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Convenzioni art.14 CCNL e comando non soggetti al limite 50% 2009 - Corte dei Conti Lazio

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Messaggio  effeci66 Gio 28 Giu 2012 - 1:20

La Corte dei Conti del Lazio in merito all'utilizzo di un dipendente di altro comune o a tempo pieno tramite comando, o part–time mediante convenzione ex art.14 del CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali del 2004 (senza gestione associata del servizio ex art.30 T.U.E.L.), con Deliberazione 33/2012 si è espressa in maniera aderente "...all’orientamento già emerso in talune Sezioni Regionali (Sezione Controllo Liguria Del. n.7/2012; Sezione Controllo Toscana Del. n.6/2012), secondo cui gli istituti del comando e del distacco, considerate le loro peculiarità giuridiche, possono essere esclusi dall’applicazione delle limitazioni del 50% della spesa 2009 per assunzioni flessibili previste dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come integrato dall’art.4, comma 102, della L. 2011, n.183 (limiti che, peraltro, pur dove operanti, possono oggi essere modulati dall’ente locale - con regolamento - in considerazione delle sue ridotte dimensioni anche demografiche e delle correlate peculiarità operative: SS.RR. Del.n.11/CONTR/12)".
Secondo la Corte "...ciò è consentito purché la mobilità avvenga tra enti locali ugualmente in regola con il rispetto del Patto di Stabilità Interno (ove tenuti in base alla dimensione demografica) e del pari rispettosi di tutti i vincoli normativi vigenti in materia di spese del personale (SS.RR. Del. n. 59/CONTR/2010)".
A queste condizioni "...risulta possibile, in primo luogo, avvalersi del lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione ai sensi dell’art.14 del CCNL 2004, poiché tale istituto non è assimilabile alle “convenzioni” gestite in forma associata menzionate dall’art, 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, ma è finalizzato a tutelare un interesse dell’ente distaccante, che deve prestare il proprio consenso e resta titolare del rapporto lavorativo ed in genere dei correlati oneri, sulla falsariga del distacco previsto dall’art.30 del D. Lgs. 2003 n.276 (L. Biagi)".
Infine, "...risulta possibile, in secondo luogo, avvalersi del comando anche a tempo pieno di un dipendente di altro ente pubblico, poiché ciò non comporta la nascita di un nuovo rapporto di pubblico impiego col Comune destinatario della prestazione, ma solamente una modificazione temporanea ed oggettiva del rapporto di lavoro originario: il comandato, pur soggiacendo al potere direttivo dell’amministrazione presso cui effettivamente lavora, continua ad essere dipendente a tutti gli effetti dell’Ente d’appartenenza."

