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IMU TERRENI AGRICOLI
SULLA BASE ELENCO ISTAT AGIORNATO AL 31 12 2011 IL MIO COMUNE NON RISULTA ESSERE PIU PARZIALMENTE MONTANO.
IL COMUNE COMUNQUE E' INSERITO NELL ELENCO COMUNI DI CUI ALLA CIRCOLARE MINISTERO FINANZE N. 9249 DEL 14/06/1993 PER BENEFICIARE ESENZIONE TERRENI AGRICOLI
MI CHIEDO, DAL 2012 SONO IMPONIBILI ANCHE I TERRENI AGRICOLI???
L'IMU PER IMMOBILI RURALI STRUMENTALI,( NON ESSENDO PIU IL MIO COMUNE PARZIALEMENTE MONTANO SULLA BASE ELENCO ISTAT DI CUI SOPRA) E' DOVUTA, ANCHE PER GLI IMMOBILI RUYRALI STRUMENTALI POSSEDUTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE , GIUSTO??
IL DUBBIO MI VIENE POICHE LA LEGGE 44/2012 DI CONVERSIONE DEL DL 16/2012 PREVEDE
«5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati
i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
nonche', eventualmente, anche sulla base della redditivita' dei
terreni.
IL COMUNE COMUNQUE E' INSERITO NELL ELENCO COMUNI DI CUI ALLA CIRCOLARE MINISTERO FINANZE N. 9249 DEL 14/06/1993 PER BENEFICIARE ESENZIONE TERRENI AGRICOLI
MI CHIEDO, DAL 2012 SONO IMPONIBILI ANCHE I TERRENI AGRICOLI???
L'IMU PER IMMOBILI RURALI STRUMENTALI,( NON ESSENDO PIU IL MIO COMUNE PARZIALEMENTE MONTANO SULLA BASE ELENCO ISTAT DI CUI SOPRA) E' DOVUTA, ANCHE PER GLI IMMOBILI RUYRALI STRUMENTALI POSSEDUTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE , GIUSTO??
IL DUBBIO MI VIENE POICHE LA LEGGE 44/2012 DI CONVERSIONE DEL DL 16/2012 PREVEDE
«5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati
i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
nonche', eventualmente, anche sulla base della redditivita' dei
terreni.
francina- Messaggi : 65
Data d'iscrizione : 21.03.11
Re: IMU TERRENI AGRICOLI
francina ha scritto:SULLA BASE ELENCO ISTAT AGIORNATO AL 31 12 2011 IL MIO COMUNE NON RISULTA ESSERE PIU PARZIALMENTE MONTANO.
IL COMUNE COMUNQUE E' INSERITO NELL ELENCO COMUNI DI CUI ALLA CIRCOLARE MINISTERO FINANZE N. 9249 DEL 14/06/1993 PER BENEFICIARE ESENZIONE TERRENI AGRICOLI
MI CHIEDO, DAL 2012 SONO IMPONIBILI ANCHE I TERRENI AGRICOLI???
L'IMU PER IMMOBILI RURALI STRUMENTALI,( NON ESSENDO PIU IL MIO COMUNE PARZIALEMENTE MONTANO SULLA BASE ELENCO ISTAT DI CUI SOPRA) E' DOVUTA, ANCHE PER GLI IMMOBILI RUYRALI STRUMENTALI POSSEDUTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE , GIUSTO??
IL DUBBIO MI VIENE POICHE LA LEGGE 44/2012 DI CONVERSIONE DEL DL 16/2012 PREVEDE
«5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati
i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
nonche', eventualmente, anche sulla base della redditivita' dei
terreni.
- sono esenti dall'imposta i terreni agricoli nelle aree montane o di collina di cui alla CIRCOLARE 14 GIUGNO 1993, N. 9 DEL MINISTERO DELLE FINANZE Allegato A "Esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984"
- i fabbricati rurali ad uso strumentale SONO SOGGETTI ALL'IMPOSTA, qualora il comune non sia classificato montano o parzialmente montano di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ed ovviamente non è rilevante il fatto che siano di coltivatori diretti (anche perchè eventualmente non sarebbero nemmeno strumentali all'attività se l'attività agricola non ci fosse)
per ora questa è la norma - il comma 5-bis è una possibilità di poter stabilire ulteriori criteri non ancora adottata
Re: IMU TERRENI AGRICOLI
grazie mille.... perchè ormai qui la confusione regna sovrana
francina- Messaggi : 65
Data d'iscrizione : 21.03.11
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