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FUNZIONI DIRIGENZIALI

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Messaggio  ragpae Mer 6 Ott 2010 - 1:18

QUESTO COMUNE CON PIU' DI 20.000, HA DUE DIRIGENTI, UNO PER L'AREA TECNICA E UNO PER L'AREA AMMINISTRATIVA COMPRENDENTE I SERVIZI FINANZIARI. A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA "RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI" LE FUNZIONI SONO SVOLTE DAL DIRIGENTE. IL DIRIGENTE CON DETERMINAZIONE HA STABILITO CHE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, COMMA 3, DEL D.LGS 267/2000, SIANO SVOLTE DAL UN DIPENDENTE CAT. D1, SENZA POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NELLA STESSA AREA VI E' UN DIPENDENTE CON LA STESSA CATEGORIA, TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. TUTTO CIO' E' STATO FATTO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI IN CUI SI LEGGE CHE IL DIRIGENTE PUO' DELEGARE AD UN DIPENTENTE ASSEGNATO ALLA SUA GESTIONE ED APPARTENERE ALLA CAT. D, PRIORITARIAMENTE AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'AREA DI APPARTENENZA, IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI. NELLO STESSO REGOLAMENTO TUTTAVIA E' STABILITO CHE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO (temporaneo) DI UN DIRIGENTE, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE AL CONFERIMENTO DELLA REGGENZA AD ALTRO DIRIGENTE IN POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI. VORREI SAPERE IL PROVVEDIEMENTO DIRIGENZIALE E' CORRETTO ANCHE SULLA BASE CHE NESSUN COMPENSO VIENE RICONOSCIUTO AL DIPENDENTE DI CAT. D1 PER CIO' CHE GLI VIENE RICHIESTO. GRAZIE

ragpae

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FUNZIONI DIRIGENZIALI Empty Funzioni dirigenziali

Messaggio  Paolo Gros Mer 6 Ott 2010 - 1:54

Ho affrontato in passato il problema che in effetti e' una vexata quaestio.
Ci sono in materia due tesi :
Prima tesi : Inammissibilita' della delega
Secondo una tesi tradizionale, la delega non sarebbe ammissibile in quanto manca una
norma legislativa che esplicitamente consenta, appunto, la delegabilità, dal momento che la Costituzione, all’art. 97,nello stabilire che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, vincola la traslazione dell’esercizio dei poteri attribuiti agli organi amministrativi alle fattispecie testualmente previste, secondo il ben noto
principio di legalità che deve fungere da faro all’operato della pubblica amministrazione nella gestione dei poteri pubblicistici.
Proprio in base a tale principio, nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari, il che sembra vietare tale modifica di attribuzioni che non tragga legittimazione da una facoltà concessa dalla legge e della quale il regolamento costituisca normativa di mera applicazione.
La tesi in questione ha trovato nuova linfa nelle disposizioni contenute nel testo unico e specificamente all’art. 107, comma 5, consentendo a taluno (Oliveri) di affermare che non sembra possibile ai dirigenti delegare a personale dei livelli, in quanto
i primi sono titolari ab origine ed ex lege delle proprie competenze: la situazione non sarebbe aggirabile sulla base di disposizioni statutarie o regolamentari, giacchè la delega rappresenta una deroga all’attribuzione delle competenze (anche se
concernente non la titolarità, ma il mero esercizio delle stesse), non prevista per legge e dunque non ammissibile.
Seconda tesi: ammissibilità della delega
L’opposta corrente, condivisa anche dall’Anci e dal Ministero dell’interno, riteneva che a tale mancanza, nel quadro delle innovazioni portate dal decreto legislativo n. 29/1993, si dovesse ovviare, in sede interpretativa, mediante lo strumento dell’analogia
e dell’interpretazione sistematica.
Infatti il decreto legislativo n. 29/93 all’art. 16, comma 1, lett. d), trattava appunto di delega delle competenze gestionali, riferendosi però soltanto al caso dei dirigenti generali.L’obbligo di adeguamento che faceva e fa tuttora capo agli Enti locali in base all’art. 27-bis del medesimo d.lgs. n. 29/93 (ora art. 26 d.lgs. n 165/2001 (5)), nel
rispetto delle proprie particolarità, consentirebbe quindi la possibilità di delegare, o in senso generale,tramite una specifica norma contenuta nel regolamento di organizzazione, o mediante un atto di organizzazione di competenza dei dirigenti.

