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http://www.irpef.info/il direttore lavori è una persona giuridica?
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il direttore lavori è una persona giuridica?
salve, sono nuovo del forum,
vorrei sapere se, per un lavoro pubblico, il direttore dei lavori può, con le ultime norme, essere ricoperto da 2 oppure 3 professionisti? per esempio riuniti in AT?
io so che prima poteva essere ed oggi, sembra che il DL debba essere una solo persona, ma una persona giuridica (?), pertanto potrebbe essere una associazione temporanea di professionisti oppure una figura giurdica, ci dovrebbe essere a tale proposito una delibera dell'autorità di vigilanza.
potete aiutarmi ?
ringrazio anticipatamente carloca
vorrei sapere se, per un lavoro pubblico, il direttore dei lavori può, con le ultime norme, essere ricoperto da 2 oppure 3 professionisti? per esempio riuniti in AT?
io so che prima poteva essere ed oggi, sembra che il DL debba essere una solo persona, ma una persona giuridica (?), pertanto potrebbe essere una associazione temporanea di professionisti oppure una figura giurdica, ci dovrebbe essere a tale proposito una delibera dell'autorità di vigilanza.
potete aiutarmi ?
ringrazio anticipatamente carloca
carloca- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 14.07.12
diettore
Il responsabile dei lavori è definito, all'art. 89, comma1, lettera c), come "il soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento". Nella definizione è possibile osservare un ritorno alla normativa comunitaria per la quale il responsabile
dei lavori è "qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente
dei lavori è "qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente
il direttore lavori è una persona giuridica?
Paolo Gros ha scritto:Il responsabile dei lavori è definito, all'art. 89, comma1, lettera c), come "il soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento". Nella definizione è possibile osservare un ritorno alla normativa comunitaria per la quale il responsabile
dei lavori è "qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente
DAVVERO, DAVVERO grazie per la risposta.
Al fine di rendere il discorso più chiaro, rifaccio la domanda in maniera più precisa:
Nel 2007, Una PA ha incaricato 3 professionisti per redigere progetto e DL di una opera pubblica e così, dopo aver firmato il disciplinare, che prevedeva l'incarico congiunto della progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione e direzione lavori, a tutti e tre con responsabilità in solido, abbiamo cominciato a lavorare redigendo la progettazione dell'opera.
Adesso, dopo circa 8 anni, dobbiamo cominciare i lavori, ma il dirigente dell'ufficio LLPP ha richiesto che solo uno di noi professionisti potrà assumere l'incarico come DD.LL., mentre gli altri devono fare i Direttori Operativi. Inoltre, sempre con nostra scelta, dobbiamo comunicare anche il nome di un unico Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione (RSE).
Ovviamente il compenso resta tutto invariato in quanto nel 2004 abbiamo firmato il contratto.
osservazioni personali (correggetemi se sbaglio):
- le funzioni del CSE devono essere svolte necessariamente dal DL, salvo il caso di mancato possesso dei prescritti requisiti. ==> QUESTO SIGNIFICA CHE SE UNO DI NOI SARA' IL D.L. DOVRA' ANCHE ESSERE IL RSE. e mi sembra che vada in contrasto con l'invito del nostro funzionario che ha chiesto una nostra delega a uno di noi tre, per ricoprire l'incarico di RSE (a prescindere dalla nomina di DL).
- per quanto riguarda la richiesta del nostro dirigente di nominare, tra di noi, il DL e gli altri 2 invece di assumere i ruoli di Direttori Operativi, considerato che l'incarico congiunto della DL non è conforme al principio dell'unicità e unisoggettività insito negli art 123 e ss. del DPR 21/12/99 n. 554 e s.m., e che pertanto il DL deve essere un unico soggetto, vorrei chiaramente sapere se POSSIAMO RIUNIRCI IN Associazione Temporanea di professionisti per poter assumere contemporaneamente l'incarico.
