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PER LUCIO - ENTI NON COMMERCIALI

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PER LUCIO - ENTI NON COMMERCIALI Empty PER LUCIO - ENTI NON COMMERCIALI

Messaggio  EBELLE Ven 25 Mag 2012 - 2:45

Buongiorno Lucio,
nel vs regolamento ho visto che avete scritto: "i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali"

Sulla normativa vigente [art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. 504/1992] ho trovato solo scritto gli immobili utilizzati ..., non anche posseduti.

So che è un tema storicamente incasinato, ma secondo te è chiaro che gli immobili devono essere posseduti e utilizzati dallo stesso soggetto passivo IMU?

per modalità non commerciali hanno dato qualche informazione in più?

Grazie
Eddy

EBELLE

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PER LUCIO - ENTI NON COMMERCIALI Empty Re: PER LUCIO - ENTI NON COMMERCIALI

Messaggio  Lucio Guerra Ven 25 Mag 2012 - 3:30

EBELLE ha scritto:Buongiorno Lucio,
nel vs regolamento ho visto che avete scritto: "i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali"

Sulla normativa vigente [art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. 504/1992] ho trovato solo scritto gli immobili utilizzati ..., non anche posseduti.

So che è un tema storicamente incasinato, ma secondo te è chiaro che gli immobili devono essere posseduti e utilizzati dallo stesso soggetto passivo IMU?

per modalità non commerciali hanno dato qualche informazione in più?

Grazie
Eddy

pur non essendo stato richiamato l'art.59 446/97 abbiamo comunque ritenuto opportuno e necessario, mantenere la linea + volte dibattuta ai fini ici del "Posseduto ed Utilizzato", in funzione dei vari pronunciamenti della Corte COstituzionale, uno dei quali è di seguito riportato, :

L'art. 59, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, riconosce ai comuni la possibilità di stabilire con regolamento che l'esenzione in questione "si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore".

Al riguardo la Corte Costituzionale con le ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n. 19 del 26 gennaio 2007, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 446 del 1997 per violazione degli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione, ha affermato che detta norma non innova la disciplina dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, in quanto l'esenzione deve essere riconosciuta solo all'ente non commerciale che, oltre a possedere l'immobile, lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività ivi elencate.
L'art. 59, comma 1, lettera c), pertanto, ha il solo scopo di attribuire ai comuni, in deroga a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, la facoltà di stabilire unicamente che l'esenzione in questione si applichi soltanto ai fabbricati, escludendo dall'agevolazione le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.
Lucio Guerra
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PER LUCIO - ENTI NON COMMERCIALI Empty Re: PER LUCIO - ENTI NON COMMERCIALI

Messaggio  EBELLE Ven 25 Mag 2012 - 5:51

Grazie Lucio!

EBELLE

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