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Requisito della continuità per l'indennità di turno
E' possibile considerare turnista e quindi erogare l'indennità di turno al personale che lavori su turni ma solo nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) con anche l'esclusione dei festivi infrasettimanali?
Le condizioni per considerare il personale "TURNISTA" sono quelle indicate dalla sentenza di cassazione 8254 del 7/4/2010? O, come previsto dal mio enete, i turni possono essere fatti e pagati con l'indennità, anche senza continuità del servizio?
Nel mio ente per il personale di vigilanza è previsto un'orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore continuative dal lunedì al sabato (con esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali). E' corretto considerare il personale di vigilanza turnista, con la corresponsione dell'indennità di turno, se non garatiscono il turno anche nei giorni festivi? Non manca la continuità?
In caso di risposta affermativa, nell'ipotesi di manifestazioni prevste nei giorni festivi, come potrebbero essere retribuiti i vigili non potendo essere considerate le presenze come lavoro straordinario (le manifestazioni sono programmate) e non potendo neppure essere retribuite nell'ambito di progetti di produttività, in quanto effettuate fuori dell'orario di lavoro?
E' corretto per questi motivi affermare che per poter erogare l'ind. di turno il personale deve garantire il servizio dal lunedì alla domenica, cioè in modo continuativo tutta la settimana, senza giorni prestabiliti di riposo settimanale (tutti i giorni festivi)? Il riposo settimanale potebbe cadere in qualsiasi giorno, in base al turno. Se dovesse capitare una esigenza straordinaria e dovesse il vigile dover rinunciare al giorno di riposo settimanale previsto nel suo turno di lavoro, sarebbe retribuito e garantito dall'art. 24 del CCNL 14/9/2000. E' corretto?
Le condizioni per considerare il personale "TURNISTA" sono quelle indicate dalla sentenza di cassazione 8254 del 7/4/2010? O, come previsto dal mio enete, i turni possono essere fatti e pagati con l'indennità, anche senza continuità del servizio?
Nel mio ente per il personale di vigilanza è previsto un'orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore continuative dal lunedì al sabato (con esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali). E' corretto considerare il personale di vigilanza turnista, con la corresponsione dell'indennità di turno, se non garatiscono il turno anche nei giorni festivi? Non manca la continuità?
In caso di risposta affermativa, nell'ipotesi di manifestazioni prevste nei giorni festivi, come potrebbero essere retribuiti i vigili non potendo essere considerate le presenze come lavoro straordinario (le manifestazioni sono programmate) e non potendo neppure essere retribuite nell'ambito di progetti di produttività, in quanto effettuate fuori dell'orario di lavoro?
E' corretto per questi motivi affermare che per poter erogare l'ind. di turno il personale deve garantire il servizio dal lunedì alla domenica, cioè in modo continuativo tutta la settimana, senza giorni prestabiliti di riposo settimanale (tutti i giorni festivi)? Il riposo settimanale potebbe cadere in qualsiasi giorno, in base al turno. Se dovesse capitare una esigenza straordinaria e dovesse il vigile dover rinunciare al giorno di riposo settimanale previsto nel suo turno di lavoro, sarebbe retribuito e garantito dall'art. 24 del CCNL 14/9/2000. E' corretto?
fabio.bovo- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 29.08.11
Età : 52
Località : mogliano veneto
Turno
L’art. 22 del CCNL del 14 settembre 2000 «Comparto Regioni e Autonomie locali» nel disciplinare l’istituto della turnazione, rientrante nel concetto più ampio di «articolazione dell’orario di lavoro» e quindi oggetto di concertazione sindacale, individua 3 requisiti caratteristici per definire la fattispecie ovvero:
il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere (antimeridiane e pomeridiane);
le prestazioni devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da fare risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata, secondo una logica qualitativa e non quantitativa;
i turni possono essere istituti solo in strutture operative che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
Pertanto, solo ed esclusivamente il personale che è soggetto alle suddette condizioni è definibile turnista e quindi beneficiario, per i periodi di effettiva prestazione dell’attività lavorativa, della specifica indennità prevista dall’art. 22, comma 5.
