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Continuità dell'orario di servizio giornaliero ai fini della corresponsione dell'indennità di turnazione
Premetto di non poter avere un possibile ritorno di utilità economiche dall'affermarsi dell'una o dell'altra corrente con riferimento alle problematiche di cui sto per dire, ma di lavorare in un comune che le sta vivendo.
In sintesi vi chiedo un giudizio a proposito del problema dell'indennità di turnazione che taluni sostengono non doversi corrispondere agli agenti di polizia municipale il cui orario di servizio giornaliero subisce un breve intervallo fra il turno antimeridiano e quello postmeridiano.
Dopo aver raccolto tutte le pronunce ed i pareri esistenti sull'argomento, che per la maggior parte dei casi non aggiungono nulla alla chiara esposizione dell'istituto fatta dall'art. 22 del CCNL del 14/09/00, pur sforzandomi, non riesco a comprendere come la sentenza n. 8254/2010 della Corte di Cassazione possa essere stata da tanti generalizzata alle polizie locali dato che:
- il giudicato di questa sentenza verteva sul fatto che fosse giusto o meno corrispondere l'indennità di turnazione ai dipendenti di una biblioteca comunale e non di un servizio di polizia municipale;
- questa biblioteca non era aperta al pubblico per almeno 10 ore nei giorni di lunedì e sabato (giorni in cui era aperta al pubblico per sole cinque ore), e non era aperta al pubblico la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali;
- questa biblioteca nei restanti giorni da martedì a venerdì, offriva sì 10 ore di servizi, ma chiudeva al pubblico per ben due ore, dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
La mia conclusione è che l'orario di servizio oggetto del giudicato è molto simile a quello stabilito in via ordinaria dall'art. 22 della legge 724/1994 per gli impiegati degli uffici comunali in genere e che questa sentenza non è di conseguenza calzante verso le attività delle polizie locali che offrendo servizi per 365 giorni all'anno, in alcune realtà sospendono il servizio di una sola ora, dalle 13.30 alle 14.30, per ragioni che sono del resto proprio riconducibili alle esigenze della collettività ed alle volontà degli amministratori comunali - per esempio - l'assistenza al passaggio dei bus del mattino dal centro, un migliore adattamento verso il servizio nei pressi delle scuole, la presenza per una mezz'ora in più dei vigili nella fascia serale in quei comuni che non possono finanziare il servizio notturno ...
E' da aggiungere che la sentenza costituisce di fatto un caso isolato e che la lettura dell'art. 22 del CCNL, di fondo, non fa emergere i problemi di interpretazione di cui la Corte giudicante si è fatta carico e che ad essa è solito contrapporsi la sentenza del Consiglio di Stato n. 7445 del 15.11.04, la quale è invece incentrata proprio sulle polizia locale, la quale ribadisce l'inesistenza di differenze fra il disagio oggetto della remunerazione attraverso l'indennità di turnazione, che vi è comunque per espleta il servizio in rotazione in turni continuativi come per chi lo espleta in turni non continuativi ...
In sintesi vi chiedo un giudizio a proposito del problema dell'indennità di turnazione che taluni sostengono non doversi corrispondere agli agenti di polizia municipale il cui orario di servizio giornaliero subisce un breve intervallo fra il turno antimeridiano e quello postmeridiano.
Dopo aver raccolto tutte le pronunce ed i pareri esistenti sull'argomento, che per la maggior parte dei casi non aggiungono nulla alla chiara esposizione dell'istituto fatta dall'art. 22 del CCNL del 14/09/00, pur sforzandomi, non riesco a comprendere come la sentenza n. 8254/2010 della Corte di Cassazione possa essere stata da tanti generalizzata alle polizie locali dato che:
- il giudicato di questa sentenza verteva sul fatto che fosse giusto o meno corrispondere l'indennità di turnazione ai dipendenti di una biblioteca comunale e non di un servizio di polizia municipale;
- questa biblioteca non era aperta al pubblico per almeno 10 ore nei giorni di lunedì e sabato (giorni in cui era aperta al pubblico per sole cinque ore), e non era aperta al pubblico la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali;
- questa biblioteca nei restanti giorni da martedì a venerdì, offriva sì 10 ore di servizi, ma chiudeva al pubblico per ben due ore, dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
La mia conclusione è che l'orario di servizio oggetto del giudicato è molto simile a quello stabilito in via ordinaria dall'art. 22 della legge 724/1994 per gli impiegati degli uffici comunali in genere e che questa sentenza non è di conseguenza calzante verso le attività delle polizie locali che offrendo servizi per 365 giorni all'anno, in alcune realtà sospendono il servizio di una sola ora, dalle 13.30 alle 14.30, per ragioni che sono del resto proprio riconducibili alle esigenze della collettività ed alle volontà degli amministratori comunali - per esempio - l'assistenza al passaggio dei bus del mattino dal centro, un migliore adattamento verso il servizio nei pressi delle scuole, la presenza per una mezz'ora in più dei vigili nella fascia serale in quei comuni che non possono finanziare il servizio notturno ...
