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3 partecipanti
Lavoratrice pubblico impiego - Collocamento a riposo 60 anni -
Cari amici del forum, pongo il seguente quesito:
Una collega (trattasi di dipendente di un Comune) è nata il 04/05/1946, per cui compie 65 anni il 04 maggio 2011; a tale data ha maturato la seguente anzianità contributiva: Anni 29, Mesi 04 e Giorni 07.
Premesso quanto sopra, si chiede se alla collega sia applicabile la "finestra mobile" prevista dall'articolo 12 della legge 122/2010, ossia collocamento a riposo, per raggiunti limiti d'età, dal 01/06/2012, tenendo presente che il limite massimo previsto dal regolamento organico dell'Ente, per la cessazione d'ufficio, è fissato (per donne e uomini) a 65 anni
oppure;
visto l'anno di nascita dell'interessata (1946) ed avendo la medesima compiuto il 60esimo anno d'età nel 2006, vantando a tale data un'anzianità pari ad anni 24, mesi 04 e giorni 07, sia applicabile in via analogica, quanto stabilito per coloro che hanno "comunque" raggiunto il diritto a pensione entro 31/12/10....indipendentemente dal motivo della cessazione (rif. Circolare INPDAP n. 7 del 13/5/2008).
Chiarisco ulteriormente il mio dubbio: è possibile collocarla a riposo d'ufficio a decorrere dal 01/06/2011 (primo giorno del mese successivo al compimento del 65esimo anno d'età) o viceversa, ed in mancanza di una sua esplicita richiesta di cessazione (art. 2 c. 21 legge 335/95 e successive integrazioni e modificazioni), l'Ente è tenuto a collocarla in quiescenza dal 01/06/2012 (finestra mobile legge 122/2010).
Sarei lieto sapere il vostro parere....
Buona serata
Abal60
Una collega (trattasi di dipendente di un Comune) è nata il 04/05/1946, per cui compie 65 anni il 04 maggio 2011; a tale data ha maturato la seguente anzianità contributiva: Anni 29, Mesi 04 e Giorni 07.
Premesso quanto sopra, si chiede se alla collega sia applicabile la "finestra mobile" prevista dall'articolo 12 della legge 122/2010, ossia collocamento a riposo, per raggiunti limiti d'età, dal 01/06/2012, tenendo presente che il limite massimo previsto dal regolamento organico dell'Ente, per la cessazione d'ufficio, è fissato (per donne e uomini) a 65 anni
oppure;
visto l'anno di nascita dell'interessata (1946) ed avendo la medesima compiuto il 60esimo anno d'età nel 2006, vantando a tale data un'anzianità pari ad anni 24, mesi 04 e giorni 07, sia applicabile in via analogica, quanto stabilito per coloro che hanno "comunque" raggiunto il diritto a pensione entro 31/12/10....indipendentemente dal motivo della cessazione (rif. Circolare INPDAP n. 7 del 13/5/2008).
Chiarisco ulteriormente il mio dubbio: è possibile collocarla a riposo d'ufficio a decorrere dal 01/06/2011 (primo giorno del mese successivo al compimento del 65esimo anno d'età) o viceversa, ed in mancanza di una sua esplicita richiesta di cessazione (art. 2 c. 21 legge 335/95 e successive integrazioni e modificazioni), l'Ente è tenuto a collocarla in quiescenza dal 01/06/2012 (finestra mobile legge 122/2010).
Sarei lieto sapere il vostro parere....
Buona serata
Abal60
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Collocamento a riposo
Come la esprimi :
matura il diritto a pensione il 4.5.2011, e la finestra utile e' il 01.06.2012.
La dipendente a mio avviso aveva gia' maturato il diritto a pensione di vecchiaia nel 2006 per cui alla medesima non e' applicabile il computo a finestra mobile della legge 122/2010 ed e' sufficiente presenti domanda ora per andare in quiescenza con la normativa previgente il 1.1.2011.
Trattsi di diritto acquisito ancorche' non esercitato.
matura il diritto a pensione il 4.5.2011, e la finestra utile e' il 01.06.2012.
La dipendente a mio avviso aveva gia' maturato il diritto a pensione di vecchiaia nel 2006 per cui alla medesima non e' applicabile il computo a finestra mobile della legge 122/2010 ed e' sufficiente presenti domanda ora per andare in quiescenza con la normativa previgente il 1.1.2011.
Trattsi di diritto acquisito ancorche' non esercitato.
Collocamento a riposo lavoratrice
Sei del parere, pertanto, che trattandosi di "diritto acquisito e non esercitato" si possa procedere tranquillamente al collocamento a riposo "per raggiunti limiti d'età" già dal 01/06/2011.
Effettivamente, leggendo con attenzione la circolare INPDAP n. 7 del 13/05/2008, si deduce tale orientamento.
D'altronde, se a coloro che hanno maturato il diritto a pensione di anzianità "ante 01/01/2011" viene garantito il diritto alla pensione con le relative finestre d'accesso, a maggior ragione per le "donne 60enni" tale diritto pare ovvio.
Concordo pertanto pienamente con il tuo post.
Grazie sempre "Ad majora semper".
Ciao
Effettivamente, leggendo con attenzione la circolare INPDAP n. 7 del 13/05/2008, si deduce tale orientamento.
D'altronde, se a coloro che hanno maturato il diritto a pensione di anzianità "ante 01/01/2011" viene garantito il diritto alla pensione con le relative finestre d'accesso, a maggior ragione per le "donne 60enni" tale diritto pare ovvio.
Concordo pertanto pienamente con il tuo post.
Grazie sempre "Ad majora semper".
Ciao
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
lavoratrice donna in pensione
se la dipendente vuole restare un altro anno, per aumentare i contributi avendone 29 anni, e non presenta la domanda cosa succede? Viene collocata di ufficio l'anno dopo o quest'anno? Saluti Mario
mario2127- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 17.01.11
Pensione
Non puo' rimanere oltre in servizio poiche' il requisito di vecchiaia era stato raggiunto con la previgente norma e non solo il 4.5.2011 raggiunge i 65 anni per cui non puo' rimanere in servizio oltre la prima finestra utile della vecchia norma 1.6.2011.
lavoratrici P.I.
La lavoratrice precedente era nata nel 1946 ed era in sintonia con la circolare Inpdap n.7 in quanto al paragrafo 2.3 si parla di diritto acquisito alla data 31.12.2007; ma una lavoratrice nata nel 1948 cha sta ancora lavorando quando dovrà essere collocata in pensione d'ufficio? Il mese dopo il compimento del 65° anno?
mario2127- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 17.01.11
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