La disciplina di cui all’art. 24 del CCNL del 14 settembre 2000 «Comparto Regioni e Autonomie locali» trova applicazione in tutti quei casi in cui il lavoratore non usufruisce, in relazione alla programmazione delle proprie turnazioni, del giorno di riposo settimanale oppure presta attività in una giornata festiva infrasettimanale per soddisfare particolari esigenze di servizio che non rientrano come lavoro ordinario o come prestazione in turno. L’attività così prestata, nel primo caso, dà diritto al riposo compensativo, da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, o alla corresponsione del compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria, mentre nel secondo caso dà diritto al riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Si tratta, pertanto, di programmare con esattezza, in relazione alle più ampie esigenze organizzative dell’Ente, l’articolazione dei turni per poter applicare la disciplina dell’art. 22; rimane esclusivamente residuale il ricorso all’art. 24, che è applicabile per soddisfare esigenze di servizio che non sono previste nelle normali prestazioni lavorative in turno. Di conseguenza, il diritto di ogni lavoratore-turnista, coinvolto in attività lavorative coincidenti con il giorno di riposo settimanale o con una giornata festiva infrasettimanale, indipendentemente dalla propria turnazione, è quello che non gli sia impedito in assoluto di fruire del riposo compensativo e neppure che gli sia imposta la fruizione dello stesso comunque oltre il bimestre successivo.
il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere (antimeridiane e pomeridiane);
le prestazioni devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da fare risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata, secondo una logica qualitativa e non quantitativa;
i turni possono essere istituti solo in strutture operative che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
Pertanto, solo ed esclusivamente il personale che è soggetto alle suddette condizioni è definibile turnista e quindi beneficiario, per i periodi di effettiva prestazione dell’attività lavorativa, della specifica indennità prevista dall’art. 22, comma 5.
La disciplina di cui all’art. 24 del CCNL del 14 settembre 2000 «Comparto Regioni e Autonomie locali» trova applicazione in tutti quei casi in cui il lavoratore non usufruisce, in relazione alla programmazione delle proprie turnazioni, del giorno di riposo settimanale oppure presta attività in una giornata festiva infrasettimanale per soddisfare particolari esigenze di servizio che non rientrano come lavoro ordinario o come prestazione in turno. L’attività così prestata, nel primo caso, dà diritto al riposo compensativo, da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, o alla corresponsione del compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria, mentre nel secondo caso dà diritto al riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Si tratta, pertanto, di programmare con esattezza, in relazione alle più ampie esigenze organizzative dell’Ente, l’articolazione dei turni per poter applicare la disciplina dell’art. 22; rimane esclusivamente residuale il ricorso all’art. 24, che è applicabile per soddisfare esigenze di servizio che non sono previste nelle normali prestazioni lavorative in turno. Di conseguenza, il diritto di ogni lavoratore-turnista, coinvolto in attività lavorative coincidenti con il giorno di riposo settimanale o con una giornata festiva infrasettimanale, indipendentemente dalla propria turnazione, è quello che non gli sia impedito in assoluto di fruire del riposo compensativo e neppure che gli sia imposta la fruizione dello stesso comunque oltre il bimestre successivo.
Re: Requisito della continuità per l'indennità di turno
la domanda fondamentale forse è "più fine" ...
e sulla questione persistono molti dubbi, soprattutto per le applicazioni pratiche della norma ...
è possibile soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa dell'art.22 ccnl 14.09.2000 sulla turnazione e la relativa indennità, in caso di turni pianificato dal lunedi al sabato + domenica sempre gg riposo settimanale perchè il servizio è chiuso + riposo nei gg festivi infrasettimanali perchè il servizio è chiuso ????
e sulla questione persistono molti dubbi, soprattutto per le applicazioni pratiche della norma ...
è possibile soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa dell'art.22 ccnl 14.09.2000 sulla turnazione e la relativa indennità, in caso di turni pianificato dal lunedi al sabato + domenica sempre gg riposo settimanale perchè il servizio è chiuso + riposo nei gg festivi infrasettimanali perchè il servizio è chiuso ????
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: Requisito della continuità per l'indennità di turno
Nessun dubbio invece.an.bal ha scritto:la domanda fondamentale forse è "più fine" ...
e sulla questione persistono molti dubbi, soprattutto per le applicazioni pratiche della norma ...
è possibile soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa dell'art.22 ccnl 14.09.2000 sulla turnazione e la relativa indennità, in caso di turni pianificato dal lunedi al sabato + domenica sempre gg riposo settimanale perchè il servizio è chiuso + riposo nei gg festivi infrasettimanali perchè il servizio è chiuso ????
Le disposizioni contenute all'art. 22 del CCNL del 2000 non fanno alcun riferimento su "quanti" e su "quali" giorni settimanali deve essere garantito il servizio.
Questo rientra nella discrezionalità dell'Ente.
Generalmente viene disposto per la polizia municipale un orario di servizio su 6 o 7 giorni alla settimana (nel tuo caso 6).
Allo stesso modo, l'Ente può disporre l'orario di lavoro individuale in 6 o 7 ore giornaliere (nel tuo caso 6).
