui all'art.9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010.

Con un secondo quesito, viene richiesto il parere in merito all'utilizzazione dei proventi dell'art. 208 del Codice della Strada comma 5 bis. La norma prevede che una quota possa essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, in riferimento al recente art.4 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012). Tale norma prevede che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La Corte chiarisce che la quota dei proventi da sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada destinata a “progetti di potenziamento dei sevizi di controllo”, ed in particolare alle spese per lo straordinario effettuato dalla polizia municipale, rientra nelle spese di personale e deve rispettare il limite posto dall’art.9, comma 2-bis del d.l. 78/2010. Tale vincolo, infatti, si applica anche ove l’ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata, e quindi a prescindere dalla provenienza delle risorse. Le esclusioni dall’applicazione della disposizione, individuate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo con deliberazione 51/2011, infatti, valorizzano implicitamente la distinzione tra servizi e funzioni pubbliche, ricomprendendo servizi che, ove affidati a risorse interne, consentono un risparmio di spesa, giustificado uno specifico compenso. L’attività di polizia municipale, al contrario, costituisce esercizio di una pubblica funzione; pertanto non può essere affidata a terzi e le risorse ad essa destinate rientrano nelle spese di personale.

In merito invece al secondo quesito, la Corte chiarisce che gli enti locali possono destinare una quota dei proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada, all’assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile, nel rispetto dell’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, la quale costituisce una norma vincolistica di carattere generale, senza necessità di osservare il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

Fonte :Alma Centroservizi
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