Credo che dalle due tesi contrapposte la seconda sia plausibile poiche' la possibilità di derogare a un assetto di competenze stabilito dalla legge mediante un semplice atto amministrativo sembrerebbe trovare conferma,da un lato, nel disposto dell’art. 109, comma 2 del t.u.e.l., in cui si prevede, solo per i comuni che siano privi di personale munito di qualifica dirigenziale,che le funzioni in questione possono essere
attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla qualifica funzionale posseduta,anche in deroga ad ogni diversa disposizione, dall’altro, nella norma del citato comma 2, che fa
salva l’applicazione della disposizione per cui ogni funzione può essere attribuita dal Sindaco al Segretario comunale (cfr. art. 97, comma 4, lett. d), del
t.u.), legittimando così il ricorso all’analogia nel caso della fattispecie di attribuzione, mediante l’atto amministrativo di delega, dalla dirigenza al personale di categoria D, titolari di posizione organizzativa).
La suddetta possibilità di delega che, in un ordinamento basato sulla piena valorizzazione dell’autonomia locale anche a livello di autonormazione, va
necessariamente disciplinata a livello regolamentare,non potrà, secondo quest’opzione interpretativa, che essere lasciata alla discrezionalità dei dirigenti competenti,
i quali rimangono in ogni caso titolari della funzione (ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001);
essa dovrà tuttavia essere conferita, secondo le norme
generali che regolano l’istituto, solamente a funzionari direttivi inquadrati in categoria
D, ovverosia ai soggetti che esercitano funzioni di ordine immediatamente inferiore
a quelle del delegante.
L’applicabilità del potere di delega anche agli enti locali trova il suo fondamento
normativo nell’art. 111 del t.u.e.l., che prevede l’adeguamento della disciplina
contenuta nel Capo III dello stesso t.u.e.l.e nel Capo II del d.lgs. n. 165/2001 sulla
dirigenza all’ordinamento degli enti locali,nell’ambito della loro autonomia
statutaria e regolamentare.
Per quanto poi riguarda la remunerazione del delegato:
Un ulteriore ostacolo sarebbe costituito dalla impossibilità di riconoscere alcun tipo di incentivo.economico, previsto per contratto collettivo solo per le posizioni organizzative nei comuni in cui sono presenti qualifiche dirigenziali, non potendo nemmeno applicarsi l’art. 2103 del c.c., per espresso divieto posto
dall’art. 2 della legge n. 145/2002.
Ferma restando l’inapplicabilità a priori dell’art. 2103 del c.c. e la conseguente impossibilità di remunerare, sotto forma di attribuzione di mansioni superiori, l’eventuale
delega di funzioni ai dipendenti dei comuni privi di qualifiche dirigenziali, la tesi suesposta non risulta convincente.
Infatti, se in caso di delega ai funzionari individuati quali posizioni organizzative,
l’incentivo può essere quello previsto dall’art. 10 del sistema di classificazione
del personale nella misura variabile da L. 10.000.000 a L. 25.000.000 (ora da € 5.165
a € 12.911), e nella corrispondente indennità di risultato determinata dal 10% al
25% dell’importo sopra quantificato, nei comuni di minore dimensione l’art. 17,
comma 2, lett. f), dello stesso C.c.n.l. prevede la possibilità di remunerare particolari
posizioni di responsabilità attribuite a dipendenti di categoria C e D, con una
indennità di funzione determinata in sede di contrattazione decentrata fino a L.
2.000.000 (ora € 1033).
Tale interpretazione legittimerebbe il potere di delega,per l’esercizio delle funzioni di cui alle lett. b),d), ed e) del comma 1 dell’art. 107 del t.u.e.l., da parte
del personale di categoria D, nei confronti del personaledi categoria C; e a maggior ragione, qualorafosse presente personale di categoria D3, in linea con quanto richiesto dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, come integrato dall’art. 2 della legge n. 145/2002, nei confronti dei dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degliuffici ad essi affidati, e quindi nei confrontidel personale di categoria D1.
Naturalmente le modalità di erogazione dell’incentivo dovranno essere concordate con le oo.ss. e con le r.s.u. in sede di delegazione trattante; e le specifiche
categorie professionali e le conseguenti competenze e funzioni dovranno essere previste e disciplinate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
in linea con la struttura organizzativa dell’ente
.

Concludendo mi pare legittima la procedura adottata mentre sarebbe da verificare la parte economica che a mio avviso deve essere in qualche modo riconosciuta.
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Messaggio  ragpae Ven 8 Ott 2010 - 0:52

Grazie per la risposta, ma non riesco a capire: nell'atto del dirigente non vi è delega di poteri ma semplicemente viene "stabilito" che le funzioni dirigenziali in caso di assenza o impedimento siano svolte dal dipendente di cat. D1. Non spetterebbe eventualemente al sindaco, che ha nominato i dirigenti, decidere le sostituzioni, dato che di sostituzione si tratta e non di delega?

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Messaggio  Paolo Gros Ven 8 Ott 2010 - 1:02

Mi pare un atto irrituale , chi puo' disporre la sostituzione e' il dirigente , ma esclusivamente con atto di delega e non altrimenti.
Paolo Gros
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