La turnazione non entra nel merito di questo ma su quello che ti è già stato riportato sopra, ossia:
1) è sufficiente che la struttura preveda un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
2) che il personale ruoti in maniera equilibrata, non necessariamente in maniera matematica, ma equilibrata.
Sebbene non contenuto nell'articolo in questione, l'Aran ha aggiunto che il servizio deve essere "continuativo".
Non ci siamo neppure stavolta, al lavoratore spetta sia il riposo compensativo e sia la maggiorazione del 50% della retribuzione oraria inoltre in cumulo con altra remunerazione collegata alla prestazione.Paolo Gros ha scritto:La disciplina di cui all’art. 24 del CCNL del 14 settembre 2000 «Comparto Regioni e Autonomie locali» trova applicazione in tutti quei casi in cui il lavoratore non usufruisce, in relazione alla programmazione delle proprie turnazioni, del giorno di riposo settimanale oppure presta attività in una giornata festiva infrasettimanale per soddisfare particolari esigenze di servizio che non rientrano come lavoro ordinario o come prestazione in turno. L’attività così prestata, nel primo caso, dà diritto al riposo compensativo, da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, o alla corresponsione del compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria, mentre nel secondo caso dà diritto al riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Si tratta, pertanto, di programmare con esattezza, in relazione alle più ampie esigenze organizzative dell’Ente, l’articolazione dei turni per poter applicare la disciplina dell’art. 22; rimane esclusivamente residuale il ricorso all’art. 24, che è applicabile per soddisfare esigenze di servizio che non sono previste nelle normali prestazioni lavorative in turno. Di conseguenza, il diritto di ogni lavoratore-turnista, coinvolto in attività lavorative coincidenti con il giorno di riposo settimanale o con una giornata festiva infrasettimanale, indipendentemente dalla propria turnazione, è quello che non gli sia impedito in assoluto di fruire del riposo compensativo e neppure che gli sia imposta la fruizione dello stesso comunque oltre il bimestre successivo.
Non siamo in presenza di una scelta come per i festivi infrasettimanali!
benna65- Messaggi : 36
Data d'iscrizione : 05.10.11
Re: Requisito della continuità per l'indennità di turno
ma rimane comunque possibile stabilire la modalità di articolazione dell'orario di lavoro in turni dal lunedi al sabato ..... escluse le festività infrasettimanali???? (perchè il servizio è chiuso)????
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
turnazione vigili
I requisiti contrattuali sono questi, è vero, ma secondo me il problema è un altro: non si tiene conto del concetto di turnazione, che in sè prevede il requisito della continuità, (concetto ribadito dalla sentenza di cassazione 8254 del 7/4/2010 sezione lavoro) continuità non solo di 10 ore, ma anche di giorni della settimana. Ciò significa che non si dovrebbe stabilire un servizio con turnazione solo per 6 su 7 e festività escluse. Si deve garantire il servizio tutti i giorni della settimana (festivi e non) 7 su 7 per almeno 10 ore. All'interno della settimana il lavoratore avrà a turno diritto a un giorno di riposo. L'art. 24 serve per normare la situazione in cui il dipendente sia chiamato a prestare la sua attività lavorativa nel suo giorno di riposo settimanale, che porebbe capitare il lunedì, martedì,..o la domenica, dipende dai turni di servizio che erano stabiliti per quel dipendente.
Capita spesso che le amministrazioni facciano fare il servizio 6 su 7 e con l'esclusione dei festivi, per poi dover far coprire anche i festivi magari finanziandoli con progetti di produttività!! Cosa illegittima perchè fuori orario; non potrebbe neppure rientrare nel lavoro straordinario, perchè le festività e le manifestazioni sono normalemte tutte programmate!!! E' solo un modo illegittimo di aumentare il salario accessorio ai vigili...con i progetti (illegittimi) e indennità di turno anche se non dovuta. Questo è il mio parere, confermato anche dalla sentenza sopra citata.
Mi sbaglio?
Capita spesso che le amministrazioni facciano fare il servizio 6 su 7 e con l'esclusione dei festivi, per poi dover far coprire anche i festivi magari finanziandoli con progetti di produttività!! Cosa illegittima perchè fuori orario; non potrebbe neppure rientrare nel lavoro straordinario, perchè le festività e le manifestazioni sono normalemte tutte programmate!!! E' solo un modo illegittimo di aumentare il salario accessorio ai vigili...con i progetti (illegittimi) e indennità di turno anche se non dovuta. Questo è il mio parere, confermato anche dalla sentenza sopra citata.
Mi sbaglio?
fabio.bovo- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 29.08.11
Età : 52
Località : mogliano veneto
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