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sezioni unite corte conti su limiti spesa d.l. 78 2010 -

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Messaggio  francodan Gio 29 Set 2011 - 2:13

Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Vista la deliberazione n. 18/2011/PAR, del 7 aprile 2011 con la quale la Sezione
regionale di controllo per la Regione Emilia Romagna ha rimesso alle Sezioni Riunite
della Corte dei conti, la questione proposta dal Consiglio delle Autonomie locali
dell’Emilia Romagna – CALER con nota del 24 febbraio 2011;
Vista l’Ordinanza presidenziale n. 14/2011 del 14 luglio 2011 di deferimento alle
Sezioni riunite in sede di controllo della questione prospettata dalla Sezione regionale di
controllo nella delibera sopra richiamata;
Vista la nota della Segreteria dell’11 luglio 2011, con la quale sono state convocate le
Sezioni riunite in sede di controllo per il 25 luglio 2011;
Udito, nella camera di consiglio del 25 luglio 2011, il relatore consigliere Francesco
Targia;
DELIBERA
di adottare la seguente pronuncia che è parte integrante della presente deliberazione
riguardante: “questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per
l’Emilia Romagna con la deliberazione n. 18/2011/PAR”.
Dispone che, a cura della Segreteria delle Sezioni riunite, copia della presente
deliberazione e del relativo allegato, sia trasmessa alla Sezione regionale di controllo
per la Regione Emilia Romagna per le conseguenti comunicazioni all’Ente interessato,
nonché alla Sezione delle Autonomie, alle Sezioni riunite per la Regione siciliana ed
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesco TARGIA Luigi GIAMPAOLINO
Depositato in segreteria il 21 settembre 2011
IL DIRIGENTE
Patrizio MICHETTI
3
Con deliberazione n. 18/2011/PAR del 7 aprile 2011 la Sezione regionale dell’Emilia
Romagna ha deferito alle Sezioni riunite in sede di controllo, per il tramite del
Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
questione di massima di particolare rilevanza in ordine all’esatta portata applicativa
dell’art. 6, commi 7 e 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, recante: «Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica».
In particolare, la Sezione remittente, chiamata a pronunciarsi su richiesta del Presidente
del Consiglio delle autonomie locali dell’Emilia Romagna – CALER su diverse
problematiche interpretative emerse in sede di applicazione del disposto del predetto art.
6 del decreto legge n. 78 del 2010, ritenuta la richiesta ammissibile sotto il profilo sia
soggettivo che oggettivo, nel fornire il proprio parere su molti dei quesiti posti, ha
rimesso, invece, alla Presidenza della Corte la valutazione di un pronunciamento delle
Sezioni Riunite in ordine all’esatta portata applicativa dei commi 7 e 8, ritenuto
sussistente, sugli specifici punti, in presenza di pronunce di altra Sezione non condivise,
il rischio di un contrasto interpretativo.
Nello specifico, i due quesiti all’esame attengono alla possibilità, rispettivamente, di:
1. escludere dall’applicazione dei limiti previsti dall’art. 6, comma 7, del menzionato
decreto legge, le spese per incarichi di consulenza ”talmente specialistiche che sono
comunque al di fuori delle professionalità interne all’amministrazione”;
2. non computare, ai fini del successivo comma 8, in materia di riduzioni di spesa per
relazioni pubbliche e pubblicità, quelle riconducibili alle finalità istituzionali
previste dalla legge n. 150 del 2000 recante disciplina delle attività di informazione
e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
La Sezione Emilia Romagna, con la richiamata deliberazione, ha fatto presente,
relativamente al primo quesito, di non ritenere giustificato, sulla base del dato
normativo, l’introduzione “di una distinzione in ragione del grado di specializzazione
della prestazione utilizzata”, con la conseguenza che nel limite posto dall’art. 7
dovrebbero rientrare tutti gli incarichi indipendentemente dal livello di professionalità
richiesto. E ciò in diverso avviso rispetto a quanto osservato dalla Sezione regionale di
4
controllo della Lombardia (deliberazione n. 6/2011/PAR del 10 gennaio 2011) che,
invece, dando particolare rilevanza al riferimento operato dal legislatore alla finalità di
valorizzare le professionalità interne alle Amministrazione, aveva escluso dal novero
delle spese soggette a limitazione le “consulenze talmente specialistiche che sono
comunque al di fuori delle professionalità interne all’Amministrazione”.
