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FABBRICATO IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE=AREA EDIFICABILE AI FINI IMU?
IN UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA LEGGO CHE L'OGGETTO DELL'ATTO E' "UNITA' A DESTINAZIONE ABITATIVA (ATTUALMENTE IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE)" DI CUI SI INDICANO I RIFERIMENTI CATASTALI A/4.....
AI FINI IMU E' CORRETTO CONSIDERARE QUALE OGGETTO DI IMPOSTA NON IL FABBRICATO A/4 BENSI' L'AREA EDIFICABILE CORRISPONDENTE (TRATTANDOSI DI FABBRICATO IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE) IL CUI VALORE E' QUELLO DICHIARATO NELL'ATTO STESSO?
GRAZIE
emanuela- Messaggi : 102
Data d'iscrizione : 27.05.11
Re: FABBRICATO IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE=AREA EDIFICABILE AI FINI IMU?
emanuela ha scritto:
IN UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA LEGGO CHE L'OGGETTO DELL'ATTO E' "UNITA' A DESTINAZIONE ABITATIVA (ATTUALMENTE IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE)" DI CUI SI INDICANO I RIFERIMENTI CATASTALI A/4.....
AI FINI IMU E' CORRETTO CONSIDERARE QUALE OGGETTO DI IMPOSTA NON IL FABBRICATO A/4 BENSI' L'AREA EDIFICABILE CORRISPONDENTE (TRATTANDOSI DI FABBRICATO IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE) IL CUI VALORE E' QUELLO DICHIARATO NELL'ATTO STESSO?
GRAZIE
ritengo sia applicabile lo stesso concetto applicato per l'ici :
Nel caso di interventi edilizi di cui all’art. 31 della L. 457/78, lett.c-d-e (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), l’ICI dovrà essere pagata anziché sulla rendita catastale, sul valore “commerciale” dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
Re: FABBRICATO IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE=AREA EDIFICABILE AI FINI IMU?
grazie mille, come sempre
emanuela- Messaggi : 102
Data d'iscrizione : 27.05.11
Nuovo fabbricato - ICI e IMU
Questa mattina dei cittadini non residenti mi hanno posto un quesito interessante.
Riguarda un nuovo fabbricato residenziale ancora in costruzione, nel 2009 è stato venduto è oggetto di uno sdoppiamento di unità immobiliari con regolare permesso rilasciato da questo Comune. Prima della compravendita nel 2009 il fabbricato è stato accatastato è classificato in categoria A7, ma di fatto non è stato ancora ultimato, il permesso di costruire è ancora valido e non mi risulta la presenza di una ultimazione dei lavori edilizi.
I proprietari sostengono di aver pagato l'ICI dal 2009 e poi IMU in base alla rendita catastale e chiedono se possono ottenere dei rimborsi.
Ho letto diverse interpretazioni sul web, fra le quali se non è stata comunicata la fine lavori edilizi e comunque giusto pagare in base al valore dell'area fabbricabile anche se come in questo caso il fabbricato ha già una propria rendita catastale.
Voi che ne pensate in merito?
Riguarda un nuovo fabbricato residenziale ancora in costruzione, nel 2009 è stato venduto è oggetto di uno sdoppiamento di unità immobiliari con regolare permesso rilasciato da questo Comune. Prima della compravendita nel 2009 il fabbricato è stato accatastato è classificato in categoria A7, ma di fatto non è stato ancora ultimato, il permesso di costruire è ancora valido e non mi risulta la presenza di una ultimazione dei lavori edilizi.
I proprietari sostengono di aver pagato l'ICI dal 2009 e poi IMU in base alla rendita catastale e chiedono se possono ottenere dei rimborsi.
Ho letto diverse interpretazioni sul web, fra le quali se non è stata comunicata la fine lavori edilizi e comunque giusto pagare in base al valore dell'area fabbricabile anche se come in questo caso il fabbricato ha già una propria rendita catastale.
Voi che ne pensate in merito?
