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Limite TD al 50% anno 2009 deroghe piccoli comuni
Le sezioni riunite della Corte dei Conti, con la deliberazione 11/CONTR/2012 del 17 aprile 2012, hanno chiarito gli effetti dell'art. 9, c. 28 del D.L. n. 78/2010, alla luce delle disposizioni della legge di stabilità 2012 (n. 183/2011), che ha incluso le autonomie territoriali tra gli enti che devono rispettare il vincolo.
Ricordiamo, in sintesi quanto previsto dall'art. 9:
"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato …omissis… e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".
"Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonchè al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009 …omissis … il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".
La delibera della Corte dei Conti conferma quindi che anche gli enti locali devono rispettare le limitazioni su lavoro flessibile e collaborazioni coordinate e continuative. Costituiscono eccezione, invece, gli enti di minori dimensioni, ma solo nell'ipotesi in cui il rispetto del vincolo possa impedire lo svolgimento delle funzioni fondamentali o non esistano altri possibili rimedi organizzativi. In tali casi, dunque, è possibile derogare dalla riduzione del 50% rispetto alla spesa del 2009.
Fonte :Almacentroservizi
Ricordiamo, in sintesi quanto previsto dall'art. 9:
"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato …omissis… e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".
"Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonchè al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009 …omissis … il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".
La delibera della Corte dei Conti conferma quindi che anche gli enti locali devono rispettare le limitazioni su lavoro flessibile e collaborazioni coordinate e continuative. Costituiscono eccezione, invece, gli enti di minori dimensioni, ma solo nell'ipotesi in cui il rispetto del vincolo possa impedire lo svolgimento delle funzioni fondamentali o non esistano altri possibili rimedi organizzativi. In tali casi, dunque, è possibile derogare dalla riduzione del 50% rispetto alla spesa del 2009.
Fonte :Almacentroservizi
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