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limiti alle assunzioni anche in caso di estrema necessità sezioni piemonte e liguria

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limiti alle assunzioni anche in caso di estrema necessità sezioni piemonte e liguria Empty limiti alle assunzioni anche in caso di estrema necessità sezioni piemonte e liguria

Messaggio  francodan Lun 4 Giu 2012 - 0:44

i limiti alle assunzioni sono inderogabili anche se si hanno carenze di organico in settore strategici ,emerge da due (ulteriori)pareri di corte piemonte e liguria che si postano

piemonte 134 2012

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

FATTO
Il Comune istante formula una richiesta di parere in merito alla possibilità di assumere un’unità per l’ufficio di ragioneria in sostituzione di una unità in congedo per maternità ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
Precisa l’Ente di non rispettare già il limite alla spesa di personale di cui all’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, a causa dell’assunzione di una unità di personale avvenuta nel 2008 effettuata in regime di deroga. In particolare la spesa del personale al netto delle componenti escluse sarebbe pari a 370.518,80 euro, a fronte di un importo pari a 353.923,89 euro del 2004, mentre il rapporto della spesa del personale rispetto alle spese correnti sarebbe pari a 34,71 per cento.
Tanto precisato, addotti ulteriori elementi di fatto che, secondo lo stesso Ente renderebbero inevitabile, per evitare disservizi, il ricorso ad una nuova assunzione con conseguente ulteriore incremento della spesa di personale oltre il limite prescritto dalla legge, si chiede conforto a questa Sezione al riguardo.
DIRITTO
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.
Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione.
Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l’ammissibilità della richiesta in esame:
Requisito soggettivo:
La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all’ordinaria sfera di competenze della Corte.
I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.
Inoltre la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall’Organo rappresentativo dell’Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).
La richiesta di parere in esame proviene da un Comune ed è sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell’Ente, come tale capace di manifestarne la volontà.
Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile. Requisito oggettivo:
I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.
L’ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla “attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”.
Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell’esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (cfr. del. n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.
La materia oggetto del quesito, in quanto relativa a norme concernenti limiti alla spesa pubblica per il personale, rientra nella materia della contabilità pubblica come sopra definita.
Va tuttavia ricordato che, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte nella concreta attività gestionale dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.
La richiesta di parere in esame, lungi dal formulare un quesito giuridico di natura generale ed astratta, mira esclusivamente ad ottenere conforto da parte di questa Sezione in ordine ad una scelta gestionale dell’Ente non conforme alle previsioni normative, circostanza quest’ultima peraltro nota al richiedente.
Per tutti gli Enti non sottoposti al Patto di stabilità sussistono, infatti, senza possibilità di deroga, gli obblighi di cui al comma 562 dell’articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nel testo da ultimo modificato dal comma 11 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recita “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”.
Occorre, inoltre, far riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall’art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., che, nel testo da ultimo modificato dal comma 10 del già richiamato art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che “E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”. Le Sezioni Riunite, con delibera n. 3 del 2011, hanno precisato che “per gli Enti locali non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno permane la specifica disciplina disposta dall’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall’art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 si applica limitatamente al generale vincolo relativo all’incidenza delle spese di personale su quelle correnti”.
Peraltro lo stesso Comune è stato destinatario, in sede di esame sul preventivo 2011, di una pronuncia (del. n. 141/2011) con la quale, per le ragioni ivi esplicate, si rilevava che già nelle previsioni di bilancio 2011 la spesa per il personale non era stata contenuta entro gli importi impegnati nell’esercizio 2004, ai sensi dell’art. 1 comma 562 della Legge n. 296/2006 (nel testo al momento vigente); si invita pertanto l’Ente a porre in essere idonei provvedimenti correttivi, atti a ricondurre le spese di personale entro i termini stabiliti dalla legge, risultando la loro violazione lesiva dei principi di sana gestione finanziaria.
P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere in epigrafe.
Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.
Così deliberato in Torino nell’adunanza del 9 maggio 2012.

