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FABBRICATI STORICI
Buon giorno un piccolo quesito per una maggiore conferma di quanto penso io: Un contribuente ha chiesto in questi giorni il rimborso del 50% di quanto pagato quale ICI nei ultimi 5 anni in quanto il suo fabbricato è stato dichiarato storico, (da sempre sembra, ma forse lui ne è venuto a conoscenza solamente ora), a parte che con l'ICI per quanto riguarda gli immobili storici non è il 50% ma bensì tutt'altro sistema , e per l'IMU eventualmente la base impobibile è ridotta del 50%, ma non avendo il contribuente mai presentato denuncia ICI con l'indicazione di fabbricato storico secondo voi non è più corretto negare il rimborso e farsi presentare una denuncia relativa all'anno 2011 ed eventualmente rimborsare solamente questa annualità? altrimenti ci sarebbe anche l'accertamento per mancata denuncia o no?
Qualcuno di voi sa dirme come è meglio procedere?
Grazie mille
Qualcuno di voi sa dirme come è meglio procedere?
Grazie mille
Annette- Messaggi : 288
Data d'iscrizione : 22.03.11
Re: FABBRICATI STORICI
Effettivamente se nella sua dichiarazione iniziale è indicato che l'immobile è "normale"... però la logica mi fa propendere al fatto che possa essere riconosciuta la riduzione... probabilmente il Comune poteva sapere che quell'immobile è storico... però sentiamo anche altre opinioni...
Ultima modifica di DanieleGE il Gio 26 Lug 2012 - 5:11 - modificato 1 volta.
DanieleGE- Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 26.04.12
Età : 56
Ici
Ai fini Ici per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, che ha abrogato la legge 1° giugno 1939, n. 1089, il valore è determinato in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e dell'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Si deve pertanto assumere la rendita - ovviamente aumentata del 5% - determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.
Tale rendita va poi moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1, oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il predetto sistema di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione
Per i fabbricati censiti nella categoria A, la tariffa d'estimo delle prime classi delle categorie A/4, A/5, A/6 o A/11 (ove esistente) si moltiplica per il numero dei vani catastali. Nel caso invece di fabbricati censiti nelle categorie C, è necessario trasformare i metri quadrati totali di tali unità (murature comprese) in vani, considerando il vano catastale medio dai 18 ai 20 metri quadrati (si veda la circolare ministeriale 10 giugno 1993 n. 7/1106, risposta 5.28). Per conoscere il numero dei vani, occorre quindi dividere il totale della superficie espressa in metri quadrati per il divisore 18 o 20.
Per quanto concerne i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti fin dall'origine di rendita catastale, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.
E' infine opportuno ricordare l'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale l'agevolazione è concessa soltanto agli immobili che siano stati dichiarati, con atto amministrativo notificato al proprietario, di interesse storico o artistico ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 1089 del 1939.
Si deve pertanto assumere la rendita - ovviamente aumentata del 5% - determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.
Tale rendita va poi moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1, oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il predetto sistema di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione
Per i fabbricati censiti nella categoria A, la tariffa d'estimo delle prime classi delle categorie A/4, A/5, A/6 o A/11 (ove esistente) si moltiplica per il numero dei vani catastali. Nel caso invece di fabbricati censiti nelle categorie C, è necessario trasformare i metri quadrati totali di tali unità (murature comprese) in vani, considerando il vano catastale medio dai 18 ai 20 metri quadrati (si veda la circolare ministeriale 10 giugno 1993 n. 7/1106, risposta 5.28). Per conoscere il numero dei vani, occorre quindi dividere il totale della superficie espressa in metri quadrati per il divisore 18 o 20.
Per quanto concerne i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti fin dall'origine di rendita catastale, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.
E' infine opportuno ricordare l'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale l'agevolazione è concessa soltanto agli immobili che siano stati dichiarati, con atto amministrativo notificato al proprietario, di interesse storico o artistico ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 1089 del 1939.
FABBRICATI STORICI
ok Paolo su quello che scrivi ma io avrei bisogno di un consiglio pratico, secondo te ho gli estremi per negare il rimborso per gli anni in cui non è stata presentata la denuncia ed eventualmente affrontare un ricorso, oppure semplicemente rimborso il periodo richiesto applicando la corretta procedura per l'ICI fabbricati storici?
grazie
grazie
Annette- Messaggi : 288
Data d'iscrizione : 22.03.11
Re: FABBRICATI STORICI
Chiedo scusa... ho scritto una ca...ta... avevo la testa altrove e ho fatto un paciugo... anzi modifico il mio post precedente per non creare confusione...
DanieleGE- Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 26.04.12
Età : 56
Re: FABBRICATI STORICI
ritengo opportuno utilizzare un atteggiamento di buon senso che deve essere ovviamente bilatelare e non soltanto quanto sia a favore del comune.
pertanto, indipendentemente dalla omessa denuncia e non dell'omesso versamento, qualora l'immobile sia effettivamente stato dichiarato, con atto amministrativo notificato al proprietario, di interesse storico o artistico ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2 e 3 della ex legge n. 1089 del 1939, riconoscere il rimborso richiesto previa acquisizione agli atti di copia della documentazione attestante la dichiarazione ai sensi dell'ex 1089/39 oggi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
pertanto, indipendentemente dalla omessa denuncia e non dell'omesso versamento, qualora l'immobile sia effettivamente stato dichiarato, con atto amministrativo notificato al proprietario, di interesse storico o artistico ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2 e 3 della ex legge n. 1089 del 1939, riconoscere il rimborso richiesto previa acquisizione agli atti di copia della documentazione attestante la dichiarazione ai sensi dell'ex 1089/39 oggi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
Re: FABBRICATI STORICI
Concordo con Lucio. Quest'agevolazione non andava "comunicata"come per esempio nei casi di assimilazione ad abitazione principale (es. uso gratuito). Non credo che negeresti il rimborso a qualcuno che ha pagato per un'abitazione principale quando questa era esente solo perchè non l'aveva dichiarata come tale (per esempio un'abitazione che non era principale che poi lo è diventata).
Attenta che il vincolo ci sia sul serio. Come ti hanno suggerito deve esserci una notifica al proprietario o al titolare di eventuali altri diritti con la specifica del vincolo. Se questa non è stata fatta almeno deve risultare il tutto sui pubblici registri. Il vincolo va registrato perchè lo Stato ha il diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile oltre che a comportare ovviamente una serie di "fastidi" se si vuole ristrutturare lo stesso (esperienza personale!).
Attenta che il vincolo ci sia sul serio. Come ti hanno suggerito deve esserci una notifica al proprietario o al titolare di eventuali altri diritti con la specifica del vincolo. Se questa non è stata fatta almeno deve risultare il tutto sui pubblici registri. Il vincolo va registrato perchè lo Stato ha il diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile oltre che a comportare ovviamente una serie di "fastidi" se si vuole ristrutturare lo stesso (esperienza personale!).
alessandro chierego- Messaggi : 157
Data d'iscrizione : 01.12.11
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