Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Ultimi argomenti attivi
» Cambio compensativo
posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Mobilità compensativa tra infermieri
posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Verifica Equitalia
posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin

» split payment
posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin

» codice univoco fatture - IPA
posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  EmptyMer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin

» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  EmptyMer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin

» graduatoria a T.D.-riflessione
posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  EmptyLun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin

» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  EmptyLun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin

» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» congedo parentale
posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» conflitto di interesse???
posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» campo da calcio comunale
posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» Antenne. microcelle outdoor
posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  EmptyGio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
Partner
creare un forum
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/

posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione lombardia 109 2012

3 partecipanti

Andare in basso

posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  Empty posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione lombardia 109 2012

Messaggio  francodan Mer 11 Apr 2012 - 4:37

Nel parere 109 2012 la sezione lombardia pone diversi paletti per l'aumento della indennità di posizione del responsabile di servizio in caso di aumento dei comuni convenzionati aggiungendo anche il criterio della congruità dell'attuale trattamento economico

Esame nel merito
In via preliminare la Sezione precisa che la decisione di procedere o meno all’aumento della retribuzione di posizione prevista dal CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali per compensare le maggiori e diverse responsabilità dovute alla gestione di servizi in convenzione tra più Comuni, attiene al merito dell’azione amministrativa e rientra nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell’ente che, tuttavia, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione.
Appare opportuno richiamare il dettato normativo.
L’art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, dispone che “per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’ articolo 8, comma 14”.
La norma s’inserisce all’interno di un complessivo quadro di contenimento della spesa per il pubblico impiego che trova il suo completamento in altri commi del medesimo articolo di legge.
Il Comune di Brigano, dal gennaio 2012, ha esteso una convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del TUEL, già vigente con alcuni comuni del territorio circostante, ad un ulteriore comune.
La decisione è stata adottata anche in ossequio all’art. 14 comma 28 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, che ha disposto che l’esercizio delle funzioni fondamentali, previste dall'articolo 21 comma 3 della legge n. 42 del 2009 (fra cui rientrano quelle di “polizia locale”), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti.
Pertanto, a seguito del sopracitato ingresso di altro comune nella convenzione per la gestione del servizio di polizia locale, il comune istante osserva che la consulta dei sindaci intende aumentare la retribuzione di posizione concessa, ai sensi degli artt. 8 del CCNL del 31/03/1999 e 14 del CCNL del 22/01/2004, al commissario aggiunto di polizia locale (dipendente del comune di Brignano, capofila della convenzione) a causa del maggiore e più gravoso carico di lavoro imputabile al responsabile, che dovrà gestire le funzioni in un ambito territoriale più vasto ed a favore di un maggior numero di cittadini.
Si precisa che, in virtù dell’art. 14 del CCNL citato, la retribuzione di posizione del personale incaricato di posizione organizzativa può variare da € 5.164,56 ad € 16.000 (cui va sommata l’eventuale retribuzione di risultato, il cui importo va da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento).
Il dubbio che pone il comune istante, alla luce del tetto posto al trattamento retributivo dei dipendenti pubblici dall’art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010 (che, fino al 2013, non può superare quanto “ordinariamente spettante” nel 2010) concerne la possibilità di incrementare la retribuzione di posizione in godimento sulla base del rilievo che l’ingresso di un nuovo comune nella convenzione comporterebbe nuove e differenti responsabilità per il titolare.
In particolare se l’ampliamento del servizio di polizia locale ad altri comuni integri uno di quegli “eventi straordinari della dinamica retributiva” che giustificano il superamento del trattamento retributivo “ordinariamente spettante” nel 2010, fra i quali la norma comprende, assieme ad altre ipotesi, le variazioni dipendenti da “conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno”.
Il caso sottoposto dal comune è stato già oggetto di esame, da parte della Sezione, seppure per fattispecie non perfettamente sovrapponibili (cfr. delibere n. 445/2011 e n. 670/2011).
Nel parere n. 670/2011 è stato evidenziato come l’eventuale aumento retributivo appare conforme al disposto normativo “solo e nella misura in cui ai funzionari preposti alla nuova struttura organizzativa siano attribuite, così come previsto dal comma 1 dell’articolo 9, funzioni diverse”. Nell’occasione era stato precisato che tale condizione non può ritenersi di per sé verificata con l’introduzione dell’ufficio unico per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali (posto che il nuovo modulo organizzativo potrebbe non determinare una modifica nello svolgimento delle ordinarie funzioni amministrative attribuite), ma necessita di puntuale e autonoma valutazione.
Nella delibera n. 445/2011, richiamata dal comune istante, la Sezione aveva affermato (aderendo ad analoga soluzione prospettata dalla Sezione regionale per la Toscana nel parere n. 205/2010) che, dal trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, che rappresenta il limite alla retribuzione complessiva dei dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013, debbano essere esclusi (in ragione dell’inciso ‘‘al netto’’) “gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, le variazioni dipendenti da eventuali arretrati e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, tra le quali può essere annoverata la corresponsione della posizione organizzativa, quale funzione di direzione o coordinamento di unità organizzativa”.
Nel caso specifico, il dubbio posto dal Comune attiene al fatto che il conseguimento di “funzioni diverse” possa essere cosa diversa rispetto all’attribuzione di “maggiori funzioni e responsabilità” derivanti da un ampliamento delle competenze e responsabilità attribuite.
Dall’esame del testo normativo si desume che il conseguimento di “funzioni diverse” costituisce, per volontà del legislatore, uno degli “eventi straordinari della dinamica retributiva” e, di conseguenza, può discendere tanto dall’attivazione di un nuovo servizio (convenzione fra più comuni per le funzioni di polizia locale) che dall’estensione del servizio (inserimento nella convenzione di nuovi comuni, con sensibile incremento del territorio e della popolazione di riferimento).
Ragionando in un’ottica di carattere generale, va tenuto presente che l’operazione effettuata s’inserisce in un contesto di valorizzazione, da parte del legislatore, delle unioni e convenzioni (imposte ai comuni con popolazione da 1.000 a 5.000 abitanti) per la gestione dei servizi. Pertanto, a fronte delle economie di scala che la complessiva gestione associata può permettere, appare plausibile (in linea generale) attribuire al responsabile una retribuzione di posizione più elevata (anche alla luce del parallelo risparmio che registrerà il comune neo associato).
Tuttavia l’istanza di parere non indica a quanto ammonti l’indennità attualmente erogata, né quali siano stati i pregressi parametri di determinazione. E’ vero che, a seguito dell’ampliamento di funzioni e competenze, potrebbe essere aumentata, ma preliminare esame deve essere condotto circa l’attuale congruità rispetto al complessivo carico di lavoro e responsabilità del titolare, anche alla luce di quanto percepito da colleghi del comune istante o di altri comuni in cui il servizio è prestato in situazioni analoghe.
Solo dopo aver accertato tale presupposto, è possibile valutare se la retribuzione di posizione possa essere proporzionalmente adeguata a causa dell’ampliamento dei compiti e responsabilità derivanti dall’ingresso di un nuovo comune nella convenzione di polizia locale.
In conclusione, sulla scorta del dettato normativo e delle pregresse interpretazioni da parte della scrivente (delibere n. 445/2011 e 670/2011) e di altre Sezioni (Toscana n. 205/2010), appare opportuno che i comuni convenzionati motivino in maniera puntale e documentalmente supportata se l’ingresso di un nuovo ente possa giustificare un aumento della retribuzione di posizione in quanto costituente, per il responsabile incaricato, “evento straordinario della dinamica retributiva” e, in particolare, conseguimento di “funzioni diverse”.
Appare opportuno ricordare infine che l’eventuale aumento non deve comunque pregiudicare il rispetto degli altri limiti alla spesa complessiva per il personale, in particolare quelli di progressiva riduzione (art. 1 commi 562 e 557 della legge n. 296/2006), non superamento di un predeterminato rapporto percentuale rispetto alla spesa corrente (art. 76 comma 7 del d.l. n. 112/2008), contenimento dei fondi contrattuali destinati al finanziamento del trattamento accessorio (art. 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010)