Re: FABBRICATO IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE=AREA EDIFICABILE AI FINI IMU?
l'art. 5 c. 6 dice che si considera area fabbricabile "fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato
Il nuovo accatastamento presuppone un nuovo immobile, e a mio avviso ciò è sufficiente a dimostrare l'ultimazione dei lavori e l'utilizzo per quell'unità immobiliare al di là della mera comunicazione di "fine lavori" presentata all'ufficio tecnico (che nella mia esperienza non coincide mai con la data dell'accatastamento). Se poi i lavori continuano per l'altro appartamento magari rimasto "grezzo" - visto che stiamo parlando di uno sdoppiamento - quest'ultimo pagherà come area fabbricabile.
Tanto più che in caso di compravendita di fabbricati non ancora ultimati, a fini civilistici si sarebbe provveduto ad un accatastamento nella categoria provvisoria F/3.
Il nuovo accatastamento presuppone un nuovo immobile, e a mio avviso ciò è sufficiente a dimostrare l'ultimazione dei lavori e l'utilizzo per quell'unità immobiliare al di là della mera comunicazione di "fine lavori" presentata all'ufficio tecnico (che nella mia esperienza non coincide mai con la data dell'accatastamento). Se poi i lavori continuano per l'altro appartamento magari rimasto "grezzo" - visto che stiamo parlando di uno sdoppiamento - quest'ultimo pagherà come area fabbricabile.
Tanto più che in caso di compravendita di fabbricati non ancora ultimati, a fini civilistici si sarebbe provveduto ad un accatastamento nella categoria provvisoria F/3.
davide79- Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 20.12.10
Re: FABBRICATO IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE=AREA EDIFICABILE AI FINI IMU?
anche se non presentata ultimazione lavori in comune, in sede di accatastamento/variazione catastale, va dichiarata la data di ultimazione lavori
si consiglia quindi di verificare la relativa pratica docfa
si consiglia quindi di verificare la relativa pratica docfa
Re: FABBRICATO IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE=AREA EDIFICABILE AI FINI IMU?
Ricercando nel web, ho trovato questa sentenza che mi sembra molto significativa:
. ha scritto:L`imposta comunale sugli immobili si applica ai fabbricati iscritti in catasto, anche se risultano in corso di costruzione e ancora inutilizzabili, quindi, non idonei a svolgere la funzione cui sono destinati.
Così ha disposto la Corte di Cassazione, sez.V, nella sentenza n. 24924 del 10 ottobre 2008, in merito alla fondatezza di un accertamento subito da un'impresa di costruzioni (che aveva richiesto l`accatastamento di fabbricati a destinazione residenziale non ancora ultimati) per il mancato versamento dell`ICI, nei periodi d`imposta precedenti a quello di ultimazione dei fabbricati.
La valutazione dei giudici parte dall'interpretazione delle disposizioni del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, istitutivo dell'ICI, secondo cui il presupposto dell`imposta è il possesso, tra l'altro, di fabbricati destinati a qualsiasi uso (art.1, comma 1).
In particolare, l`art. 2, comma 1, lett. a) dello stesso decreto stabilisce che per "fabbricato" si intende "l`unita` immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta in catasto", con l`ulteriore precisazione che il "fabbricato di nuova costruzione" è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, dalla data in cui viene comunque utilizzato.
Con questa sentenza, la Cassazione ha stabilito invece che sia l'iscrizione in catasto, sia la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità costituiscono presupposti sufficienti per qualificare un immobile, anche se non ultimato, come "fabbricato", nel senso precisato dalla norma e, di conseguenza, per assoggettare il bene al tributo.
Inoltre ha precisato che per i "fabbricati di nuova costruzione", la data di ultimazione dei lavori di costruzione, anteriore di utilizzazione del bene, assume rilievo soltanto nell'ipotesi in cui l`immobile non sia stato ancora iscritto in catasto, visto che tale e` il presupposto principale che rende il bene imponibile al tributo.
La Cassazione si limita, infatti, a ribadire che è consentito ai comuni unicamente di ridurre, per un periodo non superiore a tre anni, l`aliquota d`imposta al 4 per mille, nell`ipotesi di fabbricati realizzati per la vendita e non ceduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell`attivita` la costruzione e la vendita di immobili (in base all`art. 8, comma 1, del d.lgs. 504/1992).
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