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Retribuzione risultato dip. in posizione organizzativa
Un dipendente in posizione organizzativa era stato chiamato nel 2006 a sostituire altro rsponsabile di posizione assernte per maternità. Nel 2007 in sede di valutazione annuale delle attività da parte del nucleo di valutazione, questi avevano sì riconosciuto la corresponsione dell'indennità relativamente al periodo di sostituzione ma non si era provveduto alla liquidazione in quanto al 1° dipendente era stata già attribita la percentuale massima pari al 25% dell'importo della retribuzione di posizione (art. 10 c.3 c.c.n. l. 31/3/99) ed inoltre i pareri Aran dicevano che tali problemativhe sarebbero state affrontate e chiarite nei contrtatti successivi. (cosa che non è avvenuta)
Oggi il dipendente ne richiede il pagamento; è possibile provvedere alla liquidazione?
preciso che l'impegno residuo è attualmente disponibile nel Bilancio.
cosa ne pensate? grazie
Oggi il dipendente ne richiede il pagamento; è possibile provvedere alla liquidazione?
preciso che l'impegno residuo è attualmente disponibile nel Bilancio.
cosa ne pensate? grazie
personale- Messaggi : 55
Data d'iscrizione : 16.02.11
Risultato e maternita'
La possibilità di corrispondere la retribuzione di posizione agli incaricati di posizione organizzativa, salvo il caso del congedo di maternità che è esplicitamente disciplinato in senso positivo dal contratto del 14.09.2000 (c.d. code contrattuali) non è direttamente disciplinata dal contratto, ma è rimessa alla autonoma regolamentazione dei singoli enti: gli artt. 8-11 del C.C.N.L. del 31.03.1999 si limitano, infatti, a definire gli aspetti essenziali e generali della disciplina delle posizioni organizzative mentre spetta all'autonoma potestà regolamentare degli enti la determinazione della regolamentazione di dettaglio della materia, con particolare riferimento alle ipotesi di assenza, soprattutto se prolungata, del titolare della posizione organizzativa; in mancata di una diversa regolamentazione approvata da ogni singolo ente, il dipendente incaricato di una posizione organizzativa conserva la titolarità della stessa anche nei casi di assenza (pure di lunga durata) ed il corrispondente diritto a percepire la retribuzione di posizione e di risultato; in linea generale si deve, infatti, ritenere che la retribuzione di posizione è legata unicamente alla titolarità dell'incarico e non alla presenza in servizio,
Cio' detto :
1) la PO in maternita' poteva essere data in via interinale al segretario .
2) la PO in maternita' poteva essere data ad altro titolare di PO senza che il medesimo avesse nulla a che pretendere sia come posizione che come risultato.( le PO vengono valutate nel loro ammontare a " freddo" ovvero senza considerare il soggetto che ricopre l'incarico ).
E' del tutto evidente che come sopra evidenziato la titolarita' della PO rimaneva al soggetto in maternita' per cui poteva essere sostituito in modo interinale e nulla piu'.
A mio avviso non si puo' liquidare e tutto sommato non si poteva neppure impegnare.
Cio' detto :
1) la PO in maternita' poteva essere data in via interinale al segretario .
2) la PO in maternita' poteva essere data ad altro titolare di PO senza che il medesimo avesse nulla a che pretendere sia come posizione che come risultato.( le PO vengono valutate nel loro ammontare a " freddo" ovvero senza considerare il soggetto che ricopre l'incarico ).
E' del tutto evidente che come sopra evidenziato la titolarita' della PO rimaneva al soggetto in maternita' per cui poteva essere sostituito in modo interinale e nulla piu'.
A mio avviso non si puo' liquidare e tutto sommato non si poteva neppure impegnare.
Re: Retribuzione risultato dip. in posizione organizzativa
la P.O. è rimasta alla dipendente in maternità, solo che in sede di valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato alla dip. in maternità era stata riconosciuta una percentuale molto bassa per non aver raggiunto i risultati; la percentuale non attribuita alla dip. in maternità era stata riconosciuta al titolare della sostituzione, al quale però era stata gia riconosciuta la % massima consentita per la sua attività di altra area. Mi spiego meglio con un esempio:
- titolare dell'area 1 (dip. in maternità) in sede di valutazione per l'attribuzione del risultato era stata attribuita la % del 18% per non aver raggiunto tutti gli obiettivi attribuiti dall'amministrazione; per cui avevo liquidato nel 2007 una retribuzione di risultato pari al 18% di x (dove per x intendo il valore della P.O.)
- al titolare dell'area 2 il nucleo di valutazione aveva attribuito la % massima del 25% per il raggiungimento di tutti gli obiettivi già nella sua area, più gli riconosceva il 7% (25-18) per aver sostituito anche la collega dell'area 1.
io non avevo liquidato questo 7% perchè il suo 25% era già il massimo. Ora il dip. dell'area 2 sta richiedendo questa differenza- posso liquidarla in considerazione che complessivamente per l'amministrazione non ci sarebbe maggiore spesa?
non so se sono stata più chiara ovvero se ho confuso di più le cose...............
- titolare dell'area 1 (dip. in maternità) in sede di valutazione per l'attribuzione del risultato era stata attribuita la % del 18% per non aver raggiunto tutti gli obiettivi attribuiti dall'amministrazione; per cui avevo liquidato nel 2007 una retribuzione di risultato pari al 18% di x (dove per x intendo il valore della P.O.)
- al titolare dell'area 2 il nucleo di valutazione aveva attribuito la % massima del 25% per il raggiungimento di tutti gli obiettivi già nella sua area, più gli riconosceva il 7% (25-18) per aver sostituito anche la collega dell'area 1.
io non avevo liquidato questo 7% perchè il suo 25% era già il massimo. Ora il dip. dell'area 2 sta richiedendo questa differenza- posso liquidarla in considerazione che complessivamente per l'amministrazione non ci sarebbe maggiore spesa?
non so se sono stata più chiara ovvero se ho confuso di più le cose...............
personale- Messaggi : 55
Data d'iscrizione : 16.02.11
Risultato
E' chiarissima l'esposizione ma cio' che ritengo e' questo:
La % di risultato e' stabilita nel minimo enel massimo contrattulamente e non puo' essere superiore al 25% ( 30 in caso di convenzioni) della retribuzione di posizione .
Ogni pagamento superminimo ,e questo sarebbe il caso, e' danno erariale ascrivibile al o ai soggetti che hanno a qualche titolo partecipato .
Quando e' stata assegnata la responsabilita' ad intermi al soggettp2 questo doveva essere chiarito a monte .
Ti consiglio vivamente di non liquidare poiche' e' il classico caso di danno erariale e peraltro per colpa grave poiche' e' una palese violazione contrattuale , norma conoscibile e conosciuta.
La % di risultato e' stabilita nel minimo enel massimo contrattulamente e non puo' essere superiore al 25% ( 30 in caso di convenzioni) della retribuzione di posizione .
Ogni pagamento superminimo ,e questo sarebbe il caso, e' danno erariale ascrivibile al o ai soggetti che hanno a qualche titolo partecipato .
Quando e' stata assegnata la responsabilita' ad intermi al soggettp2 questo doveva essere chiarito a monte .
Ti consiglio vivamente di non liquidare poiche' e' il classico caso di danno erariale e peraltro per colpa grave poiche' e' una palese violazione contrattuale , norma conoscibile e conosciuta.
Re: Retribuzione risultato dip. in posizione organizzativa
ringrazio tantissimo per le indicazioni, sempre super attente - ancora grazie
personale- Messaggi : 55
Data d'iscrizione : 16.02.11
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