Con riferimento, poi, alla problematica relativa all’esclusione dalle limitazioni delle
spesa per relazioni pubbliche e pubblicità di quelle riconducibili alle finalità istituzionali
sottese alla legge n. 150 del 2000, ha rilevato che l’esclusione dalle predette limitazioni
può affermarsi con certezza esclusivamente riguardo le spese c.d. obbligatorie di
pubblicità, considerato anche che una diversa interpretazione, in ragione dell’ampiezza
delle fattispecie contemplate dalla richiamata legge n. 150 del 2000, comporterebbe una
sostanziale vanificazione degli obiettivi di riduzione della spesa perseguiti dal
legislatore. Anche in questo caso in diverso avviso rispetto a quanto affermato dalla
Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 1076/2010/PAR del
23 dicembre 2010), che aveva avuto modo di precisare che “le limitazioni non
ricomprendono gli oneri a carico dell’amministrazione funzionali a promuovere la
conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della
collettività”, in quanto l’efficace erogazione di un servizio presuppone ex se
un’adeguata divulgazione del medesimo, al fine di consentirne l’effettivo esercizio da
parte dei cittadini.
Al riguardo, queste Sezioni riunite ritengono condivisibili le considerazioni formulate
dalla Sezione remittente. In particolare, con riferimento al primo dei due quesiti posti,
attinente alle limitazioni di spesa per consulenti, si osserva che il dettato normativo non
sembra, in considerazione dell’ampiezza della locuzione utilizzata, consentire alcuna
limitazione al novero delle consulenze prese in esame ai fini della riduzione di spesa.
Del resto la diversa interpretazione seguita dalla Sezione controllo Lombardia
(esclusione delle consulenze talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle
professionalità interne all’Amministrazione) non appare coerente con la disciplina
dettata in materia (art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001) che prevede,
espressamente, tra i presupposti per il ricorso a collaborazioni, il preliminarmente
accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
5
all’interno dell’Amministrazione e la natura temporanea e altamente qualificata della
prestazione resa da esperti di particolare e comprovata specializzazione.
Riguardo, poi, al secondo dei due quesiti, relativo alle limitazioni delle spese per
pubblicità, si ritiene di dover far presente, pur condividendo le preoccupazioni
formulate dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia in ordine alle possibili
refluenze negative derivanti dai tagli di spesa sull’efficacia dei servizi resi, come
l’esclusione dal novero delle spese soggette a limitazione può essere assentita per le sole
forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie. L’ulteriore esclusione,
infatti, di quelle relative alla c.d. pubblicità istituzionale porterebbe inevitabilmente a
privare il precetto della finalità di risparmio previste, in ragione principalmente
dell’ampiezza delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche
amministrazioni previste all’art. 1, comma 5, della legge n. 150 del 2000 e dell’assenza
per gli enti locali, a differenza di quel che accade per le amministrazioni dello Stato, di
momenti di direttiva e di programmazione a livello centrale da parte di un soggetto terzo
(Presidenza del Consiglio) rispetto al ramo di amministrazione che sostiene la spesa.
Del resto va anche evidenziato come una qualsiasi scelta di contenimento della spesa sia
suscettibile, per sua natura, di produrre effetti negativi sull’efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa.
Si nota, infine, che un ulteriore argomento a supporto dell’ampiezza del dettato
normativo del comma 8, tale da ricomprendere ogni spesa per pubblicità, può essere
rinvenuto nell’espressa previsione di specifiche deroghe tassative: la loro presenza,
infatti, ove si accedesse ad un’interpretazione restrittiva delle fattispecie ricomprese nel
limite, si rileverebbe in alcuni casi non utile, potendo alcune delle predette ipotesi
rientrare tra le forme di pubblicità istituzionale.
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