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione Il Relatore Il Presidente (Donato Centrone) (Nicola Mastropasqua) Depositata in Segreteria 29/03/2012 Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini)
francodan
francodan

Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina

Torna in alto Andare in basso

posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  Empty Re: posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione lombardia 109 2012

Messaggio  marsico Dom 20 Mag 2012 - 8:42

Il mio Comune inferiore a 5000 abitanti vuole convenzionare la figura del responsabile del servizio finanziario con un Comune sempre inferiore a 5000 abitanti sprovvisto di tale figura. Alla luce della attuale normativa è possibile attribuire al responsabile po (categoria d3 -diplomato) l'importo massimo pari ad euro 16000 previsto dall’art. 14 del CCNL inoltre, quando si recherà per prestare servizio presso l'altro Comune come e quali spese possono essere rimborsate?

marsico

Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 30.12.10

Torna in alto Andare in basso

posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  Empty convenzione

Messaggio  Paolo Gros Dom 20 Mag 2012 - 23:20

E' legittimo.
La posizione di 16.000 rientra nel rimborso al pari degli altri emolumenti ( risultato escluso ) nella percentuale di partecipazione dell'ente convenzionato alla convenzione stessa
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  Empty Re: posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione lombardia 109 2012

Messaggio  francodan Lun 21 Mag 2012 - 0:56

il rimborso spese per il personale che opera in convenzione tra due comuni è stato ammesso solo dalla sezione corte conti calabria 356 2011
si tratta di un parere che si discosta da altri pareri e in specifico dai pareri sezioni riunite 8 e 9 2011
francodan
francodan

Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina

Torna in alto Andare in basso

posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione  lombardia 109 2012  Empty Re: posizioni organizzative -incremento in caso di ampliamento convenzione lombardia 109 2012

Messaggio  Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto


 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.