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Corte Costituzionale sentenza n°282 del 1991

3 partecipanti

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Corte Costituzionale sentenza n°282 del 1991 Empty Corte Costituzionale sentenza n°282 del 1991

Messaggio  mau61 Ven 15 Giu 2012 - 4:29

Salve a tutti.
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito:

Dipendente che il 9.07.2011 ha compiuto 65 anni.
L’Amministrazione Comunale ha disposto il collocamento a riposo d’ufficio a decorrere dal 10.07.2012.

Il servizio totale svolto presso l’Ente è di 8 anni e 11 mesi e quindi non raggiunge l’anzianità minima utile per l’ottenimento di un trattamento pensionistico con l’INPDAP.
Il dipendente ha avanzato istanza di prosecuzione del servizio fino al 70° anno di età ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 1991.
Lo stesso, ha tuttavia una posizione assicurativa aperta presso l’INPS per totali 12 anni e 4 mesi per la quale aveva precedentemente avanzato istanza di ricongiunzione ai sensi dell’art.2 L.29/1979, salvo poi rinunciare al provvedimento.

Questi due periodi contributivi (l’attuale con l’INPDAP e quello all’INPS) sono entrambi inferiori al requisito minimo di 20 anni, ma la loro sommatoria è superiore a tale limite e quindi il dipendente, alla cessazione, ha la possibilità di ottenere comunque un trattamento di pensione o riproponendo istanza ex art. 2 L.29, oppure optare per l’art.1, o procedere con la totalizzazione.

Alla luce di quanto detto sopra, vorrei chiedervi:

1) Ai fini del raggiungimento del requisito di contribuzione minimo utile alla maturazione del diritto a pensione e quindi per l’applicazione o meno della sentenza di cui sopra, si deve considerare solo il periodo con iscrizione all’INPDAP, oppure la sommatoria di tutti i contributi versati?
In tal caso, a mio avviso, l’istanza di trattenimento non puà essere accolta in quanto la sentenza risulterebbe non applicabile a tale caso.

2) Se sussistano per l’Ente altri obblighi normativi (legge 503/92 a parte) di trattenere in servizio il dipendente di cui trattasi.

Grazie a tutti per l'attenzione.

mau61

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Corte Costituzionale sentenza n°282 del 1991 Empty pensione

Messaggio  Paolo Gros Ven 15 Giu 2012 - 5:48

La Corte Costituzionale con sentenza n.282 del 3/18 giugno 1991, ha riconosciuto il diritto del dipendente Statale che al compimento del 65.simo anno di età non possieda la prescritta anzianità minima (all’epoca, 15 anni oggi 20 anni di servizio effettivo) di chiedere la permanenza in servizio per maturarla;

tale sentenza non risulta applicabile al personale degli enti locali

vaI AL LINK

http://rassegnastamparisparmio.wordpress.com/2012/03/09/limiti-massimi-per-la-permanenza-in-servizio-nelle-pubbliche-amministrazioni-ministero-della-funzione-pubblica-circolare-n2-del-2012/
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Corte Costituzionale sentenza n°282 del 1991 Empty TOTALIZZAZIONE

Messaggio  marco pastore Ven 15 Giu 2012 - 10:28

IN RELAZIONE AL QUESITO POSTO, E' CONSIGLIABILE PROCEDERE CON LA TOTALIZZAZIONE IN QUANTO NON ONEROSA ANCORCHE' MENO VANTAGGIOSA DAL PUNTO DI VISTA DEL CONTEGGIO, CONSIDERATO CHE LO STESSO RISULTA COMPLETAMENTE CONTRIBUTIVO.

L'IPOTESI DELL'ISTANZA ART. 2 OPPURE ART. 1 DELLA LEGGE 29/79 RISULTEREBBE MENO PRATICABILE, ATTESO CHE LE STESSE RISULTEREBBERO MOLTO ONEROSE.

CORDIALU SALUTI.

marco pastore

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Corte Costituzionale sentenza n°282 del 1991 Empty Re: Corte Costituzionale sentenza n°282 del 1991

Messaggio  mau61 Lun 18 Giu 2012 - 3:31

Paolo Gros ha scritto:La Corte Costituzionale con sentenza n.282 del 3/18 giugno 1991, ha riconosciuto il diritto del dipendente Statale che al compimento del 65.simo anno di età non possieda la prescritta anzianità minima (all’epoca, 15 anni oggi 20 anni di servizio effettivo) di chiedere la permanenza in servizio per maturarla;

tale sentenza non risulta applicabile al personale degli enti locali

vaI AL LINK

http://rassegnastamparisparmio.wordpress.com/2012/03/09/limiti-massimi-per-la-permanenza-in-servizio-nelle-pubbliche-amministrazioni-ministero-della-funzione-pubblica-circolare-n2-del-2012/

Grazie a tutti per le risposte.

In effetti la sentenza della Corte Costituzionale 282/1991 cita espressamente il dpr 1093/73 (dipendenti civili e militari dello stato).
Qualcuno sa se qualche normativa o sentenza ha esteso tale diritto anche per il personale degli Enti Locali?
Vi chiedo questo poiché, sul topic di cui al link sottostante (sempre su questo forum), si capiva che tale diritto fosse esteso anche al personale degli Enti Locali.

https://entilocali.forumattivo.it/t8612-dipendente-65-anni-nel-2011

Grazie ancora
Saluti a tutti

mau61

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Corte Costituzionale sentenza n°282 del 1991 Empty Pensione

Messaggio  Paolo Gros Lun 18 Giu 2012 - 3:36

quanto a suo tempo riposrtato al link "Se il lavoratore non ha maturato il diritto a pensione può essere trattenuto in servizio
fino al conseguimento di tale diritto e, comunque, non oltre i 70 anni, ai sensi del sentenza della Corte Costituzionale n. 282/91, indipendemente da qualsiasi vincolo."

a mio avviso non e' applicabile agli enti locali , ed a suo tempo non risposi ulteriormente
Paolo Gros
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Corte Costituzionale sentenza n°282 del 1991 Empty Re: Corte Costituzionale sentenza n°282 del 1991

Messaggio  mau61 Lun 18 Giu 2012 - 3:42

Anche io avevo questo sospetto.
Grazie per la precisazione Paolo. Smile

mau61

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Corte Costituzionale sentenza n°282 del 1991 Empty Re: Corte Costituzionale sentenza n°282 del 1991

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