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http://www.irpef.info/Suddivisione quota stato/comune coniugi separati, anziani e disabili e soci assegnatari cooperative edilizie
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Suddivisione quota stato/comune coniugi separati, anziani e disabili e soci assegnatari cooperative edilizie
Allo stato attuale, con il testo dell'ultimo emendamento per i coniugi separati non si deve applicare la riserva della quota erariale del 3,8 per mille.
Per gli anziani/disabili invece l'eventuale la quota statale va sempre versata.
Mentre per i soci assegnatari delle cooperative edilizie regolamentata per legge, si applica la detrazione ma non l'aliquota agevolata.
Anche in quest'ultimo caso la quota statale va sempre versata? Volevo una conferma grazie
Per gli anziani/disabili invece l'eventuale la quota statale va sempre versata.
Mentre per i soci assegnatari delle cooperative edilizie regolamentata per legge, si applica la detrazione ma non l'aliquota agevolata.
Anche in quest'ultimo caso la quota statale va sempre versata? Volevo una conferma grazie
A380- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 08.07.11
Località : Trentino
Re: Suddivisione quota stato/comune coniugi separati, anziani e disabili e soci assegnatari cooperative edilizie
frown ha scritto:Allo stato attuale, con il testo dell'ultimo emendamento per i coniugi separati non si deve applicare la riserva della quota erariale del 3,8 per mille.
Per gli anziani/disabili invece l'eventuale la quota statale va sempre versata.
Mentre per i soci assegnatari delle cooperative edilizie regolamentata per legge, si applica la detrazione ma non l'aliquota agevolata.
Anche in quest'ultimo caso la quota statale va sempre versata? Volevo una conferma grazie
La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.). per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17
Re: Suddivisione quota stato/comune coniugi separati, anziani e disabili e soci assegnatari cooperative edilizie
comunque potrebbe non essere molto chiaro... in quanto per tali fattispecie potrebbe intendersi solo per i coniugi separati.. o almeno io la vedo così..
comunque di fatto entrambe le agevolazioni sono imposte ex lege e non avrebbe senso che avessero due modalità diverse di applicazione
grazie della risposta
comunque di fatto entrambe le agevolazioni sono imposte ex lege e non avrebbe senso che avessero due modalità diverse di applicazione
grazie della risposta
A380- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 08.07.11
Località : Trentino
Re: Suddivisione quota stato/comune coniugi separati, anziani e disabili e soci assegnatari cooperative edilizie
frown ha scritto: comunque potrebbe non essere molto chiaro... in quanto per tali fattispecie potrebbe intendersi solo per i coniugi separati.. o almeno io la vedo così..
comunque di fatto entrambe le agevolazioni sono imposte ex lege e non avrebbe senso che avessero due modalità diverse di applicazione
grazie della risposta
mi permetto di chiarire :
- per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 è chiaramente riferito alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e pertanto a :
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
- per le fattispecie :
1 ) di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
2 ) di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - anziani o disabili
è stabilito che di applicano l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione
La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17.. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni
possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
in neretto la modifica inserita al senato
Re: Suddivisione quota stato/comune coniugi separati, anziani e disabili e soci assegnatari cooperative edilizie
grazie ancora
non ho letto bene io allora
non ho letto bene io allora
A380- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 08.07.11
Località : Trentino
Re: Suddivisione quota stato/comune coniugi separati, anziani e disabili e soci assegnatari cooperative edilizie
da nota ifel anci su immobili posseduti da anziani e disabili ricoverati in case di riposo
Per effetto dell’assimilazione ora prevista in modo
esplicito dalla legge, il relativo gettito dovrebbe
risultare interamente assegnato al Comune e
l’agevolazione ricade esclusivamente sul Comune in
termini di mancato gettito.
Per effetto dell’assimilazione ora prevista in modo
esplicito dalla legge, il relativo gettito dovrebbe
risultare interamente assegnato al Comune e
l’agevolazione ricade esclusivamente sul Comune in
termini di mancato gettito.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Suddivisione quota stato/comune coniugi separati, anziani e disabili e soci assegnatari cooperative edilizie
Modifica il comma 5, lettera f), consentendo ai comuni di considerare, a fini IMU, come direttamente adibita ad abitazione principale:
- l’immobile posseduto, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, purché il cespite non sia locato;
- l’immobile posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché non locato.
L’emendamento 4.204 ha soppresso la previsione secondo cui in tali ipotesi non si applica la riserva di quota del gettito in favore dello Stato, né la rimodulazione del Fondo sperimentale di riequilibrio, del Fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna, in ragione della variazione del gettito IMU.
- l’immobile posseduto, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, purché il cespite non sia locato;
- l’immobile posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché non locato.
L’emendamento 4.204 ha soppresso la previsione secondo cui in tali ipotesi non si applica la riserva di quota del gettito in favore dello Stato, né la rimodulazione del Fondo sperimentale di riequilibrio, del Fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna, in ragione della variazione del gettito IMU.
Re: Suddivisione quota stato/comune coniugi separati, anziani e disabili e soci assegnatari cooperative edilizie
da l?informa IMU del Comune di Rimini...
http://www.comune.rimini.it/servizi/comune/tributi_comunali/imu/pagina95.html
<<...Un altro elemento importante riguarda le eventuali detrazioni d’imposta che competono ad immobili i quali, per legge o secondo il Regolamento comunale, sono equiparabili all’abitazione principale (ad es.: alloggi di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, alloggi di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in casa di cura, alloggi di proprietà del coniuge separato): per queste fattispecie le detrazioni non possono applicarsi alla quota d’imposta dovuta allo Stato, ma eroderanno la sola quota d’imposta dovuta al Comune fino, eventualmente, ad azzerarla senza possibilità che l’eventuale credito maturato possa essere detratto dalla quota d’imposta statale.>>
http://www.comune.rimini.it/servizi/comune/tributi_comunali/imu/pagina95.html
<<...Un altro elemento importante riguarda le eventuali detrazioni d’imposta che competono ad immobili i quali, per legge o secondo il Regolamento comunale, sono equiparabili all’abitazione principale (ad es.: alloggi di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, alloggi di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in casa di cura, alloggi di proprietà del coniuge separato): per queste fattispecie le detrazioni non possono applicarsi alla quota d’imposta dovuta allo Stato, ma eroderanno la sola quota d’imposta dovuta al Comune fino, eventualmente, ad azzerarla senza possibilità che l’eventuale credito maturato possa essere detratto dalla quota d’imposta statale.>>
tamburia- Messaggi : 95
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