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Notifica atto a persona giuridica
E' corretta la notificazione di un atto tributario eseguita presso la sede effettiva, anziché presso la sede legale di una società, in quanto, anche ai fini della disciplina delle notificazioni di cui all'articolo 145 c.p.c., laddove la sede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare sede anche quest'ultima (sentenza n. 17590 del 29 luglio 2009).
Si deve ritenere validamente effettuata la notifica di un atto giudiziario a una società, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, anche quando questi sia rinvenuto in un comune diverso dal domicilio fiscale della persona giuridica (ordinanza n. 19076 del 1° settembre 2009).
Sono questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dalla sezione tributaria della Corte di cassazione con due recenti pronunce rese nell'ambito di giudizi riguardanti atti fiscali notificati a persone giuridiche:
Con le due pronunce in esame, la sezione tributaria della Corte di cassazione torna dunque ad occuparsi di questioni connesse alla notificazione di atti fiscali riguardanti soggetti passivi d'imposta diversi dalle persone fisiche.
In particolare, la sentenza 17590/2009 precisa il concetto di "sede" - ovvero del luogo presso il quale devono essere eseguite le notifiche dirette alle persone giuridiche (si ricorda, infatti che il primo comma dell'odierno articolo 145 c.p.c., come modificato dalla legge 263/2005, prevede che la notificazione alle persone giuridiche "si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni…" - dichiarando che lo stesso comprende, oltre alla sede legale anche la sede effettiva.
La ragione di tale estensione, riprendendo le parole della sentenza in commento, deriva dal fatto che nella sede effettiva "operano gli organi amministrativi della società e i suoi dipendenti, il che consente di riconoscerla come luogo o stabilimento utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni o con i terzi (Cass. nn. 9978/2000, 7037/2004)".
Per quanto riguarda invece l'ordinanza 19076/2009, si può rilevare che la pronuncia si discosta dalla posizione interpretativa secondo cui, in caso di impossibilità di effettuare la notificazione presso la sede dell'ente, la notificazione al soggetto che lo rappresenta è ammessa soltanto se tale persona fisica, oltre a essere identificata nell'atto, risiede nel comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi dell'articolo 58 del Dpr 600/1973 In particolare, spiega il collegio dell'ordinanza 19076/2009, la validità della notificazione nelle mani proprie del rappresentante legale dell'ente deriva dalla disposizione dell'articolo 138 c.p.c., che disciplina la forma di notificazione "a luogo libero", eseguibile dall'agente notificatore nei confronti del destinatario "ovunque" lo stesso venga trovato nell'ambito della circoscrizione di competenza del pubblico ufficiale incaricato della notificazione.
Tale norma, spiega l'ordinanza, seppure dettata per le persone fisiche, è estensibile anche alle persone giuridiche, operando altresì per queste ultime il principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano, o ne realizzano esecutivamente le finalità.
Per completezza, si ricorda che la Corte di cassazione, con sentenza 1887/2006, ha precisato che la notifica a mani proprie di cui all'articolo 138 c.p.c. è sempre valida, "a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego, nel comune in cui ha la propria residenza il destinatario del piego stesso, non sia avvenuta presso la casa di abitazione anagrafica del destinatario".
Estratto da Fiscoggi di Massimo Cancedda.
Si deve ritenere validamente effettuata la notifica di un atto giudiziario a una società, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, anche quando questi sia rinvenuto in un comune diverso dal domicilio fiscale della persona giuridica (ordinanza n. 19076 del 1° settembre 2009).
Sono questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dalla sezione tributaria della Corte di cassazione con due recenti pronunce rese nell'ambito di giudizi riguardanti atti fiscali notificati a persone giuridiche:
Con le due pronunce in esame, la sezione tributaria della Corte di cassazione torna dunque ad occuparsi di questioni connesse alla notificazione di atti fiscali riguardanti soggetti passivi d'imposta diversi dalle persone fisiche.
In particolare, la sentenza 17590/2009 precisa il concetto di "sede" - ovvero del luogo presso il quale devono essere eseguite le notifiche dirette alle persone giuridiche (si ricorda, infatti che il primo comma dell'odierno articolo 145 c.p.c., come modificato dalla legge 263/2005, prevede che la notificazione alle persone giuridiche "si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni…" - dichiarando che lo stesso comprende, oltre alla sede legale anche la sede effettiva.
La ragione di tale estensione, riprendendo le parole della sentenza in commento, deriva dal fatto che nella sede effettiva "operano gli organi amministrativi della società e i suoi dipendenti, il che consente di riconoscerla come luogo o stabilimento utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni o con i terzi (Cass. nn. 9978/2000, 7037/2004)".
Per quanto riguarda invece l'ordinanza 19076/2009, si può rilevare che la pronuncia si discosta dalla posizione interpretativa secondo cui, in caso di impossibilità di effettuare la notificazione presso la sede dell'ente, la notificazione al soggetto che lo rappresenta è ammessa soltanto se tale persona fisica, oltre a essere identificata nell'atto, risiede nel comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi dell'articolo 58 del Dpr 600/1973 In particolare, spiega il collegio dell'ordinanza 19076/2009, la validità della notificazione nelle mani proprie del rappresentante legale dell'ente deriva dalla disposizione dell'articolo 138 c.p.c., che disciplina la forma di notificazione "a luogo libero", eseguibile dall'agente notificatore nei confronti del destinatario "ovunque" lo stesso venga trovato nell'ambito della circoscrizione di competenza del pubblico ufficiale incaricato della notificazione.
Tale norma, spiega l'ordinanza, seppure dettata per le persone fisiche, è estensibile anche alle persone giuridiche, operando altresì per queste ultime il principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano, o ne realizzano esecutivamente le finalità.
Per completezza, si ricorda che la Corte di cassazione, con sentenza 1887/2006, ha precisato che la notifica a mani proprie di cui all'articolo 138 c.p.c. è sempre valida, "a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego, nel comune in cui ha la propria residenza il destinatario del piego stesso, non sia avvenuta presso la casa di abitazione anagrafica del destinatario".
Estratto da Fiscoggi di Massimo Cancedda.
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