E' da aggiungere che la sentenza costituisce di fatto un caso isolato e che la lettura dell'art. 22 del CCNL, di fondo, non fa emergere i problemi di interpretazione di cui la Corte giudicante si è fatta carico e che ad essa è solito contrapporsi la sentenza del Consiglio di Stato n. 7445 del 15.11.04, la quale è invece incentrata proprio sulle polizia locale, la quale ribadisce l'inesistenza di differenze fra il disagio oggetto della remunerazione attraverso l'indennità di turnazione, che vi è comunque per espleta il servizio in rotazione in turni continuativi come per chi lo espleta in turni non continuativi ...
Mario Loris- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 07.10.12
Turno
il conceto di turnazione ha in se il principio della continuita' che in ogni caso non puo' venri meno derivandone che interruzione alcuna possa essere effettuata dal soggetto all'inteno del proprio turno a che sia corrisposta l'indennita' che ne consegue.
La Cassazione ha esaminato un concetto a mio avviso ampiamente applicabile anche alla polizia locale
La Cassazione ha esaminato un concetto a mio avviso ampiamente applicabile anche alla polizia locale
Re: Continuità dell'orario di servizio giornaliero ai fini della corresponsione dell'indennità di turnazione
Paolo Gros ha scritto:il conceto di turnazione ha in se il principio della continuita' che in ogni caso non puo' venri meno derivandone che interruzione alcuna possa essere effettuata dal soggetto all'inteno del proprio turno a che sia corrisposta l'indennita' che ne consegue.
La Cassazione ha esaminato un concetto a mio avviso ampiamente applicabile anche alla polizia locale
Dalla sua risposta sembrerebbe che lei intenda che ciascun agente di polizia municipale interrompa ad un certo punto il proprio servizio antimeridiano per poi ritornare il pomeriggio e prestare servizio in altra fascia oraria.
Di fatto io intendevo esprimermi nel senso che ciascun agente espleta la propria attività lavorativa in un turno che è alternatamente antimeridiano e postmeridiano.
E così come prescrive l'art. 22 del CCNL del14/09/2000 è inserito in una modalità di offerta dei servizi che non è quella ordinaria stabilita per tutte le amministrazioni pubbliche dall'art. 22 della legge n. 724/1994, ma è una alternativa, desiderata e messa in atto dall'amministrazione comunale sulla base del disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1997, identificata per moltissimi corpi di polizia municipale in una erogazione di servizi all'utenza nelle fasce giornaliere 7.30-13.30/14.30-20.30 anziché in quella ugualmente molto diffusa 8.00-20.00, e questo non occasionalmente ma in via ordinaria. Anche per i giorni domenicali e per i festivi infrasettimanali.
Perché si possa realizzare l'erogazione di servizi per gli orari appena detti la contrattazione collettiva nazionale pur se teoricamente prospetta alcuni sistemi di articolazione dell'orario di lavoro, nel concreto offre però un solo strumento: - la turnazione (art. 17 del CCNL del 6 lug. 1995).
Se un diverso sistema di articolazione dell'orario di lavoro permette di offrire gli stessi servizi alla collettività nelle stesse fasce d'orario che ho riferito, senza nulla corrispondere economicamente a titolo di indennità agli agenti, chiunque intervenendo può descrivercelo.
In conclusione, a mio avviso, è giusto che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8254 non abbia esteso l'indennità di turnazione a chi svolge un orario di lavoro molto simile a quello coincidente con l'orario di servizio stabilito in via generale per tutte le amministrazioni pubbliche dalla legge n. 724/1994:
- si sarebbe aperta una maglia per la quale l'indennità di turnazione in un modo o nell'altro sarebbe diventata di distribuzione generale agli impiegati di uffici comunali diversi da quelli in cui la rotazione ciclica, la presenza lavorativa serale e quella nei giorni di domenica e di festività finisce per diventare un estremo disagio della vita delle persone che in questi uffici lavorano.
E' sbagliato, sempre a mio avviso, diffondere sul web e sui giornali articoli preceduti da titoli aventi un senso del tipo:
"d'ora in poi, per effetto di questa sentenza l'indennità di turnazione non è dovuta alle persone che lavorano in uffici che non offrono servizi al pubblico in modo continuativo per almeno 10 ore".
Per i motivi di cui ho detto nel primo post.
Mi risulta peraltro che in altro forum:
https://entilocali.forumattivo.it/t2754-turno-e-polizia-locale-il-ministero
lei abbia sostenuto che l'indennità di turnazione abbia una valida ragione d'essere corrisposta anche per un effettivo disagio subito dal dipendente, il quale prescinde da un orario di servizio continuativo.
[left]
Mario Loris- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 07.10.12
Orario
A monte nel post citato in link l'opinione era del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e non mia ma detto questo se come ora scrivi ...io intendevo esprimermi nel senso che ciascun agente espleta la propria attività lavorativa in un turno che è alternatamente antimeridiano e postmeridiano.... ,che non e' esattamente quello che avevo compreso ,reitero il concestto in base al quale interruzione alcuna possa essere effettuata dal soggetto all'inteno del proprio turno a che sia corrisposta l'indennita' che ne consegue.
Re: Continuità dell'orario di servizio giornaliero ai fini della corresponsione dell'indennità di turnazione
Grazie Paolo, mi hai fatto riflettere su un aspetto della sentenza che non avevo tenuto in conto.
Mario Loris- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 07.10.12
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