Il Primo Referendario Relatore
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA
Il Presidente f.f.
F.to Dott. Mario PISCHEDDA


Depositato in Segreteria il 10/05/2012
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico SOLA





liguria 15 2012


Deliberazione n. 15 /2012

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:
Con istanza in data 12 marzo 2012, prot. 2349 trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 25 del 13 marzo 2012 – assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 14 marzo 2012 con il n. 0000789-14/03/2012-SC_LIG-T85-A – il Sindaco del Comune di Camporosso ha chiesto alla Sezione di far conoscere se, a seguito dell’accoglimento della domanda di collocamento in aspettativa ex art. 33 della legge n. 104 del 1992 avanzata da un proprio dipendente in servizio presso l’Ufficio tecnico, sia possibile derogare ai limiti di spesa del personale per l’esercizio finanziario 2012.
Nel formulare la richiesta di parere, l’Ente evidenzia che, in conseguenza del collocamento in aspettativa del dipendente interessato, l’Ufficio tecnico risulterebbe completamente scoperto per far fronte a tutte le incombenze previste dalla legge in ordine ai propri compiti istituzionali (lavori pubblici, edilizia, urbanistica, ambiente, patrimonio) con conseguente disservizio per i cittadini e le imprese e con il rischio della incapacità di concludere tutti i procedimenti amministrativi/penali nei termini di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO:
1. La richiesta di parere all’odierno esame tende sostanzialmente ad ottenere una valutazione sull’ammissibilità di deroghe alle norme di contenimento delle spese di personale per gli enti locali (in specie all’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006) in presenza di collocamento in aspettativa di proprio personale ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992.
2. In via preliminare, osserva il Collegio che la richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
La stessa può ritenersi parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo della attinenza del quesito alla “materia della contabilità pubblica”, giacché il quesito è formulato in relazione a norme che pongono precisi obiettivi di finanza pubblica e in specie di contenimento della spesa di personale.
3.1. Nel merito occorre richiamare l’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006.
La norma prevede che “ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; (b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; (c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.
Come affermato dalle Sezioni regionali anche in occasione delle verifiche finanziario-contabili ex art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005, si tratta di una norma di stretta interpretazione giacché pone una disciplina in materia di contenimento delle spese di personale in vista di precisi obiettivi di finanza pubblica.
3.2. Sulla portata applicativa della disposizione, con particolare riferimento a questione analoga concernente l’ammissibilità di deroghe ai limiti di spesa del personale in conseguenza dell’assunzione di personale in sostituzione di personale collocato in congedo obbligatorio per maternità, si sono ripetutamente espresse, in sede consultiva, diverse Sezioni regionali e da ultimo anche la Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 36/2012/QMIG), che, nel prospettare questione di massima ai sensi dell’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009 sull’ammissibilità di deroga ai limiti di assunzione del personale a tempo determinato previsti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 in presenza di personale collocato in congedo obbligatorio per maternità, richiama il consolidato orientamento secondo cui deve essere rispettato il contenimento posto alla complessiva spesa per il personale pur in presenza di sostituzione di personale assente per maternità.
Precisa al riguardo la Sezione Lombardia che, sebbene nella specie l’Amministrazione si trovi “a fronteggiare un’assenza che non dipende dalla propria volontà né è in alcun modo programmabile, trovando fondamento in un diritto del lavoratore”, quando si tratta di includere tale spesa nei generali tetti previsti a livello macro per il personale (art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006) la capacità organizzativa dell’ente può permettere l’adozione di misure alternative (riducendo altre spese di personale).
3.3. Ritiene il Collegio che le medesime considerazioni possano essere estese alla fattispecie oggetto del presente quesito per analogia alla fattispecie considerata dalla Sezione lombarda.
L’art. 33, comma 1, della legge n. 104 del 1992, ora trasfuso nell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, prevede infatti che “per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore”.
La fruizione del diritto al prolungamento del congedo parentale anche in tal caso viene a concretizzare un’assenza per l’ente locale che non dipende dalla propria volontà e che, come nel caso del congedo obbligatorio per maternità, viene finanziariamente sopportata dal bilancio dell’ente anziché dall’Istituto di previdenza.
Sospendendo ogni valutazione circa la diversa questione, non prospettata dall’Ente, dell’ammissibilità di deroghe ai limiti di assunzione del personale a tempo determinato nelle more della soluzione della questione di massima prospettata dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ritiene il Collegio di dovere aderire all’indirizzo consolidato sopra richiamato, secondo cui i limiti di spesa di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006 non ammettono deroghe se non quelle previste dalla legge stessa.
Tra queste deroghe non sono ricomprese le maggiori spese di personale per sostituzione di personale assente per fruizione del prolungamento del congedo parentale ai sensi dell’art. 33, comma 1, della legge n. 104 del 1992, ora trasfuso nell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001.
P.Q.M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Camporosso.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario Preposto all’attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune.
Così deliberato in Genova, nell’adunanza del 27 marzo 2012.
Il Magistrato Estensore Il Presidente
(Luisa D’Evoli) (Ennio Colasanti)

Depositata in Segreteria il 29 marzo 2012
Il Funzionario Preposto
(Dott. Michele Bartolotta)
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