Se così fosse ne posso desumere che potremmo tutti e 3 ricoprire anche la funzione di RSE.
CARLOCA
carloca- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 14.07.12
il direttore lavori è una persona giuridica?
Paolo Gros ha scritto:le tue osservazioni sono a mio avviso legittime
il dubbio è sempre quello:
POSSIAMO RIUNIRCI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI PER ASSUMERE L'INCARICO DELLA D.L.? SE SI .. MI POTREBBE SPIEGARE IL PERCHè? è CHIARAMENTE MENZIONATO DA QLC PARTE DELLA NORMA?
DI NUOVO GRAZIE
CARLOCA
carloca- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 14.07.12
Re: il direttore lavori è una persona giuridica?
A mio avviso l'ex articolo 123 del DPR 554/99 (ora unificato nell'articolo 147 del DPR 207/2010) prevede proprio quanto suggeritovi dall'utc.
A leggere l'articolo 148 comma 2 "Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto" non può che derivarne che lo stesso non può essere un soggetto giuridico.
Se in fase di progettazione è stata affidata l'attività ad un soggetto giuridico, in fase esecutiva (a meno di altre determinazione della stazione appaltante) il soggetto giuridico può solo evidenziare chi tra di essi è il soggetto delegato a svolgere l'attività di DL, fermo restando la possibilità di nominare le altre figure previste dal regolamento.
Anche la figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva deve essere un soggetto individuale e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 DPR 207/2010 (attenzione al verbo possono e non devono)
"Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell’eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori"
A leggere l'articolo 148 comma 2 "Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto" non può che derivarne che lo stesso non può essere un soggetto giuridico.
Se in fase di progettazione è stata affidata l'attività ad un soggetto giuridico, in fase esecutiva (a meno di altre determinazione della stazione appaltante) il soggetto giuridico può solo evidenziare chi tra di essi è il soggetto delegato a svolgere l'attività di DL, fermo restando la possibilità di nominare le altre figure previste dal regolamento.
Anche la figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva deve essere un soggetto individuale e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 DPR 207/2010 (attenzione al verbo possono e non devono)
"Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell’eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori"
giorgi.bruno- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 23.06.11
Località : FALERNA
IL DIRETTORE DEI LAVORI è UNA PERSONA GIURIDICA?
VA BENE, ADESSO MI SEMBRA CHIARO.
CONCLUDIAMO QUINDI CHE LA FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI NON PUO' ESSERE UN SOGGETTO GIURIDICO, ANCHE SE QUESTO RISULTATO MI SEMBRA UN PO IN CONTRASTO CON I POST RILASCIATI DAL DOTT. PAOLO GROS (??).
SALUTI E RINGRAZIAMENTI
CARLOCA
CONCLUDIAMO QUINDI CHE LA FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI NON PUO' ESSERE UN SOGGETTO GIURIDICO, ANCHE SE QUESTO RISULTATO MI SEMBRA UN PO IN CONTRASTO CON I POST RILASCIATI DAL DOTT. PAOLO GROS (??).
SALUTI E RINGRAZIAMENTI
CARLOCA
carloca- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 14.07.12
direttore
non lo affermo certo io ma e' normaticva comunitaria infatti...normativa comunitaria per la quale il responsabile dei lavori è "qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente
il direttore lavori è una persona giuridica?
EGR. DIRETTORE
CORTESEMENTE MI VOLETE METTERE IL LINK RIFERITO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ... LA RINGRAZIO DAVVERO MOLTO, CORDIALITà CARLOCARAFA
CORTESEMENTE MI VOLETE METTERE IL LINK RIFERITO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ... LA RINGRAZIO DAVVERO MOLTO, CORDIALITà CARLOCARAFA
carloca- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 14.07.12
Re: il direttore lavori è una persona giuridica?
Paolo si sta riferendo al Responsabile dei Lavori che è figura diversa del Direttore dei Lavori.
Saluti.
Saluti.
giorgi.bruno- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 23.06.11
Località : FALERNA
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