Deliberazione 33/2012
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2012
composta dai seguenti magistrati:
Ignazio Faso Presidente
Rosario Scalia Consigliere
Francesco Alfonso Consigliere
Carmela Mirabella Consigliere
Rosalba Di Giulio Consigliere relatore
Maria Teresa D’Urso Primo Referendario
Donatella Scandurra Primo Referendario
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le leggi 21 marzo 1953, n.161 e 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte;
VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131 e, in particolare, l’art. 7, comma 8;
VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14/2000 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, modificato con successive deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché da ultimo con deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la L. 4 marzo 2009, n. 15;
VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante “Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;
VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante “Pronuncia di orientamento generale sull’attività consultiva”;
VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 2010, n. 54;
VISTO il decreto n.1 del 2011, con il quale il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione Regionale di Controllo per il Lazio;
CONSIDERATA la richiesta di parere in materia di spese per il personale, formulata dal Sindaco del Comune di Bassano Romano con nota n.4323 del 7/05/2012, acquisita al protocollo della Sezione con il n.2632 in data 11/05/2012;
LETTA l’ordinanza presidenziale n. 14 del 4/6/2012 di convocazione della Sezione Controllo per il Lazio in data odierna per deferire la questione consultiva all'esame collegiale;
UDITO, in camera di consiglio, il relatore Consigliere Dr.ssa Rosalba Di Giulio;
PREMESSO
Con nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Bassano Romano formula richiesta di parere, ai sensi dell’art.7, comma 8, della L. 131 del 2003, in materia di spese per il personale, premettendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, si applica il Patto di Stabilità anche a detto Comune, in quanto superiore ai 5000 abitanti.
Sussistendo per il bilancio comunale un’economia di spesa in virtù delle 18 ore settimanali di permessi sindacali fruite da una unità di personale di Categoria C a decorrere dal 23 gennaio 2012 ed essendovi la necessità di un potenziamento della funzionalità dei servizi tecnici comunali, rappresenta che intenderebbe utilizzare un dipendente di altro comune o a tempo pieno tramite comando, o part–time mediante la convenzione ex art.14 del CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali del 2004 (senza gestione associata del servizio ex art.30 T.U.E.L.).
Ciò posto, chiede se la spesa di personale derivante dal comando o dal part-time a convenzione “oltre che agli altri limiti previsti dalla legge (50% della spesa corrente e importo della spesa di personale 2011 quando l’Ente non era soggetto a patto) sia sottoposta anche al limite del 50% della spesa 2009 per assunzioni flessibili di cui all’art.9, comma 28, del D.L. 78/2010 come integrato dall’art.4, comma 102, della Legge 12/11/2011, n.183”.
Nel caso in cui a questo primo quesito venga data risposta positiva, chiede inoltre se, considerato che l’amministrazione ha sostenuto spese per l’assunzione di personale a tempo determinato nel 2007 per €.47.155, nel 2008 per €. 54.871, nel 2009 per €.951, detto limite debba essere calcolato soltanto con riferimento al tetto di spesa 2009 o possa essere applicata l’eccezione prevista dall’ultimo periodo dell’art.9, comma 28, del D.L. n.78 del 2010, come integrato dall’art.4, comma 102, della L. n.183 del 2011.
CONSIDERATO
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono investite, dall’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, del potere di rendere pareri, ma l’esercizio della funzione consultiva è subordinato alla previa verifica in concreto della sussistenza di due requisiti di ammissibilità: sotto il profilo soggettivo deve sussistere la legittimazione dell’organo richiedente, che deve essere il legale rappresentante di uno degli enti previsti dalla L. n.131 del 2003, tra cui rientra senz’altro il Comune quale ente locale e, sotto il profilo oggettivo, il quesito prospettato deve riguardare la materia della contabilità pubblica.
Nella specie, in relazione al profilo soggettivo, la richiesta di parere, inviata dal Comune di Bassano Romano a firma del Sindaco pro-tempore, quale soggetto legittimato ad esprimere la volontà e ad impegnare l’ente locale verso l’esterno (art. 50 TUEL), è da ritenere ammissibile, in conformità al costante orientamento di questa Sezione, ancorché inoltrata direttamente e non per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.).
Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere presentata è del pari ammissibile, avendo per oggetto un quesito riguardante l'interpretazione e l’applicazione di norme attinenti alla sana gestione finanziaria dei Comuni, in materia di “Spese del personale”, rientrante per pacifico orientamento della giurisprudenza contabile nella materia della contabilità pubblica.
Quanto al merito del quesito ermeneutico posto, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento già emerso in talune Sezioni Regionali (Sezione Controllo Liguria Del. n.7/2012; Sezione Controllo Toscana Del. n.6/2012), secondo cui gli istituti del comando e del distacco, considerate le loro peculiarità giuridiche, possono essere esclusi dall’applicazione delle limitazioni del 50% della spesa 2009 per assunzioni flessibili previste dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come integrato dall’art.4, comma 102, della L. 2011, n.183 (limiti che, peraltro, pur dove operanti, possono oggi essere modulati dall’ente locale - con regolamento - in considerazione delle sue ridotte dimensioni anche demografiche e delle correlate peculiarità operative: SS.RR. Del.n.11/CONTR/12).
L’esclusione dalle limitazioni previste dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, per entrambi gli istituti di mobilità temporanea menzionati, si giustifica in quanto, a differenza delle forme di lavoro flessibili contemplate dall’art. sopra 9 citato, i medesimi non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell’ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l’ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa.
Ciò è consentito purché la mobilità avvenga tra enti locali ugualmente in regola con il rispetto del Patto di Stabilità Interno (ove tenuti in base alla dimensione demografica) e del pari rispettosi di tutti i vincoli normativi vigenti in materia di spese del personale (SS.RR. Del. n. 59/CONTR/2010).
Avuto riguardo alla specificità del quesito posto, a dette condizioni risulta possibile, in primo luogo, avvalersi del lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione ai sensi dell’art.14 del CCNL 2004, poiché tale istituto non è assimilabile alle “convenzioni” gestite in forma associata menzionate dall’art, 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, ma è finalizzato a tutelare un interesse dell’ente distaccante, che deve prestare il proprio consenso e resta titolare del rapporto lavorativo ed in genere dei correlati oneri, sulla falsariga del distacco previsto dall’art.30 del D. Lgs. 2003 n.276 (L. Biagi).
Il citato articolo 14 dispone, infatti, che: “1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione.
3. La contrattazione decentrata dell’ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l’art. 31.
4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.
5. …
6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000.
7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell’ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6”.
Alle sopra enunciate condizioni risulta possibile, in secondo luogo, avvalersi del comando anche a tempo pieno di un dipendente di altro ente pubblico, poiché ciò non comporta la nascita di un nuovo rapporto di pubblico impiego col Comune destinatario della prestazione, ma solamente una modificazione temporanea ed oggettiva del rapporto di lavoro originario: il comandato, pur soggiacendo al potere direttivo dell’amministrazione presso cui effettivamente lavora, continua ad essere dipendente a tutti gli effetti dell’Ente d’appartenenza.
L’attuale disciplina contrattuale del comparto Regioni-Autonomie locali (CCNL siglato il 22 gennaio 2004 per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003) non ha apportato nessuna specifica novità riguardo alla retribuzione dei comandati tra enti locali, quale disciplinata dall’art. 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ed il trattamento economico fondamentale viene solitamente ripartito secondo quanto concordato tra i due enti.
Così definito il primo quesito, il secondo resta assorbito.
P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio rende il parere nei termini suindicati.
DISPONE
che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di Supporto, al Comune di Bassano Romano.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2012.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
f.to Rosalba Di Giulio f.to Ignazio Faso

Depositata in Segreteria in Roma, il 7 giugno 2012
Il Responsabile del Servizio di Supporto
f.to dott.ssa Chiara Samarelli

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